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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1748

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1748 della Commissione, del 21 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione

Normativa europea32024R1748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE degli organismi di controllo riconosciuti per il settore biologico nei paesi terzi, ai fini del rilascio di certificati necessari all’importazione nell’Unione. La Commissione ha esaminato nuove domande di riconoscimento e ha ritenuto giustificato estendere o confermare il riconoscimento, per durata indeterminata, a diversi organismi e per specifiche categorie di prodotti e paesi terzi. L’intervento è tecnico e consiste nella sostituzione di parte dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti per il biologico nei paesi terzi ai fini dell'importazione nell'Unione, aggiornando l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi di controllo e alle autorità di controllo operanti nei paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 per poter eseguire controlli e rilasciare certificati biologici destinati alle importazioni nell’Unione europea. L’effetto pratico riguarda gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori di paesi terzi le cui merci biologiche o in conversione siano importate nell’UE secondo il regime di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848. Il regolamento aggiorna in particolare l’elenco dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Riconoscimento di organismi di controllo per il biologico nei paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1748 della Commissione interviene sul sistema UE di importazione dei prodotti biologici, aggiornando l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti nei paesi terzi. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici, in particolare dell’articolo 46, che disciplina il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo competenti all’estero.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 contiene l’elenco degli organismi riconosciuti ai fini del rilascio di certificati biologici per l’importazione nell’Unione. Il riconoscimento deve rispettare i criteri dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e la procedura prevista dal regolamento delegato (UE) 2021/1698, che richiede la presentazione di un fascicolo tecnico e disciplina gli obblighi procedurali e di supervisione.

Esame delle domande e decisione della Commissione

Secondo i considerando, dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 la Commissione ha ricevuto varie domande di riconoscimento da parte di organismi di controllo. Le domande indicate nel testo sono state esaminate sulla base della documentazione tecnica e la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, i soggetti elencati, limitatamente a determinate categorie di prodotti e a specifici paesi terzi.

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378

L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’articolo 1 e nell’allegato del regolamento, che sostituisce il terzo paragrafo dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. Viene così aggiornato il quadro dei soggetti autorizzati a operare come organismi di controllo per il biologico nei paesi terzi.

Il testo elenca numerosi organismi, tra cui:

  • bio.inspecta AG
  • Caucascert LLC
  • CCPB Srl
  • CERES Certification of Environmental Standards GmbH
  • CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecologicos S.C.
  • Control Union Certifications B.V.
  • Ecocert SAS
  • ECOGLOBE LLC
  • FOOD SAFETY S.A.
  • IMO Control Private Limited
  • Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH
  • Mayacert S.A.
  • Organic Control System LLC Subotica
  • Organic Standard LLC
  • Servicio de Certificación CAAE S.L.U.
  • Southern Cross Certified Australia Pty Ltd
  • Tse-Xin Organic Certification Corporation

Per ciascun organismo l’allegato specifica:

  • il codice numerico identificativo;
  • i paesi terzi in cui è riconosciuto;
  • le categorie di prodotti biologici interessate, indicate con le lettere da A a G.

Limitazioni ed eccezioni

Il sistema di codifica comprende anche alcune esclusioni o precisazioni. In particolare, i prodotti appartenenti a categorie contrassegnate con il simbolo "°" sono soggetti a un regime speciale: rientrano nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure di un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato ai sensi dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Sono inoltre presenti note specifiche per alcuni territori o paesi, ad esempio la precisazione sul Kosovo e la nota relativa ai territori occupati da Israele dal giugno 1967, per i quali i prodotti non sono certificati come originari di Israele.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata nel quadro della disciplina UE sulle importazioni di prodotti biologici.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco degli organismi riconosciuti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La modifica riguarda l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 per effettuare controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi.

Soggetti riconosciuti e perimetro territoriale/materiale

L’allegato sostituisce il terzo paragrafo dell’allegato II inserendo o aggiornando il riconoscimento di numerosi organismi, tra cui bio.inspecta AG, Caucascert LLC, CCPB Srl, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, CERTIMEX, Control Union Certifications B.V., Ecocert SAS, ECOGLOBE LLC, FOOD SAFETY S.A., IMO Control Private Limited, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Mayacert SA, Organic Control System LLC Subotica, Organic Standard LLC, Servicio de Certificación CAAE S.L.U., Southern Cross Certified Australia Pty Ltd e Tse-Xin Organic Certification Corporation. Per ciascun organismo sono indicati i codici numerici, i paesi terzi interessati e le categorie di prodotti ammesse (A-G), con talune limitazioni ed eccezioni.

Eccezioni per accordi di equivalenza o accordi commerciali biologici

Per alcune categorie di prodotti contrassegnate con il simbolo "°" l’allegato precisa che le eccezioni riguardano prodotti rientranti nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure di un riconoscimento dell’equivalenza del paese terzo interessato figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Fondamento procedurale del riconoscimento

I considerando richiamano l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce i criteri di riconoscimento, e il regolamento delegato (UE) 2021/1698, che disciplina gli obblighi procedurali per la presentazione della domanda di riconoscimento mediante fascicolo tecnico e i controlli/supervisioni successivi. La Commissione afferma di aver ricevuto ed esaminato le domande conformemente a tali norme.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproduzione biologicaimportazionicertificazionecontrolli nei paesi terzimercato interno

Testo integrale

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