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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 6239 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per omesso versamento del saldo IRAP 2003 (Euro 2.809,68) deducendo la mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. In primo grado il giudice di prossimità aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato ritenendo inammissibili le censure di merito in fase esecutiva e sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rimborso dopo il pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (novità dell'appello) e dichiarato inammissibile il secondo (vizio di motivazione per carenza di specificazione di un fatto decisivo), ma ha accolto il terzo motivo ritenendo erronea la posizione della CTR secondo cui, in fase esecutiva per IRAP, il contribuente potrebbe avere solo la strada del pagamento e dell'istanza di rimborso. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57

    La norma regola la novità dei motivi d'appello: la CTR ha ritenuto non nuova la linea difensiva dell'Amministrazione perché già prospettata in primo grado; la Cassazione ha confermato che non è novità ciò che sostanzialmente riproduce la difesa precedente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis (controllo automatizzato) è legittima qualora il contribuente si sia autodichiarato soggetto IRAP; tuttavia la Corte afferma che l'emissione della cartella non esclude la possibilità, in sede contenziosa, che il contribuente ritratta la dichiarazione e provi l'assenza del presupposto impositivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36

    Richiamato in motivo di critica circa il contenuto dell'appello dell'Amministrazione; la Corte rileva confusione tra art. 36 e 36-bis nella ricostruzione del ricorrente, ma sottolinea che il punto rilevante è la portata esperibile delle censure sul merito.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997

    La CTR aveva sostenuto, in sostanza, che per l'IRAP l'unico rimedio in fase esecutiva sarebbe il pagamento e la successiva istanza di rimborso; la Cassazione ha ritenuto tale affermazione incompatibile con il consolidato indirizzo di questa Corte e non adeguatamente motivata con riferimento alla normativa citata.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La Corte richiama la regola sulla ripartizione dell'onere della prova: se il contribuente ritratta la propria dichiarazione deve essere lui a provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria (es. mancanza di autonoma organizzazione).

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile: anche in fase esecutiva il contribuente può contestare la sussistenza del presupposto impositivo dimostrando l'errore della dichiarazione originaria.
  • L'emissione di una cartella ai sensi dell'art. 36-bis è legittima se il contribuente si è autodichiarato soggetto all'imposta, ma ciò non priva il contribuente della possibilità di contestare il merito della pretesa tributaria mediante prova contraria.
  • Chi ritratta la propria dichiarazione ha l'onere della prova (art. 2697 c.c.) circa l'esistenza del fatto impeditivo dell'obbligo tributario (es. assenza di autonoma organizzazione).
  • Non è corretto affermare in via generale che l'unica tutela disponibile per il contribuente sia il pagamento e la successiva istanza di rimborso: il contenzioso resta percorribile per dimostrare l'inesistenza del presupposto impositivo.
  • Sulle questioni processuali: l'eccezione di novità dell'appello ai sensi dell'art. 57 DPR 546/1992 richiede valutazione puntuale della linea difensiva effettivamente svolta in primo grado; il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c. n.5 è ammissibile solo se indicato un fatto concreto la cui omissione avrebbe certamente cambiato l'esito.

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