Regolamento (UE) 2024/1740
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce le regole di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di segnalazione alla Commissione, da parte di consumatori e di altre parti interessate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e di trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce le modalità operative con cui consumatori e altre parti interessate possono segnalare alla Commissione, tramite Safety Gate, prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Stabilisce quali informazioni devono essere fornite, come la Commissione deve filtrare automaticamente le segnalazioni e a quali Stati membri trasmetterle. Disciplina inoltre la conservazione dei dati personali, nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati, e fissa la data di applicazione al 13 dicembre 2024.
Regole tecniche per la segnalazione alla Commissione, tramite Safety Gate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e per la trasmissione delle segnalazioni alle autorità nazionali interessate.
Ambito di applicazione
Si applica ai consumatori e alle altre parti interessate che, nell’Unione, segnalano alla Commissione prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori mediante la sezione dedicata del portale Safety Gate. Si applica altresì alla Commissione, che deve ricevere, filtrare e trasmettere le informazioni agli Stati membri interessati, nonché gestire l’accesso degli altri Stati membri ai dati. Rilevano i casi in cui il prodotto è stato acquistato, utilizzato o ricevuto anche senza acquisto; sono ricompresi i profili relativi alla catena di fornitura, al responsabile del prodotto ex regolamenti (UE) 2019/1020 e (UE) 2023/988 e ai fornitori di mercati online. Sono esclusi, in sostanza, i meri malfunzionamenti non connessi a un problema di sicurezza del prodotto.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740: segnalazioni dei consumatori su prodotti potenzialmente pericolosi tramite Safety Gate
Il regolamento attua l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e disciplina il canale attraverso il quale consumatori e altre parti interessate possono informare la Commissione di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza. La finalità è creare un meccanismo complementare ai reclami nazionali, capace di facilitare la circolazione rapida delle informazioni verso le autorità competenti e di favorire l’individuazione precoce di problemi di sicurezza dei prodotti.
Contesto e finalità
Nei considerando, la Commissione chiarisce che il portale Safety Gate deve consentire segnalazioni in una sezione distinta dedicata ai consumatori e alle altre parti interessate. Il meccanismo deve coesistere con i meccanismi nazionali di reclamo previsti dall’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di prevenire abusi e di proteggere la sicurezza tecnica del portale, nonché di assicurare un trattamento dei dati personali conforme alla normativa UE applicabile.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i consumatori e le altre parti interessate che segnalano alla Commissione prodotti potenzialmente rischiosi, anche quando non li abbiano acquistati ma, ad esempio, solo utilizzati o ricevuti in regalo. Le informazioni possono quindi essere trasmesse anche in assenza di una piena conoscenza della catena di fornitura; tuttavia, il segnalante è invitato a indicare tutti i dati disponibili utili all’identificazione del prodotto e, se possibile, dei soggetti della catena di distribuzione.
Informazioni da includere nella segnalazione
L’articolo 1 stabilisce un contenuto minimo della segnalazione:
- elementi identificativi del prodotto;
- dati disponibili sulla catena di fornitura, inclusi operatore economico o fornitore del mercato online e relativo paese di stabilimento, nonché, se del caso, il responsabile del prodotto;
- elementi a sostegno del sospetto rischio, incluse, se rilevanti, la descrizione dell’incidente e delle lesioni o altri danni;
- Stato membro di residenza o di localizzazione del segnalante;
- nome e recapiti;
- eventuali contatti diretti con l’operatore economico o il fornitore del mercato online.
La Commissione deve inoltre progettare il portale in modo da ridurre al minimo usi impropri e minacce alla sicurezza tecnica.
Verifica e filtraggio automatico
L’articolo 2 prevede una sezione dedicata del portale che effettua un filtraggio automatizzato delle informazioni ricevute per verificare se la segnalazione riguardi effettivamente una questione di sicurezza dei prodotti. Il sistema deve trattenere solo le informazioni pertinenti alla sicurezza, escludendo le segnalazioni relative a semplici malfunzionamenti non connessi a un rischio per i consumatori. Il considerando evidenzia che il filtraggio deve essere rapido, così da consentire la trasmissione tempestiva dei casi rilevanti alle autorità nazionali competenti.
Trasmissione agli Stati membri interessati
Ai sensi dell’articolo 3, quando la segnalazione supera il filtro di pertinenza, la Commissione la trasmette senza indebito ritardo:
- allo Stato membro in cui risiede o si trova il segnalante;
- allo Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato, se del caso;
- allo Stato membro in cui è stabilito il responsabile del prodotto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, oppure il rilevante fornitore di un mercato online.
La Commissione deve informare il segnalante dell’esito della trasmissione e degli Stati membri destinatari. Inoltre, il sistema deve garantire che tutti gli altri Stati membri abbiano comunque accesso alle informazioni nel momento in cui esse vengono inviate agli Stati membri interessati.
Protezione dei dati personali e conservazione
Il regolamento richiama espressamente i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE, secondo il soggetto che effettua il trattamento. I dati personali forniti tramite il portale Safety Gate devono essere conservati solo per il tempo necessario a garantire un adeguato seguito dei casi e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla loro inserzione. Il considerando precisa che devono essere conservati, in modo proporzionato, soltanto i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 dicembre 2024, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/988. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Informazioni da fornire nella segnalazione
L’articolo 1 elenca le informazioni che il portale Safety Gate deve consentire di inserire: elementi identificativi del prodotto; dati disponibili sulla catena di fornitura, in particolare operatore economico o fornitore del mercato online, paese di stabilimento e, se del caso, responsabile del prodotto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988; elementi a sostegno del sospetto rischio, incluse descrizione e circostanze dell’incidente e delle lesioni o altri danni; Stato membro di residenza o di localizzazione del segnalante; nome e recapiti; eventuali contatti diretti con l’operatore economico o il fornitore del mercato online.
Sicurezza del portale e prevenzione degli abusi
L’articolo 1, paragrafo 2, impone alla Commissione di progettare il portale in modo da evitare o ridurre al minimo eventuali usi impropri e minacce alla sicurezza tecnica.
Filtraggio automatico delle segnalazioni
L’articolo 2 prevede una sezione specifica del portale Safety Gate che filtri automaticamente le informazioni ricevute per verificare se riguardano una questione inerente alla sicurezza dei prodotti. Il considerando chiarisce che il filtraggio deve trattenere solo le informazioni pertinenti alla sicurezza, escludendo ad esempio i semplici difetti di funzionamento non connessi a rischio per la sicurezza.
Trasmissione alle autorità nazionali interessate
L’articolo 3 stabilisce che, se la segnalazione è ritenuta pertinente alla sicurezza dei prodotti, la Commissione la trasmette senza indebito ritardo allo Stato membro di residenza o localizzazione del segnalante, allo Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato, se del caso, e allo Stato membro in cui è stabilito il responsabile del prodotto o il rilevante fornitore del mercato online. La Commissione informa inoltre il segnalante dell’azione intrapresa e degli Stati membri destinatari, e deve garantire che tutti gli altri Stati membri abbiano accesso alle informazioni nel momento della trasmissione.
Conservazione dei dati personali
L’articolo 4 dispone che i dati personali forniti dal consumatore o dall’altra parte interessata siano conservati nel portale Safety Gate e nei sistemi nazionali solo per il tempo necessario a garantire un adeguato seguito dei casi e, in ogni caso, per un massimo di cinque anni dalla loro registrazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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