Tribunale, Sentenza T-610/17
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019. — ICL-IP Terneuzen, BV e ICL Europe Coöperatief UA contro Commissione europea. — REACH – Sostanze soggette ad autorizzazione – Inclusione dell’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Volume – Fascicolo di registrazione – Dati – Raggruppamento di sostanze – Principio di buona amministrazione – Diritto alla libertà di commercio e d’impresa – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Parità di trattamento. — Causa T-610/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di ICL-IP Terneuzen e ICL Europe contro il regolamento che ha incluso l’1-bromopropano nell’allegato XIV REACH. La Corte ritiene sufficiente la motivazione della Commissione, legittimo il ricorso ai dati del fascicolo di registrazione e non manifestamente errato il richiamo al raggruppamento con il tricloroetilene. Sono quindi esclusi anche i profili relativi a legittimo affidamento, parità di trattamento, libertà di impresa e proporzionalità.
Annullamento parziale del regolamento (UE) 2017/999 nella parte in cui include l’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV REACH: legittimità della prioritarizzazione e dell’inclusione sulla base dei dati di registrazione e del raggruppamento con il tricloroetilene
La questione giuridica
Nei ricorsi ex articolo 263 TFUE contro il regolamento che modifica l’allegato XIV REACH, il Tribunale è chiamato a stabilire se la Commissione abbia legittimamente incluso l’nPB tra le sostanze soggette ad autorizzazione, in particolare: (i) se la motivazione fosse sufficiente; (ii) se la Commissione potesse basarsi sui dati del fascicolo di registrazione, privilegiandoli rispetto alle osservazioni della consultazione pubblica e alle comunicazioni successive; (iii) se fosse corretto attribuire rilievo al criterio del raggruppamento con il tricloroetilene; (iv) se vi fosse violazione della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento, dell’articolo 55 REACH, della libertà di impresa e del principio di proporzionalità.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che la Commissione può includere nell’allegato XIV REACH una sostanza candidata sulla base della raccomandazione dell’ECHA e dei dati contenuti nel fascicolo di registrazione, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della scelta e non emerga un errore manifesto di valutazione. In presenza di dati incoerenti, è legittimo dare prevalenza ai dati di registrazione, che restano la fonte principale per la prioritarizzazione; inoltre, ai fini dell’inclusione può essere considerato anche il criterio del raggruppamento con un’altra sostanza già inclusa nell’allegato XIV, essendo sufficiente un rischio potenziale di sostituzione. Ne consegue che non vi è violazione della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento, dell’articolo 55 REACH, della libertà di impresa o della proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 57, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 58, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 59, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 62, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (UE) 2017/999
Inclusione dell’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV REACH
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due società del gruppo ICL contro il regolamento (UE) 2017/999, nella parte in cui ha incluso l’1-bromopropano (nPB) nell’allegato XIV del regolamento REACH. La controversia si inserisce nella procedura di individuazione delle sostanze estremamente preoccupanti da assoggettare ad autorizzazione.
Fatti e iter amministrativo
L’nPB è un solvente bromato utilizzato, tra l’altro, per la sgrassatura a vapore ed è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. La ICL-IP Terneuzen è il principale dichiarante della sostanza; ICL Europe la immette sul mercato e la utilizza.
L’ECHA ha dapprima identificato l’nPB come sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 57, lettera c), REACH e lo ha inserito nella lista delle sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 8. In seguito, nell’ambito del sesto esercizio di prioritarizzazione, l’ECHA ha raccomandato l’inclusione dell’nPB nell’allegato XIV senza esenzioni per usi o categorie di usi. La raccomandazione si fondava sia sui criteri di priorità dell’articolo 58, paragrafo 3, lettere da a) a c), sia su considerazioni di raggruppamento con il tricloroetilene, già incluso nell’allegato XIV.
La Commissione, dopo il parere positivo del comitato di regolamentazione, ha adottato il regolamento impugnato, fissando per l’nPB la data di scadenza al 4 luglio 2020.
Motivi di ricorso
Le ricorrenti deducevano sei motivi principali:
- insufficienza di motivazione, errore manifesto di valutazione e violazione del principio di buona amministrazione;
- violazione dell’articolo 55 REACH, dell’obiettivo di competitività del regolamento e della libertà di commercio e d’impresa;
- violazione dell’obbligo di motivazione, soprattutto sul criterio del raggruppamento;
- violazione della tutela del legittimo affidamento;
- violazione del principio di proporzionalità;
- violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione.
Il criterio del volume e l’uso dei dati del fascicolo di registrazione
Un punto centrale del contenzioso riguarda il volume di nPB da considerare ai fini della priorità. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto valorizzare i dati forniti nella consultazione pubblica e nelle successive lettere, secondo i quali solo una parte del volume rientrava nell’ambito dell’autorizzazione, mentre il resto concerneva usi intermedi esenti.
