Sentenza del 27/11/2015 n. 24269 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti avevano impugnato per revocazione una sentenza tributaria passata in giudicato che aveva rideterminato in lire 1.000.000.000 il valore di un terreno acquisito per usucapione. Esse sostenevano di avere scoperto successivamente che il terreno era divenuto inedificabile per effetto di una variante urbanistica e richiamavano inoltre una sentenza favorevole ottenuta da un altro coobbligato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la validità della decisione della Commissione tributaria regionale, denunciando l'omessa motivazione sia sull'ammissibilità della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., sia sulla rilevanza fiscale dell'asserita sopravvenuta inedificabilità del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e meramente apparente la motivazione della Commissione tributaria regionale, che si era limitata ad affermare l'impossibilità di costruire sul terreno senza spiegare se tale circostanza costituisse un fatto rilevante ai fini della revocazione e quale incidenza avesse sulla determinazione del valore fiscale, riferito al momento dell'acquisto per usucapione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa sezione, anche per la liquidazione delle spese. Il terzo motivo, relativo agli effetti del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato, è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Art. 395, n. 3, c.p.c.
revocazione per scoperta di documenti decisivi dopo la sentenza
La revocazione richiede una verifica puntuale dei presupposti normativi e della rilevanza del fatto o documento sopravvenuto rispetto alla decisione impugnata. Non è sufficiente affermare genericamente l'esistenza di una circostanza, come l'inedificabilità del terreno, senza dimostrarne la decisività.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a far comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. Una motivazione apparente o meramente assertiva determina la nullità della decisione.
Art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Anche le sentenze tributarie devono indicare in modo chiaro i motivi di fatto e di diritto della decisione. L'omessa spiegazione delle ragioni giuridiche essenziali comporta la cassazione della pronuncia.
Art. 1306, comma 2, c.c.
Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, ma tale facoltà è limitata dall'esistenza di un precedente giudicato diretto, anche sfavorevole, formatosi nei suoi confronti.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa. Un coobbligato che abbia già ottenuto una decisione definitiva a lui sfavorevole non può normalmente eludere tale giudicato invocando una successiva pronuncia favorevole resa in favore di un altro coobbligato.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria è viziata per difetto di motivazione quando si limita ad affermare l'esistenza di un fatto senza spiegare perché quel fatto sia giuridicamente decisivo per la controversia.
- In materia di revocazione non basta dimostrare che dopo la sentenza sia emersa una circostanza nuova: occorre provare che essa rientri nei presupposti tassativi della revocazione e che avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
- Per la valutazione fiscale di un bene occorre individuare con precisione il momento temporale rilevante previsto dalla legge; modifiche urbanistiche successive possono incidere solo se giuridicamente riferibili a quel momento o se la normativa ne consente la considerazione.
- Il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia colmando le carenze motivazionali indicate dalla Cassazione, senza limitarsi a ripetere la precedente motivazione.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può avere effetti riflessi sugli altri, ma non prevale normalmente su un giudicato diretto già formatosi nei confronti del coobbligato che intenda invocarlo.
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