Cassazione Penale, Sentenza n. 34753/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in espiazione di una pena di cinque anni e nove mesi di reclusione per una pluralità di delitti commessi tra il 2015 e il 2021, aveva chiesto la sostituzione della detenzione in carcere con la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 10 marzo 2026, aveva respinto l'istanza considerando la gravità e la prossimità temporale dei reati, la pendenza di procedimenti per delitti analoghi commessi nel 2022, le frequentazioni descritte nelle informazioni di polizia e la necessità di proseguire il percorso trattamentale in carcere; aveva inoltre valorizzato le relazioni degli istituti, che davano conto di due violazioni disciplinari nel carcere di Foggia e dell'assenza di una proposta trattamentale favorevole alla misura alternativa, pur registrando una condotta corretta e una revisione critica nel carcere di Trani. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse desunto la pericolosità da condotte anteriori alla detenzione senza valutare adeguatamente l'evoluzione intramuraria: sette permessi premio conclusi senza criticità, nessuna violazione durante precedenti periodi di arresti o detenzione domiciliare, liberazione anticipata riconosciuta per tutti i semestri tranne uno e revisione autocritica attestata nella relazione scientifica. Con il secondo motivo ha censurato come apodittico e illogico il giudizio di percorso trattamentale non consolidato, poiché il programma educativo aveva previsto esperienze esterne tramite permessi premio, tutti svolti senza problemi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e il ricorso. Ha ritenuto logica e non contraddittoria la prognosi negativa del Tribunale di sorveglianza, fondata sulla pluralità, gravità e reiterazione relativamente recente dei reati, sulle pendenze giudiziarie e sugli elementi risultanti dalle relazioni penitenziarie. Ha precisato che il percorso positivo e i sette permessi premio erano stati considerati, ma che, alla luce della valutazione degli operatori e della persistente pericolosità, non bastavano ancora a giustificare una misura extramuraria: era legittimo reputare necessario un ulteriore periodo di osservazione e di esperimenti premiali. La richiesta della ricorrente implicava, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti e della pericolosità, non consentita alla Corte di legittimità in assenza dei vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta alcuna cassazione o modifica della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità
Nel giudizio di cassazione la Corte controlla la presenza dei vizi di legittimità dedotti, ma non può rimpiazzare con una propria valutazione quella del giudice di merito quando questa non risulti viziata.
Massime di principio
- La concessione di una misura alternativa alla detenzione richiede una valutazione sia della sua attitudine a favorire la rieducazione sia della capacità di prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati.
- Una prognosi negativa sull'esito della misura alternativa può essere fondata sulla rilevante propensione a delinquere desunta dai precedenti penali e dalle pendenze giudiziarie, in particolare quando i reati siano gravi e reiterati in un arco temporale prolungato e relativamente recente.
- La presenza di elementi positivi nel comportamento intramurario e il buon esito di permessi premio non impongono la concessione della misura alternativa: il tribunale di sorveglianza può ritenerli ancora insufficienti e disporre un ulteriore periodo di osservazione, tenuto conto anche delle valutazioni degli operatori penitenziari e del livello di consolidamento del percorso rieducativo.
- La Corte di cassazione non può sostituire una propria valutazione dei fatti o della pericolosità a quella del giudice di merito quando la motivazione di quest'ultimo non presenti vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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