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Interpello

Risposta n. 151 del 23/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La soluzione proposta dall’istante è che l’attività sia connessa e rientri nel regime catastale, perché il prodotto finale conserva la natura del prodotto agricolo originario, la componente propria è prevalente e le lavorazioni sarebbero mere manipolazioni leggere svolte con mezzi aziendali ordinari, senza organizzazione industriale autonoma.

Attività agricole connesse e tassazione catastale dei proventi derivanti da elaborati alimentari avicoli

Il quesito

La società agricola istante chiede se i prodotti crudi, pronti da cuocere, ottenuti dalla lavorazione di carne avicola prevalentemente propria, con integrazione non prevalente di capi acquistati da terzi e di ingredienti accessori, possano qualificarsi come prodotti agricoli derivanti da attività connessa ex articolo 2135 c.c., con conseguente tassazione su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR anziché come reddito d’impresa.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile il regime catastale dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR per i prodotti riconducibili ai codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, se è effettivamente rispettata la prevalenza dei prodotti propri. Per le ulteriori produzioni riconducibili al codice ATECO 10.13.0, diverse da carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami, si applica invece il regime forfetario di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Attività agricole connesse e determinazione catastale dei redditi

L’interpello riguarda una società agricola che svolge attività di allevamento avicolo e produzione di elaborati alimentari a base di carne di volatili. Il tema centrale è la qualificazione fiscale dei proventi derivanti dalla lavorazione di tali prodotti e, in particolare, la loro eventuale riconducibilità al regime dei redditi agrari determinati su base catastale.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’istante descrive un’attività in cui:

  • la carne avicola proviene prevalentemente dai propri allevamenti;
  • in misura non prevalente sono acquistati da terzi capi vivi, comunque macellati internamente;
  • il prodotto finale è costituito da prodotti crudi, pronti da cuocere, nei quali la carne avicola rappresenta la componente principale;
  • gli ingredienti secondari acquistati da terzi, come formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi, avrebbero funzione meramente accessoria.

Secondo quanto rappresentato, le operazioni di taglio, disosso, macinatura e aggiunta di aromi sarebbero lavorazioni leggere, effettuate con mezzi e strumenti tipici dell’attività agricola e senza dar luogo a una vera organizzazione industriale autonoma.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

La società chiede se i prodotti così ottenuti possano essere qualificati come prodotti agricoli derivanti da attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 c.c. e, conseguentemente, se i relativi proventi possano essere assoggettati a tassazione catastale, mediante reddito agrario e dominicale, anziché a reddito d’impresa.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che i prodotti siano derivanti da attività agricola connessa e quindi rientrino nell’articolo 32 del TUIR. La tesi si fonda su tre elementi principali:

  • prevalenza del prodotto proprio, sia quantitativa sia funzionale, poiché il valore di mercato della carne avicola aziendale sarebbe superiore a quello delle componenti acquistate;
  • natura accessoria delle lavorazioni svolte, considerate manipolazioni leggere compatibili con l’attività agricola principale;
  • assenza di trasformazioni tali da far assumere al prodotto finale una categoria merceologica industriale.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 2135 del codice civile, secondo cui sono connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.

Richiama poi la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002, che individua due requisiti per la connessione:

  • requisito soggettivo: le attività devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo;
  • requisito oggettivo: i prodotti devono provenire prevalentemente dall’attività agricola principale esercitata dallo stesso soggetto.

L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, che considera agricole e produttive di reddito agrario le attività di cui all’articolo 2135 c.c. quando riguardano prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale, con riferimento ai beni individuati dal decreto ministeriale emanato periodicamente. In tale ambito viene citato il decreto ministeriale 13 febbraio 2015, che individua i beni oggetto delle attività agricole connesse.

Viene infine richiamata la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, che precisa che il regime catastale si applica anche a prodotti acquistati da terzi a condizione che non siano prevalenti rispetto ai prodotti propri e che, in taluni casi, siano ammesse attività di trasformazione finalizzate anche ad aumentare la gamma dei beni offerti o a migliorare la qualità del prodotto finale.

Valutazione dell’Agenzia sulla prevalenza e sull’ambito oggettivo

L’Agenzia osserva che, secondo quanto rappresentato, il requisito della prevalenza sembrerebbe rispettato:

  • sotto il profilo quantitativo, perché la carne avicola di provenienza aziendale sarebbe prevalente rispetto a quella acquistata;
  • sotto il profilo qualitativo, perché il valore del prodotto finale deriverebbe essenzialmente dalla carne avicola aziendale, mentre gli altri ingredienti avrebbero funzione accessoria.

Tuttavia, precisa che tale verifica non è oggetto di specifico quesito e resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

L’aspetto decisivo diventa quindi la riconducibilità delle attività ai beni indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 2015.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia rileva che, nella tabella del d.m. 13 febbraio 2015, alla voce «produzione di carni e prodotti della loro macellazione» sono compresi i codici ATECO:

  • 10.11.0, lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili;
  • 10.12.0, lavorazione e conservazione di carne di volatili.

Ne consegue che, se è rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti propri, i prodotti riconducibili a tali codici possono beneficiare del regime di determinazione catastale di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

Distinzione per le produzioni ex ATECO 10.13.0

La tabella del decreto ministeriale include anche la «produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami» riconducibile all’ex codice 10.13.0.

Per le attività produttive riconducibili al codice ATECO 10.13.0 diverse da quelle espressamente indicate nella tabella, l’Agenzia afferma che si applica il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa previsto dall’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Viene inoltre ribadito, richiamando la circolare n. 44/E del 2004, che l’articolo 56-bis riguarda le attività di trasformazione che producono beni diversi da quelli compresi nella tabella ministeriale e che, in particolare, restano escluse le attività che realizzano prodotti nuovi non più connessi all’attività agricola principale.

Conclusioni operative

In sintesi, l’Agenzia conclude che:

  • per i prodotti avicoli lavorati riconducibili ai codici ATECO 10.11.0 e 10.12.0, e in presenza del requisito della prevalenza, è applicabile la determinazione catastale del reddito ex articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR;
  • per le produzioni riconducibili al codice ATECO 10.13.0 non espressamente comprese nella tabella del d.m. 13 febbraio 2015, opera invece il regime forfetario di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Il parere è reso sulla base dei dati e dei documenti forniti dall’istante, assunti come veritieri e concretamente attuati, restando comunque impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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