Cassazione Penale, Sentenza n. 14852/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava l'abnormità dell'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di proroga delle intercettazioni. Il Pubblico Ministero sosteneva che il G.i.p. era indebitamente entrato nel merito della durata e della maturazione delle indagini e aveva agito in maniera contraddittoria: da un lato affermando che la proroga fosse utile, dall'altro ritenendo che le risultanze (a oltre sei mesi dall'inizio dell'attività captativa) mostravano la perpetuazione dello stesso "canovaccio delittuoso" e pertanto non sussistessero i presupposti normativi per la proroga. Il PM censurava inoltre la valutazione del G.i.p. circa la non indispensabilità dell'ulteriore captazione rispetto al complesso delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non sussista alcun rimedio avverso il provvedimento del G.i.p. che rigetta la richiesta di intercettazioni o la proroga di quelle autorizzate, salvo l'azione per abnormità nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha escluso l'abnormità: il rigetto rientra nel legittimo potere del G.i.p., che è tenuto a vagliare l'indispensabilità del mezzo di prova sulla base degli elementi sottoposti e può rifiutare la proroga se ritiene consolidato il quadro indiziario. La Corte ha altresì precisato che il diniego non determina la stasi del procedimento né l'impossibilità di proseguirlo e che, in caso di sopravvenienze (ad esempio diversa qualificazione del fatto), è possibile chiedere la riattivazione dell'intercettazione sulla medesima utenza. Decisione del 3 dicembre 2025; relatore Consigliere Ubalda Macrì.
Norme richiamate
Norme del Codice di procedura penale relative alle intercettazioni
Secondo quanto evincibile, il G.i.p. ha il potere/dovere di valutare l'indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini e può negare la proroga se ritiene che il quadro indiziario sia già consolidato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni interne alla sentenza)
Sez.3, n. 3910 del 22/06/2016; Sez. 7, n. 745 del 05/10/2011; Sez. 6, n. 44877 del 12/11/2008; Sez. 1, n. 3477 del 22/09/1992; Sez. 1, n. 3263 del 11/12/1989; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999
La giurisprudenza distingue il sindacato sull'esercizio del potere del G.i.p.: non è ammesso un impugnazione ordinaria contro il rifiuto di intercettazioni; l'eccezione di abnormità è possibile ma con criteri rigorosi (abnormità strutturale o funzionale). Il rigetto motivato per mancanza di indispensabilità rientra nel legittimo esercizio del potere giudiziario
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari può rigettare la proroga delle intercettazioni se, a suo avviso, l'attività captativa ha già consolidato il quadro indiziario e manca l'indispensabilità del mezzo di prova per la prosecuzione delle indagini
- Contro il rifiuto del G.i.p. non è previsto un rimedio ordinario: il Pubblico Ministero può soltanto proporre ricorso per abnormità, che però è ammesso solo in presenza di elementi che mostrino una manifesta eccessività o estraneità al potere esercitato dal giudice
- La valutazione del G.i.p. non deve entrare nelle scelte investigative del PM ma può e deve vagliare l'indispensabilità del mezzo di prova; tale valutazione non configura automaticamente un abuso se motivata e fondata sugli elementi a disposizione
- Il diniego della proroga non determina la stasi del procedimento né impedisce la prosecuzione delle indagini con altri mezzi e non impedisce una successiva riattivazione delle intercettazioni se emergono nuove esigenze o una diversa qualificazione del fatto
- Per ottenere una proroga è utile che il PM documenti in modo chiaro e circostanziato la necessità del prolungamento: nuovi elementi significativi, indizi non ancora acquisiti o esigenze investigative sopravvenute aumentano le probabilità di accoglimento
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