Regolamento (UE) 2024/1807
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1807 della Commissione, del 21 giugno 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Vrbovečka pera (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Vrbovečka pera" nel registro delle specialità tradizionali garantite. La Commissione ha adottato il provvedimento in assenza di una dichiarazione di opposizione motivata, dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Croazia. L'atto è immediatamente rilevante per tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della specialità tradizionale garantita "Vrbovečka pera".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda specificamente la registrazione del nome "Vrbovečka pera" come specialità tradizionale garantita (STG), a seguito della domanda presentata dalla Croazia e pubblicata per opposizione. Si inserisce nel regime dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012, che continua ad applicarsi alle domande STG pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione di "Vrbovečka pera" nel registro delle specialità tradizionali garantite
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1807 della Commissione dispone la registrazione del nome "Vrbovečka pera" come specialità tradizionale garantita (STG). L'atto si colloca nel quadro del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e applica ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012 alle domande STG pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024, in virtù del regime transitorio previsto dal regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti della registrazione
La domanda di registrazione del nome "Vrbovečka pera", presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione è stata disposta senza ulteriori passaggi procedurali.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Vrbovečka pera" è registrato come STG. Non sono previste dal presente regolamento ulteriori condizioni sostanziali o procedurali, trattandosi di un atto di iscrizione nel registro.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento dell'Unione una volta decorso il termine di vacatio legis.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 precisa che, ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1143, abrogativo del regolamento 1151/2012, quest'ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle STG ricevute e pubblicate per opposizione prima del 13 maggio 2024.
Registrazione del nome
L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Vrbovečka pera" come STG. Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione, presentata dalla Croazia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
Il considerando 3 afferma che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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