Ordinanza n. 470/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza per esercitare l’attività di fochino, limitata all’accensione di fuochi artificiali, con divieto di prosecuzione dell’attività di pirotecnico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Trapani del 17 aprile 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento aveva revocato il precedente decreto prefettizio del 4 luglio 2014, con cui era stata rilasciata la licenza per l’esercizio dell’attività di fochino esclusivamente per l’accensione di fuochi artificiali ai sensi dell’art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., vietando la prosecuzione dell’attività di pirotecnico. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che la controversia presenta significativa complessità e che sul tema sussistono due opposti orientamenti giurisprudenziali.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che la controversia richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e debba essere esaminata compiutamente nella fase di merito. Ha tuttavia ravvisato esigenze cautelari meritevoli di tutela, poiché il provvedimento incide sulla sfera lavorativa del ricorrente. Il giudice ha valutato che la sospensione non arreca un pregiudizio irreversibile all’interesse pubblico tutelato dall’amministrazione, mentre il diniego della misura avrebbe inciso gravosamente sulla vita lavorativa del ricorrente. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del decreto prefettizio impugnato, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 101 R.D. 6 maggio 1940, n. 635
rilascio della licenza per esercitare l’attività di fochino, esclusivamente per l’accensione di fuochi artificiali
La disposizione è richiamata quale base normativa della licenza oggetto di revoca; l’ordinanza cautelare non ne definisce in via conclusiva la portata.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando una controversia cautelare presenta questioni di significativa complessità, anche per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrapposti, il giudice può rinviare l’approfondimento della questione alla fase di merito, senza definire in via sommaria la fondatezza dell’azione di annullamento.
- La tutela cautelare può essere accordata quando il provvedimento amministrativo incide gravemente sulla sfera lavorativa del ricorrente e la sospensione temporanea non determina un pregiudizio irreversibile per l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione.
- Nella valutazione cautelare il giudice deve comparare il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto per il privato con quello derivante dalla sua sospensione per l’interesse pubblico, potendo accordare la misura quando il primo risulti più grave e il secondo non irreversibile.
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