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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-54/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 maggio 2022. — Commissione europea contro Stefano Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano e Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano. — Impugnazione – Funzione pubblica – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento da parte di un’istituzione del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari – Delegazione della Commissione europea in Marocco – Funzionario assassinato – Danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario – Mezzo di ricorso – Articoli 270, 268 e 340 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articoli 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 e 91 – Nozione di “persona indicata” – Motivazione. — Causa C-54/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che le aveva imposto di risarcire il danno morale al fratello e alla sorella del funzionario assassinato a Rabat. La Corte conferma che tali familiari sono "persone indicate nello statuto" e possono agire ex articolo 270 TFUE, anche se non rientrano tra i beneficiari dell’articolo 73 dello statuto. Conferma inoltre che il Tribunale ha motivato in modo sufficiente la sussistenza del nesso causale e la risarcibilità del danno morale.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: stabilire se il fratello e la sorella di un funzionario assassinato siano "persone indicate nello statuto" e possano agire ex articolo 270 TFUE per il risarcimento del danno morale subito.

La questione giuridica

Se i fratelli e le sorelle di un funzionario dell’Unione, pur non essendo beneficiari delle prestazioni di cui all’articolo 73 dello statuto, possano essere considerati "persone indicate nello statuto" ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto e quindi legittimati ad agire ex articolo 270 TFUE per ottenere il risarcimento del danno morale conseguente all’assassinio del funzionario; e se il Tribunale abbia adeguatamente motivato l’esistenza del nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di protezione della Commissione e tale danno morale.

Principio di diritto

I fratelli e le sorelle di un funzionario possono essere considerati "persone indicate nello statuto" ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello statuto quando lo statuto prende in considerazione i loro vincoli familiari mediante disposizioni che conferiscono benefici o diritti ai familiari del funzionario, come gli articoli 40, 42 ter e 55 bis; non è necessario che siano titolari, nel caso concreto, di una prestazione specifica prevista dallo statuto né che rientrino nell’articolo 73. Di conseguenza, essi possono proporre un ricorso ex articolo 270 TFUE per il risarcimento del danno morale subito a seguito del decesso del funzionario, purché la controversia origini nel rapporto di impiego, e il Tribunale non è incorso in difetto di motivazione nell’affermare il nesso causale tra la violazione dell’obbligo di protezione della Commissione e il danno lamentato.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 40 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 42 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 55 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192

Impugnazione Commissione europea c. Missir Mamachi di Lusignano e altri

La Corte di giustizia, Seconda Sezione, decide un’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in materia di funzione pubblica e responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La controversia riguarda il risarcimento del danno morale subito dal fratello e dalla sorella di un funzionario della Commissione assassinato in Marocco.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, funzionario presso la delegazione della Commissione in Marocco, fu assassinato insieme alla moglie il 18 settembre 2006. I familiari promossero varie iniziative giudiziarie e amministrative; in particolare, il 17 settembre 2011 il padre del funzionario, i figli, la madre, il fratello e la sorella presentarono domande di risarcimento dei danni morali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto, respinte dalla Commissione.

Dopo il reclamo amministrativo e il successivo rigetto, fu proposto ricorso ex articolo 270 TFUE. In primo grado, il Tribunale ha ritenuto ricevibile il ricorso anche per il fratello e la sorella del funzionario e ha condannato la Commissione a versare a ciascuno EUR 10 000, oltre interessi, a titolo di danno morale.

Normativa rilevante

La pronuncia interpreta principalmente:

  • l’articolo 270 TFUE, che attribuisce alla Corte la competenza sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti nei limiti dello statuto;
  • gli articoli 90 e 91 dello statuto, relativi alla domanda e al reclamo amministrativo e alla successiva tutela giurisdizionale;
  • gli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello statuto, che menzionano espressamente coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle del funzionario in relazione a congedi, aspettative e lavoro a orario ridotto;
  • l’articolo 73 dello statuto, in materia di copertura contro rischi e prestazioni in caso di decesso;
  • l’articolo 296 TFUE e l’articolo 36 dello Statuto della Corte, sull’obbligo di motivazione.

