Cassazione Civile, Ordinanza n. 25158/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di una cartella di pagamento collegata a un fermo amministrativo per riprese IVA dell'anno d'imposta 1999. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l'appello della società di riscossione ritenendo nulla la notifica della cartella, perché non risultava provato l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 139, comma 4, c.p.c., anche in ragione della mancata cancellazione, nella relata, della formula relativa a tale adempimento. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c.: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente preteso la raccomandata informativa, che per la notifica eseguita in data 24.3.2006 non sarebbe ancora stata obbligatoria nelle ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario; inoltre, il comma 4 dell'art. 139 c.p.c. riguarderebbe soltanto la consegna al portiere o al vicino di casa, non anche quella a un soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione degli atti. La Corte, tuttavia, ha rilevato che la società ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione nei confronti della contribuente, risultando agli atti soltanto la velina attestante la spedizione; mancava inoltre la prova di essersi attivata per ottenere un duplicato e non era stata proposta istanza di rimessione in termini. Con il contribuente rimasto intimato e senza attività difensiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla validità della notifica della cartella, perché ha riscontrato un vizio processuale preclusivo: l'assenza nel fascicolo dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione alla parte intimata, l'assenza di prova della richiesta di duplicato e la mancata istanza di rimessione in termini. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, mentre nulla ha disposto sulle spese per la mancata costituzione difensiva della contribuente e per la costituzione dell'Agenzia delle Entrate solo ai fini di eventuale partecipazione alla discussione.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
La ricorrente sosteneva che l'obbligo della raccomandata informativa non fosse applicabile alla notificazione in esame; la Corte non decide sul punto di merito perché arresta il ricorso per difetto di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione alla parte intimata.
art. 149 c.p.c.
La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato è richiesta per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi l'instaurazione del contraddittorio.
art. 140 c.p.c.
La produzione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia dell'avvenuto compimento delle formalità è richiesta ai fini della prova del perfezionamento della notificazione.
art. 372, comma 2, c.p.c.
L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, anche senza notificazione mediante elenco alle altre parti, nel rispetto delle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
art. 379 c.p.c.
Il deposito dell'avviso di ricevimento è consentito fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione.
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento camerale l'avviso di ricevimento può essere depositato fino all'adunanza della Corte.
art. 291 c.p.c.
La Corte esclude che ricorrano i presupposti per la rinnovazione della notificazione in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e assenza di attività difensiva dell'intimato.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
È richiamato come base per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento, quando il difensore alleghi di non averlo ricevuto e provi di essersi tempestivamente attivato.
art. 360, comma 1, c.p.c.
La ricorrente non chiarisce a quale vizio ex art. 360 la censura debba ricondursi, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità processuale del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso è necessaria a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, quindi, l'instaurazione del contraddittorio con la parte intimata.
- Se l'avviso di ricevimento non è prodotto e la parte intimata non svolge difese, il ricorso è inammissibile; non è consentita la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione, salvo l'ipotesi in cui il difensore chieda tempestivamente la rimessione in termini provando di essersi attivato per ottenere il duplicato.
- La corretta deduzione del vizio di legittimità richiede anche la specifica indicazione del parametro dell'art. 360 c.p.c. invocato; tuttavia, il difetto di prova della notifica può assorbire ogni esame del motivo.
- La verifica sulla ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione precede ogni esame del merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
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