Sentenza n. 1390/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 2180/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 4944/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per il servizio prestato all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, n. 2180/2020, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere le differenze retributive relative al trattamento stipendiale integrale spettante per determinati periodi di servizio all'estero, senza trattenute sull'indennità integrativa speciale, oltre agli accessori di legge. La sentenza era stata notificata in formula esecutiva via PEC il 3 ottobre 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per assicurare il pagamento integrale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha provato l'avvenuto adempimento. Risultavano inoltre decorsi i 120 giorni previsti per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Il Ministero, sul quale gravava l'onere di provare l'adempimento, non aveva fornito tale prova. È stato quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'obbligo comprende la sorte capitale, gli interessi, gli oneri accessori, i compensi e le spese di causa, detratte le somme eventualmente già versate, nonché le spese successive all'emissione del titolo, comprese le spese di registrazione. Sono state invece escluse le eventuali spese di precetto, poiché il loro sostenimento deriva dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato e di provvedere entro i successivi sessanta giorni. La domanda di astreinte è stata respinta perché, considerata la natura sanzionatoria della misura e la fattispecie concreta, sarebbe risultata allo stato eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza al giudicato; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione della decisione e adottare misure sostitutive.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Richiamato dal titolo esecutivo in relazione agli accessori dovuti sulle differenze retributive.
art. 22 l. n. 724/1994
Richiamato dal titolo esecutivo quale disposizione applicabile agli accessori sulle somme retributive dovute.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il termine di presentazione della nota specifica delle spese e degli onorari del commissario ad acta dopo la conclusione dell'incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la definitività del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'amministrazione che deduce l'avvenuto adempimento l'onere di provarlo; la mera costituzione in giudizio o il deposito di una memoria formale non sono sufficienti.
- L'esecuzione del giudicato relativo a una condanna pecuniaria comprende, oltre alla sorte capitale, gli interessi, gli oneri accessori, i compensi e le spese di causa, nonché le spese successive all'emanazione del titolo che siano conseguenza automatica della decisione, con detrazione delle somme già versate.
- Le spese di precetto non rientrano automaticamente nell'obbligo di esecuzione in sede di ottemperanza quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall'azione prevista dall'art. 112 c.p.a.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i termini di insediamento e di adempimento.
- L'astreinte nel giudizio di ottemperanza, avendo natura sanzionatoria, non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti una misura eccessivamente afflittiva nei confronti dell'amministrazione.
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