Cassazione Penale, Sentenza n. 23791/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (anni 5, obbligo di soggiorno, cauzione €800), con dedotta violazione dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011: il ricorrente contestava la mancata attualità della pericolosità (fatti risalenti al 2018), il lungo periodo di detenzione 2018-2023 con buon comportamento, la successiva attività lavorativa regolare e la formale dissociazione manifestata in sede civile/famigliare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello che aveva valorizzato: la qualità di "partecipe" del sodalizio mafioso (non mera appartenenza), il ruolo significativo svolto, il vincolo familiare con il boss (coniugio con la figlia del capo), la persistenza degli indizi fino all'arresto del 2019 e l'assenza di elementi concreti di recesso. È stata esclusa la rilevanza del buon comportamento in custodia cautelare quale indice di risocializzazione efficace. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare una somma pari a €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
Art.4 comma 1 lett. a): criterio di pericolosità sociale per l'applicazione della sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto correttamente applicato il requisito dell'attualità della pericolosità sulla base degli elementi fattuali raccolti
art.15 comma 1 d.lgs. n.159/2011
Richiamata la pronuncia di illegittimità costituzionale (sent. Corte Cost. n.291/2013) nella parte in cui non prevedeva la valutazione d'ufficio della persistenza della pericolosità quando l'esecuzione è sospesa per detenzione: principio che impone valutare l'effetto della detenzione sulla modificazione della personalità
art.10 comma 3 d.lgs. n.159/2011
Limite del sindacato in Cassazione: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge in materia di misure di prevenzione; la Corte ha valutato correttamente motivazione e legge applicabile
art.416-bis cod. pen.
Fatto storico: il ricorrente è stato indiziato di reati associativi di tipo mafioso rilevanti ai fini della misura di prevenzione
art.73 T.U. stupefacenti e art.7 d.l. 152/1991 (aggravante)
Fatti di spaccio aggravato connessi all'operatività del sodalizio, utilizzati come elementi fattuali per la valutazione della pericolosità
art.275 comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa prevista per taluni titoli di reato (es. associazione mafiosa) in ordine alle esigenze cautelari; può essere superata con elementi contrari
art.616 cod. proc. pen.
Conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento di una somma e delle spese processuali
Massime di principio
- La 'attualità' della pericolosità va valutata in concreto: se l'indagato è qualificato come 'partecipe' (ruolo operativo e continuativo) può operare una presunzione di persistenza del vincolo associativo, mentre per la mera appartenenza la pericolosità deve essere provata con tutti gli elementi disponibili
- Il periodo di detenzione deve essere distinto: l'espiazione di pena può giustificare una rivalutazione in senso mitigante per effetto della funzione rieducativa; la custodia cautelare, invece, è indice della permanenza della pericolosità
- Il buon comportamento in carcere non è automaticamente idoneo a provare il venir meno della pericolosità, specialmente se la detenzione è stata cautelare e se mancano elementi concreti di dissociazione o di abbandono delle logiche criminali
- Vincoli familiari e rapporti stretti con esponenti di vertice del sodalizio rafforzano la valutazione di persistenza del rischio di reiterazione
- La prova contraria alla presunzione di attualità deve essere specifica e documentata: lavoro occasionale o breve periodo di libertà post-detenzione sono, da soli, insufficienti se non accompagnati da elementi concreti di recesso o cambiamento stabile
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato a profili di legittimità: contestazioni meramente critiche della valutazione di fatto possono rendere il ricorso inammissibile
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