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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18253/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di finanza, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2015, costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA indebitamente detratta, perché riferiti a fatture emesse da una società asseritamente cartiera e ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione, valorizzando plurimi indizi della fittizietà delle cessioni (assenza di struttura aziendale, di personale, di mezzi di trasporto e mancato rinvenimento della merce, oltre ad altri profili sospetti). In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, omessa valutazione di documenti e della non contestazione, oltre a violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, sostenendo che la documentazione contabile dimostrasse l'effettività degli acquisti e che, semmai, si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle operazioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla tesi della contribuente circa la natura soggettivamente inesistente delle operazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumula censure eterogenee senza distinguerle e perché la doglianza riguarda in realtà la valutazione delle prove e delle difese, non l'omesso esame di un fatto storico; ha richiamato il principio secondo cui, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, mentre al contribuente incombe la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni, non bastando regolarità contabile o pagamenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza e comunque perché la CTR, accogliendo la tesi dell'Ufficio sull'oggettiva inesistenza, ha implicitamente rigettato la diversa qualificazione proposta dalla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico principale o secondario oggetto di discussione; non consente di censurare la mancata valutazione di deduzioni difensive o prove documentali in sé considerate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma non per rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fatti notori/personali in modo improprio; non quando attribuisce maggiore forza a prove ritualmente acquisite

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione si configura solo se l'onere della prova viene posto a carico della parte sbagliata; non quando si contesta l'esito dell'apprezzamento probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre se la statuizione adottata è incompatibile con la tesi non espressamente esaminata, integrando un rigetto implicito

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    la censura è stata ritenuta non pertinente perché la CTR ha qualificato le operazioni come oggettivamente inesistenti, non soggettivamente inesistenti

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    richiamato quale norma di modifica dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

  • art. 1 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nel ragionamento della Corte

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza svolgere un ruolo autonomo nella decisione

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come disposizione di coordinamento per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    per l'IVA, le false indicazioni possono essere desunte anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

  • artt. 2727 e ss. c.c.

    regolano l'uso delle presunzioni semplici, che il giudice può valutare singolarmente e complessivamente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di imposte dirette e IVA, quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità del costo o della detrazione.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esistenza delle fatture e la tracciabilità dei pagamenti non sono, di per sé sole, prova sufficiente dell'effettività dell'operazione, perché elementi facilmente falsificabili e spesso utilizzati proprio per simulare operazioni inesistenti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mancata valutazione di documenti o deduzioni difensive come tali, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere probatorio; non quando, pur correttamente individuato l'onere, si discute dell'apprezzamento delle prove e del relativo convincimento del giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la tesi non esaminata espressamente, perché in tal caso è sufficiente una statuizione implicita di rigetto.
  • Quando il giudice di merito qualifica le operazioni come oggettivamente inesistenti, resta superata la diversa prospettazione di operazioni soggettivamente inesistenti, che non può essere fatta valere come omissione di pronuncia se risulta implicitamente respinta dalla struttura della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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