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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22400/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione del 15/07/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12/10/2020 che aveva confermato la condanna per rapina aggravata dall'uso di armi. La difesa contestava la qualificazione dell'arma come non giocattolo visibile (mancanza della prova della visibilità del tappo rosso) e, successivamente, proponeva un ricorso straordinario per errore di fatto denunciando l'omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 15/07/2021 e quindi l'assenza del contraddittorio cartolare.

La decisione

Il ricorso straordinario per errore di fatto è stato dichiarato inammissibile perché il difensore non era munito della procura speciale prevista dall'art. 122 c.p.p. per proporre il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p.; la procura allegata, conferita il 5/01/2022, non è valida retroattivamente ai fini dell'impugnazione straordinaria, sulla base del principio stabilito dalle Sezioni Unite (n. 32744/2014, Zangari). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen., comma terzo, n. 1

    L'aggravante per l'uso di armi in caso di rapina sussiste anche quando l'arma sia una giocattolo, purché non sia riconoscibile come tale; la valutazione è concreta e può basarsi su elementi probatori come le immagini di videosorveglianza.

  • ordinanza n. 38722 del 15/07/2021 (Corte di Cassazione, Sez. VII)

    Ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello ritenendo valida la motivazione secondo cui dalle immagini non risultava la presenza del tappo rosso che avrebbe qualificato l'arma come giocattolo.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per la correzione di errori di fatto nel giudizio di legittimità; è un mezzo di impugnazione caratterizzato da particolarità che richiedono specifici requisiti formali.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Prevede la necessità della procura speciale per determinati atti difensivi; le Sezioni Unite hanno stabilito che per il ricorso straordinario ex art. 625-bis è indispensabile una procura specifica rilasciata prima della costituzione dell'impugnazione.

  • Sez. U., n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)

    Affermato il principio che la particolarità del ricorso straordinario richiede una procura speciale rilasciata dal condannato che autorizzi il difensore a proporre tale impugnazione; la procura successiva non sanifica la carenza.

  • art. 633 cod. proc. pen. (richiamato per analogia)

    La menzione serve a sottolineare l'analogia con la richiesta di revisione, altra impugnazione straordinaria che richiede specifica procura, rafforzando l'obbligo formale per il rimedio ex art. 625-bis.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020

    Ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, secondo le deroghe procedurali previste dalla normativa emergenziale richiamata.

Massime di principio

  • Per integrare l'aggravante dell'uso di armi in una rapina con arma 'giocattolo' è necessario che l'arma non sia riconoscibile come tale: se le prove (es. video) non mostrano elementi identificativi del giocattolo (come il tappo rosso) il giudice può ritenere sussistente l'aggravante.
  • Quando l'arma non viene ritrovata, la valutazione circa la riconoscibilità come giocattolo si basa sugli elementi disponibili in atti (video, dichiarazioni, circostanze) e su una valutazione concreta del caso.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio straordinario con requisiti formali rigorosi: è necessaria una procura speciale ex art. 122 c.p.p. rilasciata dal condannato prima della proposizione del ricorso; la procura successiva non è idonea a sanare il vizio.
  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale può costituire motivo di impugnazione; tuttavia, l'eventuale vizio procedurale deve essere dedotto con il mezzo processuale appropriato e con la procura richiesta per quel rimedio, altrimenti il difetto formale determinerà l'inammissibilità.
  • La mancata partecipazione delle parti al procedimento (ove autorizzata da norme speciali) non elimina l'obbligo di rispettare i requisiti formali delle impugnazioni straordinarie.
  • In caso di dubbio sulla riconoscibilità dell'arma, conviene concentrare la difesa sulla produzione o richiesta di acquisizione di prove (migliori immagini video, testimonianze, perizia) che possano dimostrare la presenza di segni distintivi del giocattolo.

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