Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-650/17

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019 (Estratti). — Jinan Meide Casting Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1146 – Importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Cina, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd – Dazio antidumping definitivo – Ripresa del procedimento a seguito dell’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 2, paragrafo 7, lettera a), paragrafi 10 e 11, del regolamento (UE) 2016/1036] – Valore normale – Confronto equo – Tipi di prodotto senza corrispondenza – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1225/2009 (divenuti articolo 3, paragrafi da 1 a 3, e articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento 2016/1036) – Determinazione del pregiudizio. — Causa T-650/17

Giurisprudenza europea62017TJ0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il regolamento con cui la Commissione aveva reintrodotto un dazio antidumping definitivo nei confronti di Jinan Meide dopo l’annullamento del precedente regolamento del 2013. La controversia si è concentrata sul metodo usato per calcolare il valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza, metodo fondato sui prezzi all’esportazione della stessa ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che tale tecnica non garantisse un confronto equo né una stima ragionevole del valore delle differenze fisiche e ha quindi annullato il regolamento impugnato.

Dazio antidumping reintrodotto per accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina: illegittimità del metodo usato per adeguare il valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza e per calcolare il margine di dumping.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di una riapertura del procedimento antidumping a seguito dell’annullamento parziale del precedente regolamento, la Commissione potesse determinare il valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza applicando un adeguamento fondato sui prezzi all’esportazione di tali stessi prodotti e, conseguentemente, se tale metodo garantisse un confronto equo e una corretta determinazione del margine di dumping ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 7 e 10, e dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base; inoltre, se il metodo avesse di fatto escluso le operazioni relative a tali tipi di prodotto dal calcolo del dumping globale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 perché il metodo scelto dalla Commissione per adeguare il valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza si basava sui prezzi all’esportazione di tali prodotti, cioè su dati che potevano essere già influenzati dal dumping, e non su una base indipendente e ragionevole idonea a riflettere il valore delle differenze fisiche e a garantire un confronto equo. Un metodo del genere non soddisfa l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), né l’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, e altera anche la corretta valutazione del margine di dumping richiesta dall’articolo 2, paragrafo 11; il fatto che il metodo possa aver ridotto il dazio o che siano difficili metodi alternativi non ne sana l’illegittimità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2.4 dell’accordo antidumping del GATT 1994
  • Articolo 2.4.2 dell’accordo antidumping del GATT 1994

Dazio antidumping su accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile: annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Jinan Meide Casting Co. Ltd contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, adottato in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento parziale. La controversia verte sulla reintroduzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile fabbricati dalla ricorrente.

Fatti e iter amministrativo e giudiziario

La Commissione aveva aperto nel 2012 un procedimento antidumping sulle importazioni originarie di Cina, Thailandia e Indonesia. In origine il margine di dumping della ricorrente era stato calcolato anche sulla base di un paese di riferimento, l’India, e con riferimento a diverse categorie di prodotti, fra cui tipi direttamente comparabili, tipi «quasi corrispondenti» e tipi senza corrispondenza.

Con il regolamento di esecuzione n. 430/2013 era stato istituito un dazio definitivo pari, per la ricorrente, al 40,8 %. Con sentenza del 30 giugno 2016, nella causa T‑424/13, il Tribunale aveva annullato quel regolamento nella parte relativa a Jinan Meide, accogliendo la censura sulla mancata comunicazione dei calcoli del valore normale e senza esaminare gli altri motivi.

Dopo la sentenza, la Commissione ha pubblicato un avviso di riapertura limitato all’esecuzione della decisione e ha riesaminato il procedimento, adottando il regolamento impugnato, che ha reistituito il dazio antidumping definitivo per la ricorrente nella misura del 39,2 %.

Motivi di ricorso dedotti da Jinan Meide

La ricorrente ha rinunciato in udienza al quinto motivo del ricorso. Rimanevano quindi quattro motivi, dei quali il Tribunale ha accolto il terzo. In sintesi:

  • primo motivo: errori nella determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base;
  • secondo motivo: errato rigetto di domande di adeguamento del valore normale ex articolo 2, paragrafo 10, e violazione dell’accordo antidumping;
  • terzo motivo: errori nella determinazione del valore normale dei tipi di prodotto senza corrispondenza, con violazione degli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 11, del regolamento di base;
  • quarto motivo: uso di dati inesatti sulle importazioni e mancata esplicitazione delle conclusioni sul pregiudizio e sul nesso causale.

