Decreto dirigenziale n. 38 del 06/06/2024
Decreto di qualifica della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova, quale Organismo Designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo designato (Designated Body - DeBo) per l’ambito ferroviario, in attuazione del d.lgs. 57/2019 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. La designazione riguarda i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e di bordo, materiale rotabile, nonché il sottosistema funzionale manutenzione. L’atto disciplina durata della qualifica, obblighi di mantenimento dell’accreditamento, vigilanza da parte di ACCREDIA, obblighi informativi verso MIT e ANSFISA, e cause di diffida, sospensione e revoca.
Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per specifici sottosistemi ferroviari
Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo designato ferroviario ai sensi del d.lgs. 57/2019
Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica IIS CERT SRL come organismo designato (Designated Body - DeBo) nell’ambito dell’interoperabilità ferroviaria. L’atto è adottato in attuazione del d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57, e del quadro europeo costituito, tra l’altro, dal regolamento (CE) n. 765/2008, dal regolamento (UE) 2016/796 e dalle direttive 2016/797 e 2016/798.
Base normativa e presupposti dell’adozione
Il decreto richiama la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019, il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e le comunicazioni intercorse con gli uffici competenti, compresi i riferimenti al controllo contabile e alla disciplina del controllo preventivo. È inoltre valorizzata la precedente qualifica di IIS CERT SRL con decreto direttoriale n. 81 del 18 dicembre 2019 e l’istanza presentata dalla società con nota del 29 aprile 2024 per l’estensione/rinnovo della qualifica.
Ambito della qualifica rilasciata
La società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29, Genova, è qualificata quale organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per i seguenti sottosistemi:
- sottosistemi strutturali: infrastrutture; energia; controllo-comando e segnalamento a terra; controllo-comando e segnalamento di bordo; materiale rotabile;
- sottosistemi funzionali: manutenzione.
La qualifica discende dalla verifica della completezza della documentazione prodotta e della sua conformità a quanto previsto dal decreto direttoriale n. 37/2019.
Obblighi operativi dell’organismo designato
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019 e mantenere invariata, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali dichiarate in sede di qualificazione, compresi l’uso di laboratori e consulenti esterni.
Il decreto impone inoltre che:
- gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, siano conservati per almeno dieci anni;
- la documentazione sia resa disponibile al MIT e ad ANSFISA;
- siano comunicate al MIT le principali circostanze rilevanti per la vigilanza, tra cui rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, variazioni dell’ambito di notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, tutte le attività svolte, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, rinnovo ed estensione
La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, che verifica il permanere dei requisiti e la regolarità delle operazioni svolte. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per il rinnovo della designazione o per l’estensione ad ulteriori sottosistemi, l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il decreto direttoriale n. 37/2019; per il rinnovo, l’istanza va depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Diffida, sospensione e revoca
Il decreto disciplina in modo espresso il regime sanzionatorio in caso di irregolarità nell’attività di certificazione:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia già stata irrogata la diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento posto a base della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e durata
La qualifica decorre dal 3 luglio 2024, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto direttoriale n. 81 del 18 dicembre 2019, e ha validità fino al 29 novembre 2025, coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento richiamato nel provvedimento.
Pubblicità del provvedimento
Il decreto dispone la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
IIS CERT SRL, con sede a Genova, è qualificata come organismo designato ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019. La qualifica copre i sottosistemi strutturali infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile, nonché il sottosistema funzionale manutenzione.
Presupposti normativi e istruttori
Il provvedimento si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, richiamando i regolamenti UE, le direttive 2016/797 e 2016/798, i decreti legislativi nn. 50 e 57 del 2019, la convenzione MIT-ACCREDIA e il decreto direttoriale n. 37/2019 sulle modalità di qualifica degli organismi. È valorizzato anche il rinnovo dell’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 fino al 29/11/2025.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come dichiarati in istruttoria e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Gli atti di certificazione e i rapporti di prova devono essere conservati per almeno dieci anni e restare disponibili per MIT e ANSFISA.
Vigilanza, comunicazioni e regime sanzionatorio
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. IIS CERT SRL deve comunicare a MIT, tra l’altro, rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto. In caso di difformità o perdita dei requisiti sono previste diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi, revoca o sospensione immediata; i provvedimenti vanno comunicati anche ad ANSFISA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
Durata della validità
La qualifica decorre dal 03/07/2024, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto direttoriale n. 81/2019, e resta valida fino al 29/11/2025, data di scadenza del certificato di accreditamento Accreditia richiamato nel decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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