Cassazione Penale, Sentenza n. 17819/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12/10/2023 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del 09/06/2023. L'imputato deduceva vizi di motivazione: 1) mancata valutazione della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, con errata considerazione dei precedenti (carattere risalente) e dell'idoneità del domicilio a soddisfare esigenze specialpreventive; 2) insufficiente motivazione circa l'adeguatezza e la proporzionalità della sola misura inframuraria (arresti domiciliari), contestando il carattere astratto della motivazione e l'uso della sola prognosi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: in data 15/01/2024 il G.i.p. ha infatti sostituito gli arresti domiciliari con una misura non detentiva (obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria). Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto dare all'indagato un risultato più favorevole rispetto al provvedimento intervenuto. Dichiarato il ricorso inammissibile e disposto l'esonero dalle spese.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica della misura cautelare in senso più favorevole può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: se il ricorrente non può ottenere un trattamento più favorevole rispetto al provvedimento intervenuto, il ricorso è privo di utilità.
- Prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare l'assenza di provvedimenti intervenuti che rendano la domanda priva di interesse; in presenza di provvedimenti successivi occorre valutare la possibilità di dedurre questioni diverse o rivolgersi a rimedi alternativi.
- Per censurare la motivazione sull'applicazione di misure cautelari occorre dimostrare errori concreti e specifici nella valutazione del pericolo di recidiva o nella ponderazione di esigenze cautelari e proporzionalità; osservazioni generiche o astratte (es. mera prognosi di colpevolezza) sono meno efficaci.
- La rilevanza dei precedenti penali dipende dalla loro attualità e attinenza alla condotta contestata: la remota vetustà di precedenti può ridurre la loro rilevanza ai fini della configurazione del pericolo di recidiva.
- La misura alternativa al carcere deve essere valutata anche in relazione all'idoneità delle condizioni del domicilio e all'effettiva capacità di soddisfare le esigenze specialpreventive; la documentazione probatoria su tali aspetti rafforza le censure in sede di impugnazione.
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