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Interpello

Risposta n. 156 del 7/08/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’Agenzia, tali somme non hanno natura reddituale perché integrano un risarcimento del danno emergente: sono dirette a reintegrare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della pausa pranzo, con il valore del buono pasto usato solo come criterio equitativo di quantificazione. Di conseguenza, anche interessi e rivalutazione monetaria, in quanto accessori del credito principale, non sono imponibili.

Rilevanza fiscale delle somme risarcitorie per mancata pausa mensa/turni di guardia e relativi interessi

Il quesito

L’Azienda chiede quale regime fiscale applicare alle somme corrisposte in esecuzione di sentenze che riconoscono ai dipendenti il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, nonché agli interessi e alla rivalutazione monetaria connessi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa e per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo non concorrano alla formazione del reddito. Non sono imponibili neppure gli interessi e la rivalutazione monetaria liquidati sulle medesime somme, poiché accessori del credito principale. Il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati nell’istanza e resta salvo il potere di controllo dell’Amministrazione.

Rilevanza reddituale delle somme risarcitorie per mancata pausa mensa e buoni pasto

L’interpello riguarda il trattamento fiscale di somme riconosciute da sentenze in favore di dipendenti di un’Azienda, a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante turni di guardia e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa. Il tema si estende anche agli importi accessori, cioè interessi legali o rivalutazione monetaria.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’Istante riferisce di stare procedendo al pagamento di numerose sentenze che hanno condannato l’Azienda a corrispondere ai dipendenti somme a titolo risarcitorio. Le decisioni riguardano giudizi promossi da lavoratori che chiedono il ristoro del danno collegato ai turni di lavoro continuativi superiori a sei ore giornaliere, nei quali non sarebbe stata fruita la pausa per la mensa né riconosciuto il relativo buono pasto o il servizio sostitutivo.

Secondo quanto rappresentato, i giudici avrebbero in molti casi riconosciuto il diritto del dipendente alla mensa, inteso come diritto alla pausa per chi effettua un orario giornaliero eccedente le sei ore. Inoltre, sono state notificate sentenze di condanna al pagamento della sorte capitale, oltre agli interessi legali o, in alternativa, alla rivalutazione monetaria, scegliendo tra i due criteri quello più favorevole al dipendente.

Quesito posto all’Agenzia

L’Azienda chiede di conoscere il corretto regime di tassazione da applicare a tre diverse voci:

  • il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia;
  • il risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo;
  • gli interessi o la rivalutazione monetaria relativi alle somme indicate nei punti precedenti.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante osserva che, secondo la giurisprudenza richiamata, il buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro solo in modo occasionale e finalizzata a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore. Richiama, in particolare, Cass. 28 novembre 2019, n. 31137 e Cass. 21 ottobre 2020, n. 22985.

Muovendo da tale impostazione, il contribuente sottolinea che in alcune sentenze il danno da mancato godimento della pausa pranzo viene qualificato come una forma di ristoro psicofisico, con ciò lasciando intendere una natura non reddituale delle somme riconosciute.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo cui:

  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti;
  • le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte;
  • gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Viene inoltre richiamato l’orientamento di prassi secondo cui sono imponibili le indennità risarcitorie che abbiano funzione sostitutiva o integrativa del reddito, mentre non assumono rilevanza reddituale quelle che reintegrano il patrimonio del soggetto, ossia che risarciscono un danno emergente. Sono citate, in particolare, la risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E. Per gli accessori, l’Agenzia richiama anche la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, punto 1.4.

Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto

L’Agenzia osserva che, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza e delle sentenze allegate, il ricorso non avrebbe avuto ad oggetto la monetizzazione del pasto, ma il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle sei ore. Il controvalore del buono pasto viene quindi considerato dal giudice soltanto come criterio equitativo di liquidazione del danno.

Da ciò l’Agenzia desume che le somme corrisposte per:

  • il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia;
  • il risarcimento del danno per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo integrano un risarcimento del danno emergente, perché mirano a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo.

Per tale ragione tali somme non assumono rilevanza reddituale e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Trattamento di interessi e rivalutazione monetaria

L’Agenzia afferma che, in ragione della loro natura accessoria rispetto al credito principale, gli importi liquidati a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria seguono il medesimo trattamento fiscale della sorte capitale. Poiché quest’ultima non è imponibile, non lo sono neppure gli accessori.

Conclusioni operative

In sintesi, il parere dell’Agenzia è favorevole alla non imponibilità delle somme oggetto di interpello. In particolare:

  • il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa non è tassabile;
  • il risarcimento del danno per mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo non è tassabile;
  • interessi legali e rivalutazione monetaria sulle medesime somme non sono imponibili.

Il parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati nell’istanza, assunti acriticamente come veri e concretamente attuati, restando impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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