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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28562/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Citro ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione (R.E.S.A. 07/2016). Denuncia 'manifesta ed erronea applicazione della legge ed eccesso di potere', sostenendo di non essere stata informata dell'unione delle due R.E.S.A. (n. 82/09 e n. 7/16), che le era stata notificata solo l'ingiunzione relativa alla sentenza del 2009 la quale, secondo la ricorrente, era stata successivamente riformata in punto di prescrizione delle contravvenzioni, e che quindi la Procura avrebbe dovuto indicare quale sentenza stava eseguendo e non poteva demolire opere per le quali l'ordine era stato revocato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che: 1) la sentenza del 20/11/2013 richiamava espressamente l'ordine di demolizione adottato nel procedimento anteriore (2006/2008), per cui la destinataria era stata sufficientemente informata dell'esecuzione dell'ordine di demolizione originario; 2) l'ampliamento successivo (mq 15) è parte integrante e accessoria del manufatto abusivo di mq 100 e, per la natura di accessorio, non può essere conservato isolatamente rispetto all'opera originaria soggetta a demolizione; 3) la giurisprudenza consolidata consente l'estensione dell'ordine di demolizione all'intero edificio comprensivo delle superfetazioni successive quando esse rendono ineseguibile l'ordine altrimenti. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), art. 31, comma 9

    L'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di aggiunte o modifiche successive; l'obbligo è una restitutio in integrum che comprende opere accessorie e superfetazioni.

  • artt. 44 lett. b), 83 e 95 d.P.R. 380/01

    Norme che disciplinano le fattispecie di illecito urbanistico e le relative sanzioni/ordini di demolizione, richiamate come oggetto delle contravvenzioni per cui si era proceduto nel primo processo.

  • art. 349 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna per il delitto contestato nel secondo procedimento (violazione dei sigilli).

  • art. 1, 2 e 20 legge 64/1974

    Norme urbanistiche richiamate nel procedimento originario come contestazioni connesse all'intervento edilizio.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di unificazione dei reati: il richiamo alla continuazione tra sentenze ha legittimato il mantenimento dell'ordine di demolizione attraverso l'unificazione dei procedimenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le sanzioni per i ricorsi infondati/inammissibili; la Corte ha esercitato i poteri sanzionatori in relazione all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, nei casi previsti, la sanzione a carico del ricorrente e ha autorizzato la determinazione equitativa della somma di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione ha efficacia sull'intero manufatto abusivo, incluse aggiunte e superfetazioni successive che siano accessorie e rendano impossibile eseguire la demolizione dell'opera originaria separatamente.
  • La richiamata esplicita di un ordine di demolizione in una sentenza successiva rende conoscibile al destinatario l'esistenza e l'oggetto dell'ordine anche se i procedimenti sono stati riuniti o variamente numerati.
  • La prescrizione di alcune contravvenzioni non implica automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione quando altri profili di responsabilità o condanne (anche per reati diversi) mantengono ferma la misura demolitoria.
  • L'unificazione processuale ex art. 81 cod. pen. e i richiami tra sentenze possono legittimare l'esecuzione di un ordine di demolizione adottato in un altro procedimento.
  • Il ricorrente che propone istanze infondate o inammissibili può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso.

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