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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20643/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione dei compensi spettanti a un difensore che aveva prestato assistenza in un giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dopo un primo rigetto dell’istanza di liquidazione e dell’opposizione, la Corte di cassazione aveva cassato quel provvedimento con rinvio. In sede di rinvio il Tribunale ha liquidato il compenso in euro 455,50 e ha compensato integralmente le spese del giudizio di riassunzione e di legittimità. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 82 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 4 d.m. 55/2014, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari; 2) violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., lamentando l’illegittima compensazione delle spese del giudizio di rinvio e di legittimità; 3) violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendo il mancato rispetto del precedente dictum della Cassazione che aveva imposto di provvedere anche sulle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la somma liquidata non fosse inferiore al minimo previsto dalla tabella applicabile, pur essendovi molto vicina. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che, nel testo applicabile dell’art. 92 c.p.c. successivo alla riforma del 2014 e alla parziale caducazione operata dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza dei presupposti tassativi previsti dalla norma o di situazioni ad essi equiparabili per gravità ed eccezionalità; nel caso concreto il Tribunale non aveva indicato alcuna ragione riconducibile a tali ipotesi e non aveva neppure motivato sul punto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    richiamato per la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ritiene non violato il minimo tabellare applicabile.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    richiamato ai fini della determinazione dei compensi professionali; la liquidazione impugnata è ritenuta conforme al minimo previsto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione, fuori dalla soccombenza reciproca, è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, con applicazione del testo introdotto dal d.l. 132/2014 convertito nella l. 162/2014 e coordinato con la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione e del rinvio sulla regolazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura per il difetto di motivazione e il mancato rispetto del dictum del giudice di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto per il vizio di nullità della sentenza/ordinanza per difetto di motivazione o violazione del decisum di rinvio.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile ai giudizi iniziati dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese fuori dal caso di soccombenza reciproca è consentita solo in presenza delle ipotesi tassative previste dalla norma o di situazioni ad esse assimilabili per gravità ed eccezionalità; una compensazione priva di motivazione è illegittima.
  • In sede di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve rispettare i parametri e i minimi tabellari applicabili, ma la censura non è fondata se la liquidazione, pur prossima al minimo, non risulta inferiore ad esso.
  • Se il giudice di rinvio non si conforma al precedente principio di diritto o al decisum della Cassazione, la relativa censura può essere assorbita dall’accoglimento di un motivo autonomamente sufficiente a cassare la decisione.
  • La cassazione con rinvio comporta che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità, quando ciò sia espressamente demandato dalla Corte o discenda dalla natura del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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