Risposta n. 154 del 6/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTassazione in Italia/Francia delle retribuzioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente residente in Francia; esclusione dell’art. 19 e applicazione dell’art. 15 della Convenzione
Il quesito
Si chiede se le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia possano rientrare nell’art. 19 della Convenzione Italia-Francia (redditi da pubblico impiego) oppure, in alternativa, nell’art. 15, par. 4, sul regime dei lavoratori frontalieri, con conseguente tassazione esclusiva in Francia.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene che la Banca d’Italia non sia una "suddivisione politica o amministrativa" né un "ente locale" dello Stato italiano ai fini dell’art. 19 della Convenzione; pertanto i compensi da essa corrisposti non rientrano nel pubblico impiego convenzionale e si applica l’art. 15. Tuttavia il contribuente non è qualificabile come lavoratore frontaliero perché non si reca quotidianamente in Italia, ma lavora in parte in presenza e in parte da remoto dalla Francia: quindi si applica la tassazione concorrente per le giornate lavorate in Italia e la tassazione esclusiva in Francia per il lavoro svolto da remoto in Francia.
Il parere dell’Agenzia
La risposta rettifica la precedente n. 132 del 2 luglio 2026 e conclude che gli emolumenti della Banca d’Italia vanno tassati ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Italia-Francia; non opera l’art. 19 e non si applica il regime agevolato dei frontalieri ex art. 15, par. 4, perché manca il requisito del rientro quotidiano. La quota di reddito riferibile all’attività svolta in Italia è imponibile in entrambi gli Stati con eliminazione della doppia imposizione in Francia, mentre la quota riferibile al lavoro svolto in Francia è imponibile solo in Francia.
Assoggettamento ad imposizione delle remunerazioni della Banca d’Italia corrisposte a un residente in Francia
La risposta riguarda il trattamento fiscale, ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, delle retribuzioni percepite da un dipendente della Banca d’Italia che ha trasferito la propria residenza fiscale in Francia. Il punto centrale è stabilire se tali somme vadano ricondotte al reddito da pubblico impiego di cui all’articolo 19 della Convenzione oppure al reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 15, con possibile applicazione del regime dei frontalieri.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente dichiara di aver trasferito il centro dei propri interessi personali e familiari e la propria residenza in un Comune francese di confine con l’Italia. È stato successivamente assegnato a una sede della Banca d’Italia situata in una Regione italiana confinante con la Francia. Per lo svolgimento dell’attività lavorativa si reca in Italia con cadenza settimanale, di regola per due giorni alla settimana, mentre nei giorni restanti lavora da remoto dalla Francia, beneficiando annualmente di cento giorni di lavoro agile.
Sulla base di tali elementi, il contribuente ritiene di essere fiscalmente residente in Francia e domanda se i compensi ricevuti dalla Banca d’Italia debbano essere tassati:
- ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione, se si considerano remunerazioni di un ente rientrante nel settore pubblico;
- oppure ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione, quale lavoratore frontaliero, con tassazione esclusiva in Francia.
Quesito del contribuente
Il quesito consiste nell’accertare se la Banca d’Italia possa essere considerata, ai fini convenzionali, una "suddivisione politica o amministrativa" o un "ente locale" dello Stato italiano, oppure se, in mancanza di tale qualificazione, le retribuzioni del dipendente debbano essere tassate secondo le regole ordinarie del lavoro subordinato.
In subordine, il contribuente chiede se, ricorrendo i presupposti territoriali della residenza e del luogo di lavoro in zona di frontiera, possa applicarsi il regime dei lavoratori frontalieri previsto dall’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Francia.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in primo luogo l’articolo 15 della Convenzione, che disciplina i redditi da lavoro dipendente e prevede, in via generale, una tassazione concorrente nello Stato di residenza e nello Stato della fonte. Richiama poi l’articolo 15, paragrafo 4, che introduce una deroga per i lavoratori residenti in una zona di frontiera di uno Stato e occupati nella zona di frontiera dell’altro Stato, prevedendo la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
Viene richiamato anche il paragrafo 9 del Protocollo alla Convenzione, secondo cui:
- per l’Italia, le zone frontaliere sono le Regioni confinanti con la frontiera;
- per la Francia, le zone frontaliere sono i Dipartimenti confinanti con la frontiera.
Sul punto, l’Agenzia richiama la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, che precisa che il regime dei frontalieri richiede, in linea di principio, lo spostamento quotidiano oltre frontiera per lo svolgimento dell’attività lavorativa. È richiamata anche la risposta a interpello n. 590 del 15 settembre 2021 per il criterio di individuazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa sulla base della presenza fisica del lavoratore.
