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Decreto dirigenziale n. 161 del 13/06/2024

Nuove indicazioni operative mirate ad ottimizzare le tempistiche procedurali e i flussi dei processi istruttori afferenti le determinazioni ex artt. 32 e 33, Dlgs 271/1999, relativamente ai procedimenti di approvazione dei Piani di Sicurezza Ambiente di Lavoro (PSAL).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto direttoriale aggiorna le modalità istruttorie per l’approvazione dei Piani di Sicurezza Ambiente di Lavoro (PSAL) delle navi, sostituendo la precedente check-list allegata alla circolare MIT del 6 aprile 2018. Vengono richiesti nuovi obblighi documentali alle società armatrici, precisate le modalità di trasmissione degli elaborati e disciplinata la gestione delle richieste di deroga e dei procedimenti già pendenti. È inoltre allegata una check-list dettagliata che scandisce i contenuti minimi del PSAL e della documentazione tecnica da presentare.

Nuove indicazioni operative e nuova check-list per l’approvazione dei Piani di Sicurezza Ambiente di Lavoro (PSAL) ex d.lgs. 271/1999

Nuove indicazioni operative per l’approvazione dei PSAL ex d.lgs. 271/1999

Il decreto direttoriale della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne interviene sui procedimenti di approvazione dei Piani di Sicurezza Ambiente di Lavoro (PSAL) delle navi. L’atto, richiamando il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, la legge n. 1045/1939, la MLC 2006, il d.lgs. n. 108/2005 e le precedenti circolari e direttive ministeriali, introduce nuove indicazioni operative e sostituisce la precedente check-list allegata alla circolare MIT prot. 9312 del 6 aprile 2018.

Base normativa e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro delle disposizioni in materia di igiene, abitabilità e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, nonché di organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare. La finalità dichiarata è quella di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, ottimizzando tempi e flussi istruttori relativi alle determinazioni adottate ex artt. 32 e 33 del d.lgs. 271/1999.

Sostituzione della check-list istruttoria

L’art. 2 dispone che la check-list tecnica già annessa alla circolare MIT prot. 9312 del 6 aprile 2018 sia sostituita da una nuova check-list allegata al decreto. La nuova modulistica diventa quindi lo strumento operativo da utilizzare per l’istruttoria dei PSAL.

Documentazione da presentare con il PSAL

Le società armatrici devono trasmettere, oltre alla specifica tecnica, al progetto dettagliato e alla relazione di valutazione dei rischi, anche la check-list compilata in ogni sua parte. La compilazione deve essere puntuale e deve rispondere a ciascun elemento richiesto, indicando anche il numero di pagina della specifica tecnica ove l’informazione è reperibile e gli eventuali approfondimenti richiesti nelle note.

Se un campo della check-list non è applicabile, ciò deve essere espressamente indicato con il riferimento normativo pertinente. La mancata completezza della check-list viene trattata come indice di incompletezza del piano: il PSAL viene assunto agli atti ma non approvato, con comunicazione alla società e alla Capitaneria di porto competente. La check-list deve inoltre essere firmata digitalmente dall’armatore; l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti ai fini dell’istruttoria.

Richieste di deroga

L’art. 4 impone che le società armatoriali inoltrino contestualmente al PSAL tutte le eventuali richieste di deroga alla legge n. 1045/1939. Quanto alle deroghe riferite alla MLC 2006 trasmesse alla Divisione 3, le società devono mettere per conoscenza anche la Divisione 6.

Regime transitorio per le istanze già presentate

Le associazioni di categoria sono invitate a divulgare la circolare ai propri associati. Per le società che avevano già presentato l’istanza di approvazione del piano di sicurezza prima dell’adozione della circolare, è stabilito un termine di 60 giorni per trasmettere la nuova check-list debitamente compilata secondo le indicazioni dell’art. 3.

Contenuti della check-list allegata

L’allegato tecnico struttura il PSAL in varie parti e richiede informazioni molto dettagliate sull’unità navale e sugli ambienti di lavoro. In particolare, la check-list include:

  • dati generali della nave: nome, ex nomi, tipo, organismo autorizzato/affidato, dimensioni, potenza installata, navigazione, numero massimo di equipaggio, GT, numero IMO, cantiere e anno di impostazione/chiglia, eventuale gemellarità con altre unità, dati della società armatrice e della Capitaneria di porto, estremi della specifica tecnica/progetto/relazione rischi, contatti del DPA e del tecnico abilitato;
  • individuazione della normativa applicabile in base all’anno di costruzione o di impostazione della chiglia, con opzioni per d.lgs. 271/1999, circolare 09/SM 2006, legge 1045/1939, convenzioni OIL 92 e 133, MLC 2006 e d.lgs. 108/2005;
  • elenco delle eventuali deroghe già autorizzate o da autorizzare per gli alloggi equipaggio, con richiamo alle diverse fonti normative e agli estremi dei provvedimenti autorizzativi;
  • elementi preliminari per l’approvazione del piano: progetto dettagliato, piano generale, fire plan, piano dei mezzi di salvataggio, piano delle vie di sfuggita, relazione tecnica sulla valutazione dei rischi e tabella minima di sicurezza/orario di lavoro a bordo.