Il Tribunale rileva che, nell’economia del regolamento REACH, il fascicolo di registrazione è la principale fonte di informazione per la definizione delle priorità e che il dichiarante è responsabile dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati. In particolare, la Commissione si è basata sui dati del punto 3.5 del fascicolo di registrazione, relativi ai diversi usi della sostanza, e non sul volume complessivo indicato al punto 3.2.
Il Tribunale osserva inoltre che:
- la consultazione pubblica ex articolo 58, paragrafo 4, consente di fornire dati aggiuntivi, ma non serve a correggere ex post, senza spiegazioni adeguate, dati di registrazione incoerenti o non aggiornati;
- in presenza di dati contraddittori, è legittimo privilegiare lo scenario realistico più sfavorevole;
- le ricorrenti non avevano dimostrato di essere state impossibilitate ad aggiornare tempestivamente il fascicolo di registrazione;
- le informazioni supplementari non erano state spiegate in modo tale da superare le incoerenze con i dati registrati.
Ne deriva che non vi è né difetto di motivazione né errore manifesto di valutazione né violazione del principio di buona amministrazione.
Legittimo affidamento e orientamenti ECHA
Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto attenersi agli orientamenti amministrativi dell’ECHA sulla determinazione del punteggio di volume e sulla prioritarizzazione. Il Tribunale esclude la violazione del legittimo affidamento perché gli orientamenti ECHA non vincolano la Commissione, la quale decide con proprio potere discrezionale tenendo conto della raccomandazione ECHA, ma non essendone giuridicamente vincolata.
Il Tribunale chiarisce anche che la guida sulla definizione delle priorità del 10 febbraio 2014 attribuisce ai dati del fascicolo di registrazione un ruolo centrale e ammette l’uso di fonti supplementari solo in via complementare.
Raggruppamento con il tricloroetilene
Un secondo pilastro della decisione amministrativa era il raggruppamento dell’nPB con il tricloroetilene. L’ECHA e la Commissione hanno ritenuto che l’nPB potesse sostituire il tricloroetilene in alcuni usi, in particolare per la sgrassatura a vapore e la pulizia di superfici.
Il Tribunale ritiene sufficiente la motivazione fornita, perché dai documenti richiamati emergeva chiaramente:
- che l’ECHA aveva considerato l’intercambiabilità potenziale sulla base di osservazioni dell’industria;
- che alcuni operatori avevano già presentato l’nPB come alternativa al tricloroetilene;
- che la Commissione aveva fatto proprio questo ragionamento nelle sue comunicazioni alle ricorrenti.
Quanto al merito, il Tribunale afferma che per includere una sostanza nell’allegato XIV sulla base del raggruppamento non è necessario dimostrare che la sostituzione sia già avvenuta o avverrà necessariamente: basta che esista un rischio potenziale di sostituzione. La successiva decisione della Commissione del 10 agosto 2018 sull’autorizzazione del tricloroetilene non modifica questa conclusione, perché è intervenuta dopo l’adozione del regolamento impugnato e in un contesto procedurale diverso, con valutazioni specifiche sugli usi e sulle alternative idonee.
Parità di trattamento e non discriminazione
Le ricorrenti lamentavano che altre sostanze con punteggi di priorità più elevati non erano state incluse nell’allegato XIV, mentre l’nPB sì. Il Tribunale respinge l’argomento perché l’articolo 58, paragrafo 3, non contiene un elenco esaustivo di criteri e consente di tener conto anche della capacità dell’ECHA di trattare le domande e del raggruppamento.
Inoltre, le situazioni invocate non erano comparabili in modo pieno, poiché per l’nPB esistevano elementi specifici di potenziale sostituibilità con il tricloroetilene che non risultavano per le altre sostanze richiamate.
Articolo 55 REACH, competitività, libertà di impresa e proporzionalità
Il Tribunale afferma che l’inclusione di una sostanza prioritaria nell’allegato XIV non contrasta di per sé con l’articolo 55 REACH né con l’obiettivo di competitività del regolamento, che mira insieme alla protezione elevata della salute e dell’ambiente, alla libera circolazione delle sostanze e alla progressiva sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti con alternative idonee.
Quanto alla libertà di impresa e al principio di proporzionalità, il Tribunale ritiene che le limitazioni derivanti dall’iscrizione nell’allegato XIV siano giustificate da obiettivi di interesse generale e che, poiché la scelta dell’inclusione era legittima e non prematura, non vi sia stata alcuna sproporzione autonoma.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate alle spese della Commissione; l’ECHA sopporta le proprie spese.
Principi affermati
- Il fascicolo di registrazione è la fonte principale per la prioritarizzazione REACH.
- In caso di dati incoerenti, la Commissione può privilegiare i dati di registrazione e uno scenario prudenziale.
- La consultazione pubblica non consente di sostituire ex post dati di registrazione non aggiornati senza adeguata giustificazione.
- Per il raggruppamento ai fini dell’allegato XIV è sufficiente un rischio potenziale di sostituzione con una sostanza già inclusa.
- La Commissione non è vincolata dagli orientamenti ECHA, ma può utilizzarli come supporto tecnico nella propria valutazione.
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