Quanto all’articolo 19 della Convenzione, l’Agenzia richiama il contenuto del paragrafo 1, lettera a), secondo cui sono imponibili esclusivamente nello Stato della fonte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a tali enti. Viene inoltre richiamato il Commentario OCSE all’articolo 19, che cita in via esemplificativa Stati, regioni, province, dipartimenti, cantoni, distretti, arrondissement, circondari, comuni o gruppi di comuni.
L’Agenzia richiama infine il paragrafo 3 dell’articolo 19, che esclude dall’ambito di tale disposizione le remunerazioni erogate da enti pubblici che esercitano attività industriali o commerciali, salvo espressa inclusione nella convenzione applicabile; in questo contesto è menzionato anche il paragrafo 10, lettera a), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che consente alle autorità competenti di applicare di comune accordo gli articoli 19, paragrafi 1 e 2, ai dipendenti di organismi a carattere pubblico.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è una suddivisione politica o amministrativa né un ente locale dello Stato italiano. Richiama la natura autonoma e indipendente dell’istituto e osserva che la Convenzione Italia-Francia non prevede una specifica disposizione che ricomprenda la Banca d’Italia nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 1.
Ne deriva, secondo la tesi del contribuente, che i compensi percepiti devono essere trattati come redditi di lavoro dipendente ordinari, con possibile applicazione del regime di frontiera di cui all’articolo 15, paragrafo 4, poiché:
- il contribuente è residente in Francia in una zona di frontiera;
- la sede di lavoro è situata in una Regione italiana di frontiera;
- sussiste un rapporto di lavoro dipendente;
- la Banca d’Italia non rientra nelle categorie di cui all’articolo 19.
Sulla base di ciò, il contribuente ritiene che i redditi debbano essere tassati esclusivamente in Francia e che la Banca d’Italia debba corrispondere l’intera retribuzione lorda senza effettuare ritenute in Italia.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce preliminarmente che la verifica della residenza fiscale è questione di fatto e non può essere oggetto di interpello; la risposta si fonda quindi sui dati prospettati, assumendo che il contribuente sia fiscalmente residente in Francia dall’anno d’imposta 2024.
Nel merito, l’Agenzia afferma che la Banca d’Italia è, in base al proprio Statuto, un "istituto di diritto pubblico" che svolge le funzioni di banca centrale in autonomia e indipendenza, quale parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali e dell’eurosistema. Proprio tale peculiare natura, pur pubblicistica, la rende estranea al modello dell’amministrazione statale e impedisce di qualificarla come "Stato", "suddivisione politica o amministrativa" o "ente locale" ai fini dell’articolo 19 della Convenzione.
Di conseguenza, le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia non rientrano nell’articolo 19 ma nell’articolo 15 della Convenzione, salvo che una specifica convenzione preveda espressamente l’inclusione della Banca d’Italia nell’ambito dell’articolo 19, circostanza che qui non ricorre.
Quanto al regime dei frontalieri, l’Agenzia osserva che esso richiede che il lavoratore residente nella zona di frontiera si rechi in linea di principio quotidianamente oltre frontiera per svolgere la prestazione. Nel caso esaminato, il contribuente si reca in Italia solo con cadenza settimanale e svolge parte dell’attività da remoto dalla Francia; pertanto non può essere qualificato come lavoratore frontaliero ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4.
Regime fiscale applicabile secondo l’Agenzia
La conclusione operativa è la seguente:
- la quota di reddito di lavoro dipendente maturata nei giorni in cui l’attività è svolta in Italia è soggetta a tassazione concorrente in Italia e in Francia, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1;
- l’eventuale doppia imposizione è eliminata in Francia ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione;
- la quota di reddito riferibile all’attività svolta da remoto in Francia è imponibile esclusivamente in Francia.
Conclusioni
La risposta, che rettifica la precedente n. 132 del 2 luglio 2026, esclude la riconducibilità delle retribuzioni della Banca d’Italia all’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia e ne conferma l’assoggettamento all’articolo 15. Tuttavia, nega l’applicazione del regime dei frontalieri ex paragrafo 4, per mancanza del requisito del rientro quotidiano oltrefrontiera. Il trattamento fiscale resta quindi ripartito tra Italia e Francia in funzione del luogo effettivo di svolgimento della prestazione lavorativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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