Tribunale, Sentenza T-716/18
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019 (Estratti). — The Logistical Approach BV contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Idealogistic Compass Greatest care in getting it there – Marchio internazionale figurativo anteriore IDÉA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-716/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato un ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto un’opposizione fondata sul marchio anteriore "IDÉA". Ha ritenuto errata la valutazione del rischio di confusione, soprattutto per non aver distinto adeguatamente tra servizi rivolti al pubblico professionale e servizi rivolti anche ai consumatori medi. La decisione impugnata è stata quindi annullata integralmente.
Marchio UE: il Tribunale annulla la decisione che aveva accolto l’opposizione, per errata valutazione del rischio di confusione tra i segni "Idealogistic Compass Greatest care in getting it there" e "IDÉA".
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ravvisare un rischio di confusione tra il marchio richiesto figurativo "Idealogistic Compass Greatest care in getting it there" e il marchio anteriore internazionale figurativo "IDÉA", in particolare con riguardo alla definizione del pubblico di riferimento, alla comparazione dei servizi e alla somiglianza complessiva dei segni.
Principio di diritto
In presenza di servizi identici e di marchi solo debolmente simili sul piano visivo, fonetico e concettuale, il rischio di confusione non può essere affermato per i servizi destinati esclusivamente a un pubblico professionale dotato di elevato livello di attenzione; la commissione di ricorso deve inoltre individuare con precisione, per ciascun servizio o categoria di servizi, il pubblico di riferimento. Poiché ciò non era avvenuto e la valutazione del rischio di confusione era viziata, il Tribunale ha annullato integralmente la decisione impugnata.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Marchio dell’Unione europea – rischio di confusione tra i segni "Idealogistic Compass Greatest care in getting it there" e "IDÉA"
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato su un marchio internazionale anteriore designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di rischio di confusione.
Parti e procedimento
La ricorrente è The Logistical Approach BV, richiedente del marchio dell’Unione europea figurativo "Idealogistic Compass Greatest care in getting it there". Il convenuto è l’EUIPO. Interveniente, sia davanti alla commissione di ricorso sia davanti al Tribunale, è Idea Groupe, titolare del marchio anteriore internazionale figurativo "IDÉA".
Motivo del ricorso
La ricorrente deduce un motivo unico, denunciando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contesta, in particolare:
- la definizione del pubblico di riferimento;
- la comparazione dei servizi;
- la comparazione dei segni;
- la conclusione circa l’esistenza di un rischio di confusione.
Pubblico di riferimento e livello di attenzione
Il Tribunale ricorda che, nella valutazione globale del rischio di confusione, occorre considerare il consumatore medio dei prodotti o servizi interessati, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con un livello di attenzione variabile secondo la categoria di prodotti o servizi. Richiama anche il principio per cui la percezione del pubblico di riferimento è decisiva nella valutazione complessiva.
Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto che il pubblico fosse composto sia da consumatori medi sia da professionisti, limitandosi però a formulare esempi e senza distinguere chiaramente:
- i servizi destinati esclusivamente ai professionisti, con livello di attenzione elevato;
- i servizi destinati sia ai professionisti sia al grande pubblico, con livello di attenzione medio.
Secondo il Tribunale, tale definizione globale del pubblico non era sufficiente, perché la corretta individuazione del pubblico e del suo livello di attenzione per ciascun servizio o categoria di servizi è essenziale ai fini della valutazione del rischio di confusione.
Comparazione dei servizi
La commissione di ricorso aveva considerato i servizi in questione identici. Il Tribunale, per ragioni di economia processuale, assume inizialmente tale premessa e rinvia la verifica della sua correttezza alla valutazione del rischio di confusione.
Valutazione della somiglianza dei segni
Il Tribunale rileva che i segni presentano un basso grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, pur condividendo l’elemento "idea". La commissione di ricorso aveva attribuito a tale elemento comune un peso significativo nel giudizio complessivo, ritenendo sufficiente il carattere distintivo normale del marchio anteriore per concludere nel senso del rischio di confusione.
Il Tribunale non condivide questa impostazione, osservando che:
- i professionisti prestano un livello di attenzione elevato;
- non è corretto supporre che, per tale pubblico, l’immagine dei marchi sia determinata in larga misura dall’elemento comune "idea";
- la diversa struttura dei segni, unita al basso grado di somiglianza, esclude un rischio di confusione quanto ai servizi destinati esclusivamente ai professionisti.
Ragionamento sulla confusione
Il Tribunale afferma che, anche assumendo identici i servizi e considerando il carattere distintivo normale del marchio anteriore, la commissione di ricorso avrebbe dovuto escludere il rischio di confusione almeno per i servizi riservati al pubblico professionale. Per questi servizi, l’elevata attenzione degli operatori e la modesta somiglianza dei segni impediscono di ritenere che sussista un collegamento sull’origine commerciale dei servizi.
Poiché la commissione di ricorso non ha individuato in modo esaustivo quali servizi fossero rivolti esclusivamente ai professionisti e quali anche al grande pubblico, il vizio investe l’intera valutazione. Ne consegue che il motivo è accolto nella sua interezza.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale annulla integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2018. Quanto alle spese, l’EUIPO e Idea Groupe sopportano ciascuno le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla The Logistical Approach BV.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, non basta affermare in modo generico che il pubblico è misto: occorre distinguere i servizi e il relativo pubblico di riferimento quando il livello di attenzione varia sensibilmente. Se i segni presentano una somiglianza solo debole e i servizi sono destinati esclusivamente a professionisti altamente attenti, il rischio di confusione deve essere escluso.
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