Cassazione Penale, Sentenza n. 38257/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure: 1) violazione di legge per nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, in quanto non notificato all'imputato al domicilio da lui indicato ma al difensore della parte civile; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché l'imputazione riguardava l'esercizio abusivo della professione di ingegnere mentre la condanna sarebbe stata fondata su attività di insegnamento per la quale l'imputato avrebbe avuto i titoli; 3) vizi di motivazione per mancato esame critico delle prove e per non aver considerato che gli accertamenti post terremoto potevano essere svolti anche da diplomati e che il reato sarebbe prescritto in quanto la condotta si sarebbe cessata nel 1997; 4) vizi nella corrispondenza tra motivazione e dispositivo in relazione all'esclusione della pena accessoria, ritenuta nella motivazione applicando la disciplina previgente alla riforma del 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nella parte relativa alla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello, ritenendo che la notifica effettuata al difensore della parte civile e non all'imputato al domicilio dichiarato fosse inidonea a garantire la conoscenza dell'atto e configurasse una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Pertanto la sentenza della Corte di appello di Ancona è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla declaratoria di nullità. La Corte ha inoltre precisato, incidentalmente, che il reato non risultava estinto per prescrizione in considerazione della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, indicando la giurisprudenza della Sezione Unite che disciplina l'applicazione temporale di tale sospensione.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
La notifica del provvedimento imputativo deve essere effettuata all'imputato nel luogo da questi dichiarato; l'omessa notifica al destinatario comporta nullità assoluta se l'atto non è idoneo a consentire la conoscenza dell'atto stesso
art. 159 cod. pen.
La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge 23/06/2017, n. 103 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa; va valutata la disciplina applicabile al singolo periodo temporale ai fini della decorrenza della prescrizione
legge 23 giugno 2017, n. 103
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 cod. pen.; la Corte afferma che tale sospensione si applica ai reati commessi nel periodo di efficacia della legge
legge 9 gennaio 2019, n. 3 e legge 27 novembre 2021, n. 134
legge 9 gennaio 2019, n. 3; legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamate nella sentenza per chiarire che le successive modifiche non hanno abrogato con efficacia retroattiva la sospensione introdotta dalla legge 103/2017 per i reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge
Sentenza Corte di cassazione, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Giurisprudenza di legittimità citata per l'indicazione dei criteri temporali di applicazione della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge 103/2017
Massime di principio
- La regolare notificazione degli atti imputativi all'imputato nel domicilio da questi dichiarato è requisito essenziale: una notificazione effettuata ad altra persona o indirizzo può determinare la nullità assoluta e l'annullamento del processo successivo.
- Se la nullità di notifica viene eccepita tempestivamente e risulta dagli atti, la Corte di cassazione può annullare la sentenza di merito e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando la Corte decide per l'annullamento per nullità, gli ulteriori motivi di gravame possono risultare assorbiti e quindi non esaminati nel merito.
- Sulle questioni di prescrizione occorre valutare attentamente la normativa temporale applicabile, tenendo conto delle sospensioni e delle riforme intervenute nel periodo in cui il reato è stato commesso; la giurisprudenza di Sezioni Unite fornisce criteri di applicazione.
- In casi di giudizio d'appello celebrato in contraddittorio camerale non partecipato, è particolarmente rilevante la correttezza delle notifiche per garantire il diritto di difesa dell'imputato.
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