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Decreto dirigenziale n. 39 del 06/06/2024

Decreto di qualifica della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova, quale organismo di certificazione (OC) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del Reg. (UE) n.779/2019.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti39

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del reg. (UE) n. 779/2019, sia per carri merci sia per veicoli diversi dai carri merci. L’atto si inserisce nel quadro della normativa europea e nazionale sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria e disciplina durata della qualifica, obblighi dell’organismo, vigilanza, rinnovo e casi di sospensione o revoca. La validità decorre dal 3 luglio 2024 fino al 29 novembre 2025, in coerenza con la scadenza dell’accreditamento rilasciato da ACCREDIA.

Qualifica della società IIS CERT SRL quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del reg. (UE) n. 779/2019

Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo di certificazione ECM

Il decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie qualifica IIS CERT SRL come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) accreditati ai sensi del reg. (UE) n. 779/2019. L’atto si colloca nel sistema di certificazione ferroviaria fondato sulla normativa europea in materia di sicurezza, interoperabilità e accreditamento, nonché sulle disposizioni nazionali attuative e sulle modalità operative già fissate dal decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019.

Base normativa e contesto regolatorio

La premessa richiama il quadro europeo e nazionale rilevante per la certificazione degli ECM:

  • reg. (CE) n. 765/2008 su accreditamento e vigilanza del mercato;
  • reg. (UE) n. 445/2011, poi abrogato dal reg. (UE) n. 779/2019;
  • reg. (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA);
  • direttive 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e 2016/797 sull’interoperabilità;
  • d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50 e d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
  • convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e successivi atti di registrazione e comunicazione europea.

È richiamato inoltre il precedente decreto direttoriale n. 84 del 18 dicembre 2019, con il quale la medesima società era già stata qualificata per attività connesse alla certificazione ECM nell’ambito del previgente regime e del regolamento n. 445/2011.

Istanza e verifica documentale

IIS CERT SRL ha presentato istanza con nota prot. QAS 2024B003 del 29 aprile 2024, acquisita al protocollo MIT il 9 maggio 2024, chiedendo la qualifica di OC ECM per:

  • carri merci;
  • veicoli diversi dai carri merci.

Il Ministero prende atto del rinnovo dell’accreditamento da parte di ACCREDIA, attestato dalla comunicazione degli esiti della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA AR del 27 ottobre 2021 e dal certificato di accreditamento n. 0021PRD Rev. 000 del 01/01/2023, con scadenza 29/11/2025. Sulla base di tale documentazione viene ritenuta completa la documentazione prodotta e conforme al decreto direttoriale n. 37/2019.

Contenuto dispositivo: qualifica e ambito

L’articolo 1 dispone la qualifica di IIS CERT SRL quale organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del reg. (UE) n. 779/2019, per entrambe le categorie indicate nell’istanza:

  • carri merci;
  • veicoli diversi dai carri merci.

Obblighi dell’organismo qualificato

L’articolo 2 disciplina gli obblighi permanenti dell’organismo qualificato. In particolare:

  • le attività di certificazione devono essere svolte secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati;
  • devono essere mantenuti struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come risultanti agli atti;
  • eventuali modifiche a tale assetto devono essere preventivamente approvate da ACCREDIA;
  • gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova, vanno conservati per almeno dieci anni;
  • tale documentazione deve essere resa disponibile a MIT e ad ANSFISA.

L’organismo deve inoltre comunicare al Ministero:

  • ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  • qualunque circostanza che incida su ambito e condizioni della notifica;
  • eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  • su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica e ogni altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Vigilanza, durata e rinnovo

La vigilanza sull’attività dell’organismo è affidata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La notifica ha validità collegata alla durata del certificato di accreditamento. Per il rinnovo della qualifica l’organismo deve presentare apposita domanda secondo il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, almeno due mesi prima della scadenza.

Sospensione, revoca e comunicazioni agli enti competenti

L’articolo 4 prevede un sistema graduale di reazione alle irregolarità:

  • diffida nei casi di minore gravità;
  • sospensione da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in caso di precedente diffida;
  • revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.

Se l’organismo non ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione, la qualifica è revocata. È prevista la sospensione immediata se viene accertata la perdita dei requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. n. 57/2019. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento che costituisce il presupposto della qualifica, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e darne immediata comunicazione al MIT e ad ANSFISA.

I provvedimenti di sospensione o revoca vengono comunicati a:

  • organismo interessato;
  • ACCREDIA;
  • ANSFISA;
  • ERA;
  • Commissione europea, ove necessario.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 5 stabilisce che il decreto ha validità dal 3 luglio 2024, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente qualifica disposta con il decreto direttoriale n. 84 del 18 dicembre 2019, e fino al 29 novembre 2025, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0021PRD Rev. 000 del 01/01/2023 rilasciato da ACCREDIA.

Il provvedimento è inoltre destinato alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA.

Punti principali

Base normativa e presupposti

Il provvedimento richiama la disciplina europea e nazionale in materia ferroviaria: reg. (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento, reg. (UE) n. 445/2011 e poi reg. (UE) n. 779/2019 sul sistema di certificazione degli ECM, direttive 2016/798 e 2016/797, decreti legislativi 14 maggio 2019 n. 50 e n. 57, nonché il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 che definisce le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità.

Qualifica di IIS CERT SRL

La società IIS CERT SRL, con sede in Genova, viene qualificata come organismo di certificazione (OC ECM) dei soggetti responsabili della manutenzione accreditati ai sensi del reg. (UE) n. 779/2019, sia per i carri merci sia per i veicoli diversi dai carri merci.

Obblighi operativi dell’organismo

L’organismo deve svolgere le attività secondo le norme nazionali e i regolamenti europei richiamati, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come risultanti dalla documentazione agli atti, e sottoporre a preventiva approvazione di ACCREDIA eventuali variazioni. Gli atti di certificazione, compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni e resi disponibili a MIT e ANSFISA.

Comunicazioni e vigilanza

IIS CERT SRL deve comunicare al MIT rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati di approvazione del prototipo, circostanze che incidano su ambito e condizioni di notifica, richieste di informazioni delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto. La vigilanza sull’attività è affidata ad ACCREDIA.

Durata, rinnovo e sanzioni

La qualifica ha durata collegata al certificato di accreditamento: nel caso concreto decorre dal 3 luglio 2024 e scade il 29 novembre 2025. Per il rinnovo l’istanza va presentata secondo il DD n. 37 del 28 giugno 2019 almeno due mesi prima della scadenza. Sono previsti diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi, revoca per violazioni gravi o reiterate, sospensione immediata in caso di perdita dei requisiti, nonché obbligo di immediata comunicazione a MIT e ANSFISA se ACCREDIA sospende o revoca l’accreditamento.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariacertificazione e accreditamentomotorizzazione e sicurezza tecnica

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