Normativa applicabile e quadro temporale

Il Tribunale ha precisato che, pur dovendo il regolamento impugnato essere adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, la legittimità dell’atto andava valutata alla luce delle norme sostanziali vigenti al momento dei fatti di inchiesta, cioè quelle del regolamento (CE) n. 1225/2009. Richiamando la giurisprudenza sulla successione delle norme nel tempo, ha quindi fatto riferimento al regolamento n. 1225/2009 quale regolamento di base applicabile alla controversia.

Ragionamento del Tribunale sul terzo motivo

Il cuore della decisione riguarda il metodo utilizzato per i tipi di prodotto senza corrispondenza. La Commissione aveva determinato il valore normale dei prodotti simili sul mercato indiano e, per i tipi senza corrispondenza, aveva applicato un adeguamento fondato sul rapporto tra il prezzo all’esportazione di ciascun tipo senza corrispondenza e il prezzo medio dei tipi direttamente comparabili. In tal modo, la Commissione aveva assunto che la differenza tra i prezzi all’esportazione riflettesse il valore di mercato delle differenze fisiche.

Il Tribunale ha ritenuto che questa impostazione fosse viziata in radice, perché il prezzo all’esportazione può essere già influenzato dal dumping e non può dunque costituire, di per sé, una base affidabile e indipendente per stimare il valore delle differenze fisiche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a). Il metodo risulta quindi paradossale: si parte da un prezzo che la stessa autorità intende usare per misurare il dumping, per poi impiegarlo come parametro per correggere il valore normale.

Secondo il Tribunale, la Commissione non ha dimostrato che tale metodo ristabilisse la simmetria tra valore normale e prezzo all’esportazione, né che il rapporto utilizzato fosse una stima ragionevole del valore commerciale delle differenze fisiche. Il metodo presupponeva, in sostanza, un livello equivalente di dumping tra prodotti direttamente comparabili e prodotti senza corrispondenza; ma tale presupposto non era né ragionevole né verificabile. Inoltre, la Commissione non ha fornito elementi concreti idonei a escludere altre possibili soluzioni metodologiche.

Incidenza sul margine di dumping e sul calcolo complessivo

Il Tribunale ha osservato che il metodo controverso si applicava a circa il 28 % del volume delle esportazioni della ricorrente, dunque a una quota non trascurabile. Ciò poteva incidere in modo significativo sul margine di dumping complessivo.

Ha poi chiarito che il problema non era valutare se esistessero metodi alternativi «più equi», ma se il metodo adottato garantisse o meno un confronto equo e una stima ragionevole, come richiesto dalla disciplina antidumping. Anche l’argomento della Commissione secondo cui il metodo avrebbe ridotto il margine di dumping non è stato accolto: una possibile riduzione del dazio non rende legittimo un metodo che resta incompatibile con le norme sostanziali.

Esclusione di fatto delle operazioni relative ai tipi senza corrispondenza

La seconda parte del terzo motivo è stata anch’essa accolta. La ricorrente sosteneva che il metodo adottato finisse per neutralizzare o escludere di fatto l’impatto delle operazioni relative ai tipi senza corrispondenza sul margine globale.

Il Tribunale ha riconosciuto che, anche se tali operazioni non erano formalmente escluse, il metodo portava a calcolare margini di dumping molto simili per tutti i tipi senza corrispondenza, con effetti sull’importo complessivo del dumping. Tuttavia, la vera ragione dell’accoglimento è stata un’altra: il risultato ottenuto non consentiva comunque di valutare correttamente il margine di dumping, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

Esito e dispositivo

Accolto integralmente il terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto non necessario esaminare gli altri motivi di ricorso. Ha quindi annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 e condannato la Commissione alle spese.

Principi ricavabili per la pratica

La sentenza afferma che, in materia antidumping, l’adeguamento del valore normale per differenze fisiche deve poggiare su una stima ragionevole basata su dati affidabili e non contaminati dal dumping. La Commissione dispone di un margine discrezionale ampio, ma non può usare come base di correzione prezzi all’esportazione che sono essi stessi oggetto della valutazione di dumping, se ciò compromette il confronto equo e la corretta determinazione del margine complessivo.

Come è indicizzato

Materiedumpingdazi antidumpingcommercio internazionalevalore normalepregiudizio all’industria dell’unione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.