Sentenza n. 6385/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, negli estremi non conosciuta; - della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; - della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; - della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; - della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT; - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI; - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino; - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1; - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2; - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO; - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3; - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4; - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5; - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL VC; - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32,41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 del TFUE; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di quantificazione del relativo payback per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, la determinazione regionale piemontese di approvazione degli elenchi delle aziende tenute al ripiano e le deliberazioni delle aziende sanitarie piemontesi, contestando la disciplina e l’attuazione del meccanismo del payback sui dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018. Ha dedotto vizi derivanti dall’asserita illegittimità delle norme primarie regolatrici della materia, anche con riferimento a parametri costituzionali, alla CEDU e al diritto dell’Unione europea, nonché vizi propri degli atti impugnati. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, la rimessione della questione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, oltre all’accertamento del diritto di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano.
La decisione
Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore della Regione Piemonte e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha qualificato la situazione come sopravvenuto difetto di interesse, non come cessazione della materia del contendere: il versamento rende infatti sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, ma non risulta un successivo operato integralmente satisfattivo dell’amministrazione, anche perché mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con assorbimento delle questioni di merito, incluse le censure di illegittimità costituzionale e le richieste di rinvio pregiudiziale. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L’integrale versamento ... estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici ...
Il versamento della quota ridotta del 25% degli importi di payback estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, determinando il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina primaria degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, richiamata dalla novella del 2025.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici e gli effetti conseguenti all’adempimento o all’inadempimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione da remoto della camera di consiglio nella quale il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 267 TFUE
È stato invocato dalla ricorrente per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ma la richiesta non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
art. 22 e ss. l. 241/1990
Sono stati invocati per la domanda di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa regionale e degli oneri di ripiano, assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato; in tal caso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di merito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mediante un nuovo assetto derivante da fattori esterni o da un ulteriore provvedimento amministrativo.
- Quando la sopravvenienza normativa consente di estinguere l’obbligazione contestata mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, l’eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati può divenire sostanzialmente inutile, determinando il sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta l’assorbimento delle questioni di merito e delle eventuali richieste di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, se non più necessarie alla definizione della controversia.
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