Regolamento (UE) 2024/1743
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1743 della Commissione, del 21 giugno 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta con Thermothelomyces thermophilus DSM 33149 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: BASF SE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, nell’Unione, un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta con Thermothelomyces thermophilus DSM 33149 come additivo per mangimi per tutte le specie avicole da ingrasso e per gli uccelli ornamentali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA circa efficacia, sicurezza per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, nonché sulla classificazione del prodotto come promotore della digestione. Il testo contiene inoltre condizioni d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a fissare la data di scadenza dell’autorizzazione al 14 luglio 2034.
Autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta con Thermothelomyces thermophilus DSM 33149 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e agli uccelli ornamentali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, a tutti i soggetti che immettono sul mercato o utilizzano nell’alimentazione animale il preparato di endo-1,4-beta-mannanasi identificato nell’allegato. L’autorizzazione riguarda esclusivamente le specie o categorie di animali indicate: tutte le specie avicole da ingrasso e gli uccelli ornamentali. L’additivo è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". Sono rilevanti anche gli obblighi di etichettatura/uso e di protezione degli utilizzatori previsti nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi per mangimi avicoli e per uccelli ornamentali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1743 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato e l’uso nell’alimentazione animale di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta con Thermothelomyces thermophilus DSM 33149, titolare dell’autorizzazione BASF SE. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica EFSA, richiamata nei considerando.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e i relativi motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, è risultata corredata della documentazione prescritta. Nei pareri EFSA richiamati nel testo, il preparato è stato ritenuto efficace a 800 TMU/kg e sicuro per l’ambiente; successivamente, alla luce di nuovi dati, è stato giudicato sicuro per le specie bersaglio e per i consumatori al livello d’uso proposto. L’EFSA ha inoltre concluso che il prodotto non è irritante per occhi e pelle, ma che, per la natura proteica della sostanza attiva, deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie; non è stato possibile escludere o confermare la sensibilizzazione cutanea.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda un additivo classificato come "additivo zootecnico" e incluso nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’uso è consentito per tutte le specie avicole da ingrasso e per gli uccelli ornamentali. L’allegato specifica che il preparato può essere commercializzato in forma solida e liquida e deve contenere un’attività minima di 8 000 TMU/g.
Condizioni di impiego, etichettatura e tutela degli utilizzatori
L’allegato fissa un tenore minimo di 800 TMU per kg di mangime completo con umidità al 12%. È inoltre previsto che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Sul piano della prevenzione dei rischi, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare l’esposizione degli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati, l’utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.
Metodo analitico e verifiche tecniche
Il regolamento richiama il metodo di analisi indicato nell’allegato per la determinazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-mannanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti. Il metodo consiste nell’idrolisi enzimatica di galattomannano da carrube colorate con endo-1,4-beta-mannanasi seguita da fotometria. È inoltre richiamata la verifica della relazione sul metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Durata, entrata in vigore e applicazione diretta
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 14 luglio 2034. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato stesso.
Presupposti scientifici e motivazione dell’autorizzazione
I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e i pareri EFSA del 1º febbraio 2023 e del 30 gennaio 2024. L’EFSA ha ritenuto il preparato sicuro per l’ambiente, per le specie bersaglio e per i consumatori al livello proposto di 800 TMU/kg; ha inoltre escluso irritazione cutanea o oculare, pur segnalando il potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie e l’incertezza sulla sensibilizzazione cutanea.
Condizioni d’uso e livello minimo di efficacia
Nell’allegato è previsto un tenore minimo di 800 TMU per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’additivo è autorizzato in forma solida e liquida, con un’attività minima di 8 000 TMU/g nel preparato.
Prescrizioni per etichettatura e istruzioni d’uso
L’allegato richiede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi a cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Metodo di analisi
L’allegato indica il metodo analitico per determinare l’attività dell’endo-1,4-beta-mannanasi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti: idrolisi enzimatica di galattomannano da carrube colorate con endo-1,4-beta-mannanasi seguita da fotometria.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 14 luglio 2034.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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