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Decreto dirigenziale n. 150 del 06/06/2024

Il decreto individua i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli enti di formazione, diversi dalle Università e da quelli già riconosciuti dalle Regioni, di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, dei mediatori del diporto di cui all’articolo 49-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina i criteri e le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconosce gli enti di formazione dei mediatori del diporto, in attuazione degli articoli 49-ter e 49-quater del codice della nautica da diporto e del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 151. Sono definiti i requisiti soggettivi e organizzativi degli enti richiedenti, il contenuto della domanda, i termini per il riconoscimento o il rigetto, nonché l’obbligo di autocertificazione periodica del mantenimento dei requisiti e il rilascio dell’attestato di frequenza secondo un modello allegato.

Criteri e modalità per il riconoscimento degli enti di formazione dei mediatori del diporto

Criteri e modalità di riconoscimento degli enti di formazione dei mediatori del diporto

Il decreto disciplina il procedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconosce gli enti di formazione dei mediatori del diporto, in attuazione degli articoli 49-ter e 49-quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) e in coerenza con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151.

Base normativa e finalità

L’atto definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione, diversi dalle Università e dagli enti già riconosciuti dalle Regioni, di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, abilitati a formare i mediatori del diporto. La finalità è consentire al MIT di verificare in modo uniforme i requisiti organizzativi, professionali e formativi degli organismi che svolgono il corso teorico-pratico previsto dalla disciplina di settore.

Soggetti che possono ottenere il riconoscimento

Il decreto individua due categorie di soggetti potenzialmente riconoscibili:

  • le associazioni nazionali di categoria del diporto, purché rispettino una serie di requisiti stringenti;
  • gli enti o le scuole di formazione, purché dimostrino la disponibilità di una sede sul territorio della Repubblica e un’adeguata struttura amministrativa.

Per entrambe le categorie è richiesto che sia individuato il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.

Requisiti specifici per le associazioni nazionali di categoria

Le associazioni nazionali di categoria del diporto devono dimostrare:

  • anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della domanda;
  • almeno 50 iscritti tra imprese o partite IVA attive, in regola con i contributi associativi;
  • disponibilità di una sede sul territorio italiano tramite contratto di locazione o titolo di proprietà;
  • almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato;
  • controllo democratico delle decisioni in materia di gestione e funzionamento;
  • limiti alla concentrazione interna del potere associativo, prevedendo che un singolo iscritto non possa detenere più del 5% dei diritti di voto e più del 5% delle quote associative;
  • adeguata struttura amministrativa con indicazione del responsabile dei procedimenti e del responsabile del trattamento dei dati personali.

Competenza formativa richiesta

Gli enti interessati devono dimostrare con idonea documentazione la capacità di svolgere la formazione prevista per il corso teorico-pratico del mediatore del diporto. Tale competenza è collegata alla tenuta di corsi con caratteristiche coerenti, in particolare, con le materie indicate dall’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 151.

Presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento deve essere presentata dal legale rappresentante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne. La domanda deve contenere la denominazione dell’ente e l’indicazione della sede principale o secondaria sul territorio della Repubblica ed essere corredata da:

  • documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
  • indirizzo della sede di svolgimento del corso, oppure indicazione che il corso sarà tenuto in webinar;
  • indicazione del responsabile didattico e dei docenti, con i relativi curricula;
  • copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Procedura di riconoscimento e controllo successivo

La Direzione generale adotta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda un decreto di riconoscimento oppure un provvedimento motivato di rigetto.

Il riconoscimento non è definitivo in senso pieno, poiché ogni cinque anni gli enti devono trasmettere un’autocertificazione sul mantenimento dei requisiti. Se tale autocertificazione non perviene entro 60 giorni dal compimento del quinquennio dalla data del riconoscimento o dell’ultima autocertificazione, la Direzione generale procede alla revoca del riconoscimento.

Attestato di frequenza

Gli enti riconosciuti rilasciano l’attestato di frequenza del corso teorico-pratico di mediatore del diporto secondo il modello allegato 1 al decreto. Tale previsione uniforma la documentazione finale rilasciata ai partecipanti ai corsi erogati dagli enti accreditati.

Punti principali

Finalità e base normativa

Il decreto individua i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte del MIT, degli enti di formazione dei mediatori del diporto diversi dalle Università e dagli enti già riconosciuti dalle Regioni. L’intervento si colloca nell’ambito del codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, articoli 49-ter e 49-quater) e tiene conto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151.

Requisiti degli enti riconoscibili

Possono chiedere il riconoscimento le associazioni nazionali di categoria del diporto e gli enti o scuole di formazione che dimostrino adeguata struttura e disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale. Per le associazioni di categoria sono richiesti, tra l’altro, anzianità di costituzione di almeno tre anni, almeno 50 iscritti tra imprese o partite IVA attive in regola, almeno due dipendenti a tempo indeterminato, controllo democratico delle decisioni e adeguate garanzie organizzative e di tutela dei dati personali.

Domanda e documentazione

La domanda va presentata dal legale rappresentante alla Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne. Deve indicare denominazione e sede della struttura e deve essere corredata dalla documentazione sul possesso dei requisiti, dall’indirizzo della sede di svolgimento del corso o dall’indicazione del webinar, dai nominativi del responsabile didattico e dei docenti con relativi curricula, nonché da copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Procedura, termini e mantenimento del riconoscimento

La Direzione generale adotta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il decreto di riconoscimento oppure un provvedimento motivato di rigetto. Ogni cinque anni dal riconoscimento gli enti devono presentare un’autocertificazione sul mantenimento dei requisiti; la mancata trasmissione entro 60 giorni dal compimento del quinquennio comporta la revoca del riconoscimento.

Attestato di frequenza

Gli enti riconosciuti rilasciano l’attestato di frequenza del corso teorico-pratico di mediatore del diporto, conforme al modello previsto nell’allegato 1 del decreto.

Come è indicizzato

Materienautica da diportoformazioneabilitazioni e riconoscimentiamministrazione

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