Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00816/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento notificato per il recupero di accise ritenute indebitamente compensate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l'appello dell'Agenzia delle Dogane era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto l'atto impositivo privo di motivazione perché non consentiva di comprendere il ragionamento dell'Ufficio e perché l'Ufficio stesso aveva mostrato di non condividere integralmente la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate da cui era originata la ripresa. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la sufficienza della motivazione dell'atto: l'Ufficio, secondo la ricorrente, non era tenuto a confutare puntualmente le osservazioni del contribuente e aveva comunque chiarito che tali osservazioni erano incomprensibili, riguardavano un accertamento di altra amministrazione e si riferivano ad anni diversi (2013-2014) rispetto al periodo oggetto di contestazione (2016).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non riportava la motivazione dell'avviso di pagamento, né un suo sunto esaustivo, rendendo impossibile valutare la decisività della censura sulla pretesa carenza motivazionale dell'atto. Dall'altro lato, ha osservato che la ricorrente non aveva affatto censurato l'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dall'affermazione della fondatezza dei rilievi della contribuente, già condivisa dalla CTP; tale ratio, non investita dal ricorso, era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto dell'appello. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la contribuente non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato trattandosi di impugnazione proposta da un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000

    È richiamato come norma sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza e per mancata censura di una ratio decidendi autonoma.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e della motivazione dell'atto o della decisione impugnata in modo da consentire il controllo della decisività della censura; la sua omissione integra causa di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si deduce un vizio inerente alla motivazione di un atto o di una decisione, è necessario riportarne il contenuto essenziale o un sunto completo, così da consentire alla Corte di verificare immediatamente la decisività della censura.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes.
  • La critica alla motivazione dell'atto impositivo non può essere scrutinata in cassazione se il ricorso non consente, per difetto di autosufficienza, la piena conoscenza del contenuto dell'atto stesso.
  • Nei giudizi di cassazione, la mancata costituzione dell'intimata può escludere la regolazione delle spese, mentre per le impugnazioni proposte da amministrazioni dello Stato non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per altri soccombenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.