Cassazione Penale, Ordinanza n. 40022/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 negli anni 2016 e 2017. Deduceva: 1) nullità per omessa o apparente motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato ulteriori elementi probatori e documentali prodotti in appello, idonei secondo la difesa a contrastare l'ipotesi della retrocessione del denaro e del meccanismo fraudolento; 2) motivazione contraddittoria e omessa valutazione delle deduzioni difensive quanto alla retrocessione del denaro mediante versamenti in contanti; 3) vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, contestando la sussistenza del dolo di evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché non colpivano specificamente il percorso logico della sentenza impugnata, la quale aveva fondato il giudizio di inesistenza delle operazioni fatturate su una pluralità di elementi convergenti (inesistenza delle ditte emittenti, genericità delle fatture, irregolarità dei DDT e versamenti in contanti coincidenti con i pagamenti a mezzo assegno). Ha poi ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la Corte di merito aveva logicamente desunto il dolo di evasione dalla qualità di amministratore unico e dal controllo gestionale-contabile della società, oltre che dalla struttura del meccanismo fraudolento finalizzato al vantaggio tributario.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
la fattispecie contestata riguarda l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in dichiarazione fiscale; la Corte valorizza l'inesistenza delle prestazioni fatturate e il fine di ottenere un indebito vantaggio tributario.
art. 606 c.p.p.
i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a censurare in modo generico la valutazione di colpevolezza o non individuano un preciso vizio logico-motivazionale sono inammissibili.
art. 125 comma 3 c.p.p.
la doglianza di nullità per omessa o apparente motivazione richiede la dimostrazione di un concreto difetto argomentativo, non ravvisato nel caso di specie.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è ammissibilmente deducibile solo se individua uno specifico difetto del percorso logico della sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica alla valutazione di colpevolezza o una diversa lettura del materiale probatorio.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censura quando fonda la prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate su una pluralità di indici convergenti e non specificamente scalfiti dalla difesa, quali l'inesistenza dei soggetti emittenti, la genericità delle fatture, le irregolarità dei documenti di trasporto e la retrocessione delle somme.
- La deduzione di documenti alternativi non è decisiva se non è idonea a disarticolare il complessivo ragionamento probatorio posto a base della decisione di merito.
- Il dolo di evasione può essere desunto logicamente dal ruolo apicale dell'imputato nella società, dalla piena disponibilità degli aspetti contabili e dalla concreta finalizzazione del meccanismo fraudolento al conseguimento di un vantaggio fiscale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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