Specifica tecnica e contenuti minimi richiesti

La parte relativa alla specifica tecnica richiede, in un unico file PDF firmato digitalmente, la descrizione completa degli ambienti e delle condizioni di lavoro, con dimensioni dei locali, caratteristiche costruttive e dotazioni presenti. Tra gli aspetti richiesti figurano:

  • descrizione generale dell’unità navale e dei locali di lavoro, con attenzione a quelli soggetti a rischio;
  • elenco degli spazi chiusi o confinati e relativa ubicazione, con la possibilità di utilizzare il piano delle capacità solo se tutti i marittimi accedono a tutti gli spazi confinati e tale circostanza è dichiarata espressamente;
  • indicazione di macchinari, utensili e pitturazione antinfortunistica, con dichiarazione sulla presenza dei dispositivi di sicurezza;
  • dimensioni dei locali alloggio, spogliatoi e lavanderia, distinti per categorie di personale;
  • caratteristiche dei materiali presenti a bordo e delle dotazioni antincendio;
  • eventuale imbarco di personale tecnico e relative sistemazioni;
  • misure contro rumorosità e vibrazioni;
  • caratteristiche tecniche di impianto di condizionamento, riscaldamento, impianto elettrico e illuminazione, con indicazione dei ricambi d’aria e delle prestazioni igrometriche e termiche;
  • indicazione della presenza o assenza di amianto e, per unità costruite prima del 1992, mappatura amianto e rilevazione aerodispersi tramite sistema M.O.C. con datazione non superiore a un anno;
  • descrizione dei locali igiene equipaggio, degli spazi ricreativi, della cucina, mensa e cambusa, dell’ospedale di bordo, infermeria, ambulatorio e cabina di isolamento;
  • ultimo verbale di visita tecnico-sanitaria ex art. 31 d.lgs. 271/1999 con eventuali prescrizioni e prova della loro sanatoria;
  • trasmissione del certificato di classe dell’ente di certificazione.

Requisiti formali di trasmissione

La documentazione deve essere leggibile ma di dimensioni digitali contenute e deve pervenire con firme digitali certificate dell’armatore, del tecnico abilitato e del medico competente, secondo quanto richiesto per i singoli elaborati. L’allegato precisa inoltre che, per le casistiche non applicabili, la motivazione deve essere indicata nel campo note.

Punti principali

Finalità del provvedimento

Il decreto è adottato per migliorare efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa nei procedimenti di approvazione dei PSAL, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi procedurali e i flussi istruttori relativi alle determinazioni ex artt. 32 e 33 del d.lgs. 271/1999.

Sostituzione della check-list precedente

La check-list tecnica allegata alla circolare MIT prot. 9312 del 6 aprile 2018 è sostituita da una nuova check-list allegata al decreto, che diventa il riferimento operativo per l’istruttoria dei piani di sicurezza ambiente di lavoro.

Obblighi documentali per le società armatrici

Le società armatrici devono trasmettere, insieme a specifica tecnica, progetto dettagliato e relazione di valutazione dei rischi, anche la check-list debitamente compilata, con riscontro puntuale a ogni richiesta informativa, inclusi i numeri di pagina richiesti e gli approfondimenti indicati nelle note. Se un campo non è applicabile, deve essere specificata la norma di riferimento; la check-list incompleta comporta che il PSAL sia assunto agli atti ma non approvato, con comunicazione alla società e alla Capitaneria di porto competente. La check-list deve essere firmata digitalmente dall’armatore.

Gestione delle deroghe

Le società armatoriali devono trasmettere contestualmente al PSAL eventuali richieste di deroga alla legge 1045/1939. Per le deroghe alla MLC 2006 inoltrate alla Divisione 3, deve esserne data notizia anche alla Divisione 6 per conoscenza.

Regime transitorio e allegato tecnico

Le società che hanno già presentato istanza di approvazione del piano di sicurezza prima dell’uscita della circolare devono trasmettere entro 60 giorni la check-list allegata, compilata secondo le nuove indicazioni. L’allegato definisce in modo puntuale i contenuti minimi da inserire nel PSAL, dalla descrizione dell’unità navale alle dotazioni di bordo, alle misure contro rumore, vibrazioni e amianto, fino ai verbali di visita tecnico-sanitaria e al certificato di classe.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimosicurezza del lavorofinanziamenti e contributi

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