Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13852/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del decreto n.-OMISSIS- in data 19.11.2025, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viste le graduatorie finali di merito, ha dichiarato gli idonei vincitori del concorso, per titoli, per il reclutamento di 17 allievi carabinieri, in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato sul portale unico del reclutamento (inPA) in data 24.09.2025, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale di merito per la disciplina “TUFFI” specialità “PIATTAFORMA”, in cui la ricorrente è stata classificata al secondo posto, e ha dichiarato vincitrice la controinteressata per l'unico posto messo a concorso; del Verbale -OMISSIS- della Commissione di cui all'art.6, comma 1, lett. a), del Bando, con il quale sono state predisposte le graduatorie finali di merito dei vincitori, nella parte relativa alla graduatoria finale di merito della disciplina “TUFFI”, specialità “PIATTAFORMA”, e quindi di questa stessa graduatoria; di tutti gli altri atti, noti e non, inerenti la procedura concorsuale, nella parte relativa alla disciplina “TUFFI”, specialità “PIATTAFORMA”, recanti la scelta e l'adozione da parte della prefata Commissione dei criteri per l'effettuazione della valutazione dei canditati e l'attribuzione agli stessi dei conseguenti punteggi, tra i quali innanzitutto e per quanto occorra: il Verbale n.-OMISSIS-, nonché l'allegata tabella punteggi titoli approvata; lo sconosciuto Verbale n.-OMISSIS-, con il quale sono stati acquisiti, fra gli altri, i titoli della ricorrente (-OMISSIS-) e della controinteressata (-OMISSIS-); il Verbale n.-OMISSIS-, recante in allegato, fra le altre, la dichiarazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto prot.n.-OMISSIS- in data 04.11.2025, con il quale sono state predisposte le schede dei titoli valutati, con relativi punteggi parziali e totali, per la ricorrente e la controinteressata e, quindi, le schede titoli stesse; dei conseguenti atti, di estremi e data ignoti, inerenti all'avvio al corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri e all'incorporazione nell'Arma dei Carabinieri della controinteressata; di ogni altro atto, presupposto e conseguente anteriore e successivo, collegato e connesso, lesivo dei diritti ed interessi legittimi della ricorrente in ordine alla sua partecipazione alla suddetta procedura concorsuale ed ai suoi esiti.

Giustizia amministrativa202600607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri atleti, limitatamente alla specialità tuffi-piattaforma, e gli atti di valutazione dei titoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria finale, sostenendo che la Commissione avesse omesso di valutare un titolo sportivo conseguito nella competizione internazionale di tuffi sincronizzati dalla piattaforma mista e avesse attribuito un punteggio insufficiente a un ulteriore titolo conseguito nella manifestazione nazionale assoluta di tuffi, Coppa Parigi 2024, svoltasi a Trieste. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando, dell'art. 960, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90/2010, della tabella dei punteggi predisposta dalla Commissione e delle indicazioni fornite dalla Federazione Italiana Nuoto, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto ed erroneità dell'istruttoria, contraddittorietà, perplessità, illogicità, arbitrarietà e difetto assoluto di motivazione. Secondo la ricorrente, la corretta valutazione dei due titoli avrebbe comportato il suo collocamento al primo posto e la conseguente incorporazione nell'Arma dei Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo titolo, ha ritenuto legittima la mancata valutazione perché il bando riguardava un posto femminile nella disciplina tuffi-piattaforma e, letto unitamente alle disposizioni sui risultati e titoli a squadre, consentiva di valutare soltanto titoli riferibili alla disciplina/specialità oggetto di reclutamento e a competizioni femminili, non anche a competizioni miste. Quanto al secondo titolo, il Collegio ha ritenuto adeguata la sua qualificazione nella categoria dei campionati, trofei o manifestazioni di particolare rilevanza nazionale, anziché nella categoria del vincitore di Coppa italiana assoluto. La valutazione si fondava sulla documentazione della Federazione nazionale, che non aveva espressamente equiparato la Coppa Parigi 2024 alla Coppa italiana assoluto, e sul curriculum federale, nel quale il titolo risultava distinto dai campionati assoluti. Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, il sindacato giurisdizionale poteva intervenire soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o evidente illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 960, commi 1 e 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    risultati/titoli a squadre; campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale; vincitore di coppa italiana assoluto

    La disposizione è stata applicata insieme al bando per individuare i titoli sportivi valutabili e le relative categorie di punteggio. I titoli a squadre devono essere riferiti alla disciplina e specialità oggetto del reclutamento; la riconduzione di una prestazione alla categoria del vincitore di Coppa italiana assoluto richiede elementi documentali sufficienti, non presenti nel caso esaminato.

  • art. 1 del bando di concorso

    La previsione delimita l'oggetto della procedura e, trattandosi di un posto per atlete di sesso femminile, circoscrive la valutazione ai titoli coerenti con la disciplina e con la componente femminile oggetto del reclutamento.

  • art. 11 del bando di concorso

    La disposizione, letta con gli artt. 1 e 2 del bando, disciplina la valutazione dei titoli di merito e deve essere interpretata in coerenza con la specifica disciplina/specialità messa a concorso.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al giudice, nella fase cautelare, di fissare sollecitamente la trattazione del merito e di disporre un incombente istruttorio.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali per il reclutamento di atleti, l'individuazione dei titoli sportivi valutabili deve essere effettuata mediante una lettura coordinata del bando, considerando la specifica disciplina, specialità e aliquota di posti oggetto della procedura; i titoli relativi a competizioni miste non sono automaticamente valutabili per un posto riservato ad atlete in una competizione femminile.
  • Quando il bando richiama categorie tipizzate di risultati sportivi, la riconduzione di una prestazione a una categoria di maggior valore richiede una base documentale coerente e specifica; la mancata espressa equiparazione da parte della federazione competente e la distinzione risultante dal curriculum sportivo possono giustificare l'inquadramento in una categoria diversa.
  • La valutazione dei titoli sportivi compiuta da una commissione esaminatrice costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, travisamento, manifesta irragionevolezza o evidente illogicità; non è sufficiente una diversa interpretazione, sostenuta dal candidato, della documentazione valutata dalla Commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.