Cassazione Penale, Sentenza n. 3163/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Lecce che dichiarava inammissibile l'atto di appello proposto il 15/04/2022 contro la sentenza del 16/12/2022. La difesa deduceva (i) violazione di legge per mancata applicazione della norma più favorevole (art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022) che estende di 15 giorni il termine di impugnazione a favore degli assenti (argomento di "lex mitior"); (ii) questione di costituzionalità del d.l. 21/10/2022 n. 162 che aveva differito la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 dal 1/11/2022 al 30/12/2022, sostenendo che il differimento sia stato disposto con decreto-legge senza reale necessità e abbia leso il diritto di difesa negando la possibilità di proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto applicabile il principio "tempus regit actum": per determinare il regime procedurale (termine di impugnazione) si fa riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (la sentenza del 16/12/2022), non al momento della proposizione dell'impugnazione. Poiché il d.lgs. n. 150/2022 non era ancora entrato in vigore al momento della sentenza impugnata, l'estensione di 15 giorni non poteva beneficiare della ricorrente e l'appello tempestivo sarebbe dovuto essere proposto entro 45 giorni; il ricorso risultava quindi tardivo. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha rilevato che la Corte Costituzionale si era già pronunciata (sent. n. 151/2023) ritenendo non fondate le censure sull'art. 77 Cost. e sulla legittimità del differimento operato dal d.l. n. 162/2022. Perciò la censura costituzionale è manifestamente infondata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2022, n. 150
La norma che estende di 15 giorni il termine di impugnazione non è stata ritenuta applicabile ratione temporis perché non era ancora entrata in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata; quindi non opera a favore del soggetto che impugna una sentenza emessa prima dell'entrata in vigore
d.l. 21 ottobre 2022, n. 162 (poi convertito)
disposizione che differisce al 30/12/2022 la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022
Il differimento dell'entrata in vigore costituisce atto legittimo e non è stato ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale; pertanto la modifica temporale non può essere dichiarata incostituzionale con riferimento ai motivi prospettati
Principio "tempus regit actum" e giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007 (Lista)
Per l'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, in assenza di disposizioni transitorie, si deve fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non al momento della proposizione dell'impugnazione
Decisione Corte costituzionale
sent. n. 151 del 7/6/2023
Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al differimento del termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 operato dal d.l. n. 162/2022, ritenendo compatibile il ricorso al decreto-legge con l'art. 77 Cost. nella fattispecie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla rifusione delle spese e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile/manifestamente infondato
Massime di principio
- Quando cambiano le regole processuali occorre verificare la data di entrata in vigore della nuova norma rispetto alla data di emissione del provvedimento che si intende impugnare: prevale il principio tempus regit actum, cioè si applica la disciplina vigente al momento della pronuncia del provvedimento.
- La "lex mitior" processuale (norma procedurale più favorevole) è applicabile solo se la norma favorevole era già operativa rispetto al provvedimento impugnato o se la norma stessa prevede espressamente effetti retroattivi o disposizioni transitorie applicabili.
- In caso di differimento dell'entrata in vigore tramite decreto-legge, valutare l'esistenza di disposizioni transitorie o di conversione; le censure costituzionali su eccezioni di necessità/urgenza del decreto-legge possono risultare difficili se la Corte costituzionale ha già riconosciuto la sussistenza di un contenuto omogeneo e finalità unitaria.
- Calcolare con attenzione i termini di impugnazione: il termine decorre e va conteggiato secondo la disciplina vigente alla data del provvedimento impugnato; in caso di dubbio temporale è prudente proporre rimedi cautelativi o istanze urgenti e contestare tempestivamente la decisione sul termine.
- Se si intende invocare la retroattività o applicazione della norma più favorevole, è utile produrre e motivare espressamente la richiesta di applicazione della lex mitior e segnalare eventuali disposizioni transitorie contrarie; in mancanza, il motivo è destinato a fallire.
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