Tribunale, Sentenza T-696/17
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019. — Havenbedrijf Antwerpen NV e Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Nozione di attività economica – Servizi di interesse economico generale – Attività non economiche – Scindibilità – Selettività – Domanda di periodo transitorio. — Causa T-696/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso dei porti di Anversa e Bruges contro la decisione della Commissione che aveva qualificato come aiuto di Stato l’esenzione dall’imposta sulle società prevista per i porti belgi. La sentenza chiarisce che le attività di accesso all’infrastruttura portuale, concessione di spazi e altri servizi remunerati sono attività economiche, anche se i porti svolgono pure funzioni pubblicistiche. Conferma inoltre che la disciplina belga è selettiva e non giustificata dalla natura del sistema fiscale. Nessun periodo transitorio viene riconosciuto dal Tribunale.
Aiuti di Stato: il Tribunale conferma che l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti belgi costituisce un aiuto selettivo incompatibile con il mercato interno, perché i porti svolgono in parte attività economiche e l’esenzione li favorisce rispetto alle altre società soggette a tassazione ordinaria.
La questione giuridica
La Corte/Tribunale è chiamata a stabilire se: 1) i porti belgi possano essere qualificati come imprese ai fini dell’articolo 107 TFUE, pur svolgendo anche compiti di interesse generale e poteri pubblici; 2) l’esenzione dall’imposta sulle società prevista dall’articolo 180, punto 2, del CIR sia selettiva, in quanto deroga al sistema fiscale di riferimento o, in alternativa, configuri comunque un vantaggio selettivo; 3) tale esenzione possa essere giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema tributario belga; 4) debba essere concesso un periodo transitorio per l’adeguamento della normativa nazionale.
Principio di diritto
L’esenzione dall’imposta sulle società concessa ai porti belgi integra un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, poiché i porti esercitano almeno in parte attività economiche remunerate e, per tali attività, si trovano in una situazione comparabile a quella delle altre società residenti soggette all’ISoc. L’articolo 180, punto 2, del CIR costituisce una deroga selettiva al regime fiscale ordinario oppure, anche se non qualificato formalmente come deroga, individua comunque una categoria privilegiata di imprese; tale vantaggio non è giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema tributario belga. Il Tribunale non può inoltre imporre un periodo transitorio alla Commissione nel controllo di legittimità esercitato ex articolo 263 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Direttiva 92/50/CEE
- Regolamento (UE) 2017/352
- Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR), articoli 1, 2, 179, 180, 181, 182, 185, 220, 221
- Decisione (UE) 2017/2115
Esenzione fiscale dei porti belgi e aiuti di Stato
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da due autorità portuali belghe contro la decisione (UE) 2017/2115 della Commissione, che aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno l’esenzione dall’imposta sulle società prevista dall’articolo 180, punto 2, del CIR. La controversia verte soprattutto sulla nozione di impresa, sulla selettività fiscale e sulla possibilità di concedere un periodo transitorio.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione, dopo uno scambio di corrispondenza con il Belgio e l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 108 TFUE e del regolamento n. 2015/1589, ha ritenuto che i porti belgi beneficiassero di un’esenzione dall’ISoc che costituiva un aiuto di Stato esistente e incompatibile con il mercato interno. La decisione impugnata ordinava al Belgio di sopprimere l’esenzione e di assoggettare i porti all’imposta sulle società, con applicazione ai redditi delle attività economiche a partire dall’esercizio successivo.
Quadro normativo nazionale
Il Tribunale ricostruisce il sistema belga di tassazione dei redditi nel CIR del 1992. Le società residenti sono, in linea di principio, soggette all’ISoc; le persone giuridiche diverse dalle società sono soggette all’IPM. L’articolo 180, punto 2, esenta in modo incondizionato i principali porti pubblici belgi dall’ISoc. Gli articoli 181 e 182 prevedono altre esclusioni dall’ISoc per talune persone giuridiche non lucrative, ma con condizioni specifiche, mentre l’articolo 220 disciplina i soggetti passivi dell’IPM.
Primo motivo: qualificazione dei porti come imprese
Le ricorrenti sostenevano che i porti non fossero imprese perché svolgerebbero essenzialmente compiti di interesse generale, eserciterebbero poteri pubblici esclusivi e non opererebbero in un mercato. Il Tribunale respinge tali argomenti richiamando la nozione oggettiva di attività economica: è economica ogni attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato dietro corrispettivo. In particolare, rientrano tra le attività economiche:
- la concessione dell’accesso all’infrastruttura portuale in cambio di diritti portuali;
- la fornitura di servizi specifici come pilotaggio, sollevamento, movimentazione e ormeggio;
- la messa a disposizione di terreni e infrastrutture a imprese terze contro canoni di concessione.
