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Interpello

Risposta n. 153 del 31/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, il regime forfettario telematico di euro 16 si applica solo agli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione; per i contratti e gli atti di obbligazione non sarebbe prevista alcuna deroga alla regola del bollo per foglio, anche se formati digitalmente.

Imposta di bollo su contratti e atti di obbligazione rilasciati per via telematica nell'ambito di procedimenti concessori

Il quesito

Si chiede se, per i contratti e gli atti di obbligazione formati in formato elettronico nell'ambito di procedimenti di assegnazione/concessione, trovi applicazione il regime forfettario di euro 16 previsto per gli atti amministrativi rilasciati telematicamente oppure il bollo ordinario per foglio previsto per le scritture private.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia distingue tra atti amministrativi e scritture private: gli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati telematicamente scontano il bollo forfettario di euro 16; i contratti e gli atti di obbligazione restano soggetti all'articolo 2 della Tariffa, quindi al bollo ordinario per foglio, senza applicazione del regime forfettario in assenza di una specifica previsione normativa.

Imposta di bollo su atti amministrativi e contratti/atti di obbligazione rilasciati telematicamente

L'interpello riguarda la corretta applicazione dell'imposta di bollo nell'ambito di procedimenti concessori, con particolare riferimento agli atti prodotti dalle strutture dell'Istante e rilasciati in formato elettronico. Il punto centrale è la distinzione tra i provvedimenti amministrativi e i contratti o atti di obbligazione connessi all'assegnazione delle concessioni.

Fattispecie e contesto

L'Istante segnala dubbi sull'esatta quantificazione del bollo dovuto per i contratti e gli atti di obbligazione attraverso cui vengono assegnate le concessioni quando tali documenti abbiano formato elettronico. Richiama il diverso trattamento previsto dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per gli atti rilasciati in modalità telematica:

  • per gli atti e provvedimenti rilasciati dall'Amministrazione, l'articolo 4 della Tariffa prevede l'imposta in misura forfettaria di euro 16,00;
  • per i contratti e le scritture private, l'articolo 2 della Tariffa prevede invece euro 16,00 per ogni foglio, senza ulteriori deroghe.

Quesito del contribuente

L'Istante chiede di chiarire quale sia la corretta applicazione delle disposizioni sull'imposta di bollo ai contratti e agli atti di obbligazione formati telematicamente nell'ambito del procedimento concessorio, e in particolare se anche tali documenti possano beneficiare della misura forfettaria di euro 16,00 prevista per gli atti amministrativi rilasciati per via telematica.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo l'Istante, il regime forfettario telematico non sarebbe estensibile ai contratti e agli atti di obbligazione. La diversa quantificazione dell'imposta in ragione del formato analogico o digitale sarebbe prevista solo per le istanze e per gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, ma non per le scritture private e gli atti di obbligazione.

Normativa richiamata dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo di riferimento a partire dall'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa allegata. Per la fattispecie rilevano in particolare:

  • l'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, che assoggetta a bollo le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie";
  • l'articolo 4 della Tariffa, Parte prima, che riguarda gli "Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri".

L'Agenzia evidenzia che, in via generale, entrambi i tipi di atti sono soggetti al bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 593 e 594 dell'articolo 1, ha introdotto all'articolo 4 della Tariffa:

  • il comma 1-quater, che prevede euro 16,00 per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica;
  • la nota 5, secondo cui per tali atti il bollo di euro 16,00 è dovuto in misura forfettaria, a prescindere dalla dimensione del documento.

Soluzione interpretativa dell'Agenzia

L'Agenzia osserva che la disciplina forfettaria per gli atti telematici è una scelta legislativa circoscritta espressamente agli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione. Tale limite emerge sia dal testo delle norme sia dai lavori parlamentari della legge di stabilità 2014, nei quali si chiarisce che la misura forfettaria di euro 16,00 riguarda le istanze telematiche e gli atti/provvedimenti rilasciati tramite gli stessi canali, indipendentemente dalle dimensioni del documento.

Parere conclusivo dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso esaminato, l'Agenzia conclude che:

  • gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati al privato in esito al procedimento di assegnazione/concessione devono essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa e, se rilasciati telematicamente, alla speciale disciplina forfettaria introdotta dall'articolo 1, comma 594, della legge n. 147 del 2013;
  • i contratti e gli atti di obbligazione posti in essere nell'ambito del medesimo procedimento concessorio devono invece essere assoggettati all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, senza che possa applicarsi un diverso regime forfettario per quelli rilasciati per via telematica, in assenza di un'espressa previsione normativa.

Conclusione operativa

La risposta chiarisce quindi che la modalità telematica rileva, ai fini del bollo forfettario di euro 16, solo per gli atti amministrativi rilasciati dalla pubblica amministrazione. Per i contratti e gli atti di obbligazione, anche se formati elettronicamente, resta ferma la tassazione ordinaria prevista per le scritture private dall'articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

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