Regolamento (UE) 2024/1734
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1734 della Commissione, del 21 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri della valutazione della sostanza attiva deltametrina ai fini della procedura di rinnovo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la ripartizione dei ruoli tra Stati membri per la valutazione della deltametrina nell'ambito del rinnovo dell'approvazione. La modifica sostituisce lo Stato membro correlatore precedentemente previsto con la Svezia, in coerenza con la sua funzione di autorità di valutazione competente anche ai sensi della normativa sui biocidi. Il provvedimento è di natura puntuale e tecnica, e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica la ripartizione tra Stati membri della valutazione della sostanza attiva deltametrina ai fini della procedura di rinnovo dell'approvazione.
Ambito di applicazione
Si applica alla sola organizzazione della valutazione della sostanza attiva deltametrina nell'ambito della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Incide sulla designazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, senza disciplinare direttamente l'immissione sul mercato o l'uso della sostanza. È rilevante per le autorità competenti degli Stati membri e per gli operatori coinvolti nel rinnovo dell'approvazione; si inserisce anche nel coordinamento con la valutazione della deltametrina ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.
Modifica della ripartizione della valutazione della deltametrina ai fini del rinnovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1734 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per aggiornare la ripartizione tra Stati membri della valutazione della sostanza attiva deltametrina nell'ambito della procedura di rinnovo dell'approvazione. L'intervento è motivato dall'esigenza di assicurare coerenza ed efficienza tra la valutazione svolta ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e quella relativa al regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 686/2012 ripartisce tra gli Stati membri la valutazione, ai fini del rinnovo, di diverse sostanze attive, tra cui deltametrina, diflufenican, epossiconazolo, fluoxastrobin, protioconazolo e tebuconazolo, individuando per ciascuna un relatore e un correlatore. Successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/150 aveva già riassegnato ad altri Stati membri i ruoli di relatore a seguito della notifica del recesso del Regno Unito dall'Unione, prevedendo che la valutazione fosse in fase avanzata e che il lavoro residuo fosse limitato; per tale ragione non era stato designato alcun correlatore.
Ragioni specifiche della nuova modifica
Il 28 agosto 2023 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari sulla deltametrina ai fini della verifica dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. Poiché la Svezia è già autorità di valutazione competente per il rinnovo dell'approvazione della deltametrina ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ritiene opportuno attribuirle anche il ruolo di Stato membro correlatore per la procedura di rinnovo nel settore fitosanitario, così da armonizzare e rendere più efficiente il coordinamento delle due valutazioni.
Contenuto dispositivo
La modifica è circoscritta all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012. La voce relativa alla deltametrina viene sostituita in modo che:
- lo Stato membro relatore resti l'Austria (AT);
- lo Stato membro correlatore diventi la Svezia (SE).
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come ogni regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012
Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, la voce relativa alla deltametrina è sostituita: lo Stato membro relatore resta l'Austria (AT), mentre la Svezia (SE) è designata come Stato membro correlatore.
Ragioni della modifica
La Commissione interviene perché l'Autorità ha chiesto, il 28 agosto 2023, informazioni supplementari sulla deltametrina ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Svezia viene ritenuta opportunamente designabile come correlatore per favorire coerenza ed efficienza tra la valutazione ex regolamento (CE) n. 1107/2009 e quella ex regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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