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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05291/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano, rilevando che l'impugnazione era stata proposta da un difensore privo dell'iscrizione all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale di Agrigento. Dal testo emerge solo che il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, requisito previsto per il ricorso per cassazione. Non risultano dal provvedimento i fatti di merito né il reato oggetto della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 613 comma 1 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    L'inammissibilità può essere rilevata e dichiarata de plano.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte di introduzione dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, trattandosi di requisito di legittimazione processuale dell'atto.
  • L'inammissibilità derivante da un vizio originario dell'impugnazione può essere dichiarata de plano quando la legge lo consente, senza necessità di trattazione camerale approfondita.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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