Il Tribunale osserva che la presenza di funzioni pubbliche non esclude la qualifica di impresa quando l’entità esercita anche attività economiche separabili. Sottolinea inoltre che l’esistenza di un monopolio legale in Belgio non esclude la presenza di un mercato, anche solo a livello dell’Unione, e richiama la giurisprudenza su aeroporti e infrastrutture portuali, in particolare Aéroports de Paris, Mitteldeutsche Flughafen e Naviera Armas. La remunerazione, anche se fissata unilateralmente e sotto controllo pubblico, resta un indizio rilevante dell’attività economica.
Selettività: struttura del ragionamento del Tribunale
Per la selettività il Tribunale segue l’impostazione a due ipotesi della Commissione:
- se l’articolo 180, punto 2, del CIR è una deroga agli articoli 1 e 2 del CIR, l’esenzione è selettiva perché favorisce i porti rispetto alle società residenti normalmente soggette all’ISoc;
- se invece l’articolo 180, punto 2, è solo declaratorio, il sistema fiscale belga resta selettivo perché identifica nominativamente i porti come categoria privilegiata.
Individuazione del quadro di riferimento
Il Tribunale conferma che il quadro di riferimento è dato dagli articoli 1 e 2 del CIR, letti insieme all’articolo 179. Il criterio decisivo per l’assoggettamento all’ISoc è l’essere dediti a un’attività o a operazioni lucrative. I porti, per le attività economiche che effettivamente svolgono, rientrano in linea di principio nella nozione di società ai sensi dell’articolo 2, punto 5, lettera a), del CIR. Perciò l’articolo 180, punto 2, non è una semplice applicazione delle regole generali, ma una vera esenzione incondizionata.
Il Tribunale valorizza anche diversi elementi esterni:
- i commenti ufficiali dell’amministrazione fiscale belga;
- le prese di posizione del governo belga davanti alla Corte costituzionale e al Parlamento;
- la legge del 29 maggio 2018 che ha abrogato l’articolo 180, punto 2, proprio per conformarsi alla decisione della Commissione.
Comparabilità tra porti e altre società soggette all’ISoc
Il Tribunale ritiene che, per gli utili derivanti dalle attività economiche, i porti si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle altre società residenti soggette all’ISoc. Non sono pertinenti, rispetto all’obiettivo del regime fiscale di tassare i redditi, argomenti fondati su:
- assenza di scopo di lucro;
- reinvestimento degli utili;
- natura pubblica dei compiti;
- mancanza di concorrenza con il settore privato;
- particolarità della forma giuridica.
Il Tribunale osserva che molte altre imprese reinvestono utili o perseguono obiettivi di interesse generale senza per questo sfuggire all’ISoc. Ricorda inoltre che l’eventuale appartenenza alla sfera pubblica non è un criterio decisivo nel sistema belga, poiché anche entità non pubbliche possono essere assoggettate o meno all’ISoc in funzione del criterio dell’attività o delle operazioni lucrative.
Giustificazione in base alla natura o alla struttura del sistema
La Corte esclude che l’esenzione possa essere giustificata dalla natura o dalla logica del sistema fiscale belga. Gli obiettivi invocati dal Belgio – interesse generale, assenza di lucro, reinvestimento degli utili, funzioni pubbliche – sono considerati estranei alla logica intrinseca dell’imposta sui redditi, che mira a tassare i redditi delle società. Il Tribunale precisa che una giustificazione basata sulla struttura del sistema può derivare solo da principi fondanti o meccanismi interni del sistema stesso, non da finalità esterne come la tutela di enti pubblici o di settori considerati meritevoli.
Domanda di periodo transitorio
Il quarto motivo, volto a ottenere un periodo transitorio sino alla chiusura delle indagini della Commissione sugli altri porti europei, è respinto. Il Tribunale afferma di non poter impartire ingiunzioni alla Commissione nell’ambito del controllo di legittimità. Inoltre, richiama la sentenza Groningen Seaports e sottolinea che il principio di parità di trattamento non consente di invocare in proprio favore eventuali ritardi o omissioni della Commissione verso altri Stati membri. Le differenze di fase dei vari procedimenti e delle legislazioni nazionali giustificano un trattamento non uniforme.
Dispositivo e conseguenze
Il ricorso è integralmente respinto. Le ricorrenti sono condannate alle spese, mentre il Regno del Belgio, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che, in materia di aiuti di Stato, conta la sostanza economica delle attività svolte e non la sola natura pubblicistica dell’ente. Un’esenzione fiscale nominalmente rivolta a enti pubblici può essere selettiva se, rispetto al regime generale, favorisce soggetti che svolgono attività economiche comparabili a quelle delle società ordinarie. La giustificazione fondata sulla natura del sistema tributario richiede un nesso intrinseco con la logica del prelievo, non con obiettivi di politica economica o di interesse generale esterni al sistema stesso.
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