Cassazione Penale, Sentenza n. 28562/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Citro ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione (R.E.S.A. 07/2016). Denuncia 'manifesta ed erronea applicazione della legge ed eccesso di potere', sostenendo di non essere stata informata dell'unione delle due R.E.S.A. (n. 82/09 e n. 7/16), che le era stata notificata solo l'ingiunzione relativa alla sentenza del 2009 la quale, secondo la ricorrente, era stata successivamente riformata in punto di prescrizione delle contravvenzioni, e che quindi la Procura avrebbe dovuto indicare quale sentenza stava eseguendo e non poteva demolire opere per le quali l'ordine era stato revocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: 1) la sentenza del 20/11/2013 richiamava espressamente l'ordine di demolizione adottato nel procedimento anteriore (2006/2008), per cui la destinataria era stata sufficientemente informata dell'esecuzione dell'ordine di demolizione originario; 2) l'ampliamento successivo (mq 15) è parte integrante e accessoria del manufatto abusivo di mq 100 e, per la natura di accessorio, non può essere conservato isolatamente rispetto all'opera originaria soggetta a demolizione; 3) la giurisprudenza consolidata consente l'estensione dell'ordine di demolizione all'intero edificio comprensivo delle superfetazioni successive quando esse rendono ineseguibile l'ordine altrimenti. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di aggiunte o modifiche successive; l'obbligo è una restitutio in integrum che comprende opere accessorie e superfetazioni.
artt. 44 lett. b), 83 e 95 d.P.R. 380/01
Norme che disciplinano le fattispecie di illecito urbanistico e le relative sanzioni/ordini di demolizione, richiamate come oggetto delle contravvenzioni per cui si era proceduto nel primo processo.
art. 349 cod. pen.
Richiamato in relazione alla condanna per il delitto contestato nel secondo procedimento (violazione dei sigilli).
art. 1, 2 e 20 legge 64/1974
Norme urbanistiche richiamate nel procedimento originario come contestazioni connesse all'intervento edilizio.
art. 81 cod. pen.
Principio di unificazione dei reati: il richiamo alla continuazione tra sentenze ha legittimato il mantenimento dell'ordine di demolizione attraverso l'unificazione dei procedimenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le sanzioni per i ricorsi infondati/inammissibili; la Corte ha esercitato i poteri sanzionatori in relazione all'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente di aumentare, nei casi previsti, la sanzione a carico del ricorrente e ha autorizzato la determinazione equitativa della somma di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione ha efficacia sull'intero manufatto abusivo, incluse aggiunte e superfetazioni successive che siano accessorie e rendano impossibile eseguire la demolizione dell'opera originaria separatamente.
- La richiamata esplicita di un ordine di demolizione in una sentenza successiva rende conoscibile al destinatario l'esistenza e l'oggetto dell'ordine anche se i procedimenti sono stati riuniti o variamente numerati.
- La prescrizione di alcune contravvenzioni non implica automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione quando altri profili di responsabilità o condanne (anche per reati diversi) mantengono ferma la misura demolitoria.
- L'unificazione processuale ex art. 81 cod. pen. e i richiami tra sentenze possono legittimare l'esecuzione di un ordine di demolizione adottato in un altro procedimento.
- Il ricorrente che propone istanze infondate o inammissibili può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.
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