Cassazione Penale, Ordinanza n. 02371/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi non si confrontavano con la sentenza impugnata e si risolvevano in affermazioni generiche e stereotipate. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto provata la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. Dal testo emerge un solo motivo di impugnazione, descritto dalla Corte di cassazione come generico e manifestamente infondato: le censure sarebbero state formulate in termini stereotipati, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza collegamento con le valutazioni di fatto svolte sulla base degli atti di indagine. La decisione impugnata, infatti, aveva già valorizzato le circostanze fattuali emerse nel procedimento per affermare la sussistenza della condotta contestata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure generiche, stereotipate o meramente assertive, senza un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità quando il motivo non evidenzia specifici errori logico-giuridici della decisione di merito e non si misura con le circostanze di fatto poste a base dell'affermazione di responsabilità.
- In materia di stupefacenti, la valorizzazione delle circostanze di fatto emerse dagli atti di indagine può sorreggere l'affermazione della detenzione a fini di cessione, se la censura di legittimità non ne incrina specificamente la tenuta motivazionale.
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