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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1742

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1742 della Commissione, del 21 giugno 2024, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Normativa europea32024R1742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 25 agosto 2027 la deroga già concessa alla Francia rispetto ai vincoli del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l’uso delle sciabiche da spiaggia in specifiche acque territoriali mediterranee. La proroga è giustificata dalla riduzione dello sforzo di pesca, dal numero molto limitato di pescherecci ancora attivi e dall’assenza, secondo la Commissione, di un impatto significativo sull’ambiente marino. Sono confermati i vincoli del piano di gestione francese e l’obbligo di trasmettere una relazione di monitoraggio entro un anno dall’entrata in vigore.

Proroga della deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per le sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali francesi adiacenti all’Occitania e alla Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia che operano nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e alla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La deroga riguarda solo i pescherecci indicati nel piano di gestione francese, con attività comprovata di oltre cinque anni in tale tipo di pesca, titolari di autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito di detto piano, con esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca. Il regolamento si applica dal 26 agosto 2024 al 25 agosto 2027.

Proroga della deroga per le sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali francesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1742 proroga la deroga già concessa alla Francia rispetto al divieto generale dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, limitatamente all’uso delle sciabiche da spiaggia in specifiche acque territoriali dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. La Commissione fonda la proroga sulla prosecuzione del piano di gestione francese, sulla riduzione dello sforzo di pesca e sul giudizio, condiviso con il CSTEP, che l’attività abbia un impatto ambientale minimo e in diminuzione.

Ambito territoriale e soggetti interessati

La deroga riguarda esclusivamente i pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia operanti nelle acque territoriali francesi adiacenti alle coste dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. L’agevolazione non è generale, ma è circoscritta ai pescherecci identificati nel piano di gestione francese, con attività comprovata da oltre cinque anni, già autorizzati dalla Francia e operanti senza possibilità di incremento dello sforzo complessivo.

Presupposti della deroga e requisiti del piano di gestione

Il regolamento richiama più volte il ruolo centrale del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione osserva che il piano:

  • esclude qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;
  • limita le autorizzazioni ai 17 pescherecci specificamente indicati, per uno sforzo totale di 638 giorni;
  • collega le autorizzazioni ai singoli pescherecci, con revoca automatica in caso di sostituzione del titolare, vendita o pensionamento del comandante;
  • prevede misure tali da rendere minime le catture delle specie interessate e da non mirare alla cattura di cefalopodi.

Valutazione scientifica e motivi di interesse ambientale

Nella motivazione la Commissione fa espresso riferimento alla 75ª riunione plenaria del CSTEP, che ha rilevato una forte contrazione dell’attività: nel 2023 è stato utilizzato solo il 23 % dello sforzo di pesca assegnato e risultavano attivi soltanto 3 pescherecci. Su tale base, la Commissione conclude che gli impatti negativi sugli ecosistemi e sulle risorse risultano ridotti, e che la pesca con sciabiche da spiaggia non presenta un impatto significativo sull’ambiente marino.

Conformità alle norme UE sulla pesca e sulle misure tecniche

La Commissione ritiene la proroga compatibile con i requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006, in particolare con gli articoli 4 e 13, paragrafi 5, 9 e 10. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) 2019/1241: l’allegato IX, parte B, punto 4, consente di mantenere le deroghe alle dimensioni minime delle maglie già in vigore al 14 agosto 2019, purché non vi sia deterioramento della selettività e siano perseguiti gli obiettivi del regolamento. La Commissione afferma che la proroga francese soddisfa tali condizioni.

Monitoraggio, controllo e obblighi informativi

Il regolamento insiste sul monitoraggio continuo dell’attività di pesca. La Francia deve trasmettere alla Commissione, entro un anno dall’entrata in vigore, una relazione redatta secondo il piano di monitoraggio previsto nel proprio piano di gestione. Nei considerando si precisa inoltre che il piano include misure di registrazione delle attività di pesca, in linea con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 26 agosto 2024, in continuità con la deroga precedente in scadenza il 26 agosto 2024. La durata è limitata al 25 agosto 2027, scelta motivata dall’esigenza di consentire eventuali misure correttive e di approfondire le conoscenze scientifiche per un futuro piano di gestione più efficiente.

Disposizioni principali

Proroga della deroga per le sciabiche da spiaggia

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali francesi adiacenti all’Occitania e alla Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia che siano inclusi nel piano di gestione francese, abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni, escludano qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e siano titolari di autorizzazione di pesca nell’ambito del piano di gestione.

Piano di gestione e criteri di ammissibilità

La deroga è limitata ai pescherecci recanti il numero di immatricolazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Commissione richiama che il piano garantisce l’assenza di aumento dello sforzo di pesca e che le autorizzazioni sono collegate ai pescherecci, con revoca automatica in caso di sostituzione del titolare, vendita o pensionamento del comandante.

Monitoraggio e relazione alla Commissione

Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, la Francia deve trasmettere alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel proprio piano di gestione. Il considerando richiama anche misure di registrazione delle attività di pesca, in coerenza con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Durata di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 25 agosto 2027. La Commissione precisa che l’applicazione decorre dal 26 agosto 2024 per garantire continuità giuridica con la deroga in scadenza il 26 agosto 2024.

Motivazione della proroga

La proroga è motivata dalla diminuzione dello sforzo di pesca e delle catture, dalla riduzione dei pescherecci attivi e dalla valutazione del CSTEP, secondo cui l’impatto sull’ecosistema marino appare minimo e in calo. La Commissione evidenzia inoltre che la pesca con sciabiche da spiaggia non ha un impatto significativo sull’ambiente marino e che esistono vincoli geografici specifici dovuti alla limitata estensione della piattaforma continentale.

Compatibilità con la disciplina tecnica UE

La Commissione considera compatibile la deroga con l’articolo 4 e con l’articolo 13, paragrafi 5, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché con il regolamento (UE) 2019/1241, in particolare con l’allegato IX, parte B, punto 4, e l’articolo 15, paragrafo 5. Viene inoltre richiamato il fatto che il piano di gestione vieta la pesca al di sopra di habitat protetti, limita le catture di specie interessate e non mira alla cattura di cefalopodi.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse marinegestione delle deroghecontrollo e monitoraggio della pesca

Testo integrale

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