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Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Iglesias n. 22 del 28.01.2026, avente ad oggetto la “Messa in sicurezza muro di contenimento via S. Antonio”, con la quale ai ricorrenti, quali proprietari catastali dell’area censita al Catasto Terreni, Foglio 404, Mapp. 2488, è stato ordinato di eseguire entro 10 giorni dal ricevimento dell’atto le verifiche di sicurezza finalizzate all’individuazione dei necessari lavori di manutenzione del muro di contenimento interessato dai cedimenti e delle misure atte a consentire la fruibilità in sicurezza dell’area sottostante, con previsione di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale, preparatorio, istruttorio, attuativo o confermativo, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che impone verifiche di sicurezza e l'individuazione dei lavori di manutenzione di un muro di contenimento interessato da cedimenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno impugnato l'ordinanza sindacale deducendo l'assenza di responsabilità per il cedimento del muro, che sarebbe invece riconducibile ai lavori pubblici relativi alla realizzazione di un parcheggio adiacente, commissionati dal Comune, eseguiti da un'impresa privata e diretti da un professionista. A sostegno hanno richiamato una relazione peritale di parte, precedenti diffide, perizie e segnalazioni rivolte al Comune e interlocuzioni protrattesi per mesi, sostenendo quindi anche l'assenza del requisito della contingibilità. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di proporzionalità in ragione del termine di dieci giorni assegnato per l'esecuzione. L'impresa controinteressata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al fumus, in questa fase sommaria ha valorizzato l'istruttoria comunale e gli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco, dai quali risultava che il cedimento era riconducibile all'evento meteorologico eccezionale verificatosi dal 19 al 23 gennaio 2026. La relazione peritale di parte è stata ritenuta insufficiente, sia perché atto di mera difesa, sia perché non idonea a dimostrare che il crollo fosse stato causato dai lavori del parcheggio, conclusi nel luglio 2024 e collaudati staticamente nel gennaio 2025. Il Tribunale ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'ordinanza imponeva soltanto l'esecuzione di verifiche di sicurezza finalizzate a individuare gli eventuali interventi manutentivi, con un pregiudizio al più economico e quindi non irreparabile. È stata respinta anche, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'impresa controinteressata, poiché i ricorrenti ne avevano allegato la responsabilità nella verificazione dell'evento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, verificando il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la riconducibilità di un evento dannoso a una determinata causa può essere valutata, in via sommaria, sulla base di accertamenti tecnici svolti da organi pubblici, quando la prova contraria sia costituita soltanto da una perizia di parte non idonea a superare tali risultanze.
  • La perizia tecnica di parte, in quanto atto difensivo, non è di per sé sufficiente a dimostrare il nesso causale tra lavori pubblici limitrofi e cedimento di un'opera, soprattutto quando gli interventi risultino ultimati e collaudati anteriormente all'evento.
  • Non sussiste il periculum in mora quando il provvedimento impugnato impone esclusivamente verifiche di sicurezza e attività preliminari, il cui eventuale pregiudizio è meramente economico e, come tale, suscettibile di reintegrazione.
  • L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del soggetto cui il ricorrente attribuisce la responsabilità dell'evento non è fondata quando tale allegazione rende concretamente controversa la sua posizione nel giudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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