Questioni sottoposte alla Corte

La Commissione deduceva due motivi di impugnazione:

  • il primo, relativo all’errore di diritto del Tribunale nell’ammettere che il fratello e la sorella fossero "persone indicate nello statuto" e potessero quindi agire ex articolo 270 TFUE;
  • il secondo, subordinato, relativo alla pretesa insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di protezione e il danno morale lamentato.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità e sulla nozione di "persone indicate nello statuto"

La Corte ricorda che l’articolo 270 TFUE istituisce un contenzioso speciale della funzione pubblica, distinto dai ricorsi generali ex articoli 263, 268 e 340 TFUE. La competenza ratione materiae e ratione personae deriva dal rapporto di impiego e dalle disposizioni statutarie, in particolare dagli articoli 90 e 91.

La Corte ribadisce che lo statuto non disciplina solo i rapporti tra istituzioni e funzionari, ma riconosce anche diritti e benefici a taluni familiari. In particolare:

  • l’articolo 73 riconosce prestazioni al coniuge superstite, ai figli e, in mancanza, ad altri discendenti o ascendenti;
  • gli articoli 40, 42 ter e 55 bis riconoscono benefici e misure di sostegno anche per il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle.

Secondo la Corte, la menzione di questi familiari esprime il riconoscimento statuario dei loro vincoli con il funzionario e della possibile incidenza di tali vincoli sulle condizioni di lavoro del funzionario. Per questo, essi sono "persone indicate nello statuto" ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, anche se, nel caso concreto, non beneficiano di una specifica prestazione o non si trovano nella situazione materiale prevista dalle singole disposizioni.

La Corte chiarisce inoltre che la ricevibilità del ricorso ex articolo 270 TFUE non dipende dal fatto che il ricorrente sia effettivamente titolare della prestazione, perché tale verifica attiene al merito e non alla competenza/legittimazione. La decisione di rigetto del reclamo amministrativo costituisce l’atto lesivo ai sensi dell’articolo 91.

Distinzione rispetto all’articolo 73 dello statuto

La Corte respinge l’argomento della Commissione secondo cui, in caso di decesso del funzionario, solo le persone espressamente menzionate all’articolo 73 potrebbero proporre un’azione di risarcimento ex articolo 270 TFUE. L’articolo 73 disciplina un capitale forfettario e non esaurisce le categorie di familiari che lo statuto prende in considerazione in altre disposizioni.

Ne consegue che il fratello e la sorella del funzionario non sono esclusi, per il solo fatto di non essere beneficiari dell’articolo 73, dalla possibilità di agire per il risarcimento del danno morale subito a causa del decesso del fratello.

Obbligo di motivazione e nesso causale

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che l’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE e articolo 36 dello Statuto della Corte è una formalità sostanziale distinta dalla fondatezza del ragionamento.

Esaminando i punti contestati della sentenza impugnata, la Corte ritiene che il Tribunale abbia esposto in modo chiaro e inequivocabile:

  • che il nesso di causalità tra gli inadempimenti della Commissione e l’assassinio del funzionario era già stato accertato in precedenza;
  • che tale accertamento era trasponibile alla domanda dei familiari per il danno morale subito;
  • che la natura indiretta o mediata del danno non impediva il risarcimento secondo i principi comuni degli Stati membri;
  • che la sofferenza morale del fratello e della sorella era stata specificamente valutata sulla base delle circostanze concrete del caso.

La Corte aggiunge che le censure della Commissione miravano in realtà a contestare la fondatezza della valutazione, non la sua motivazione. Esclude anche una contraddizione interna nella sentenza impugnata.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Commissione a sopportare, oltre alle proprie, le spese sostenute dal sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e dalla sig.ra Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano.

Principi affermati

  • La nozione di "persone indicate nello statuto" non si limita ai beneficiari dell’articolo 73, ma comprende anche i familiari espressamente considerati da altre disposizioni statutarie, come gli articoli 40, 42 ter e 55 bis.
  • La legittimazione ex articolo 270 TFUE dipende dall’inclusione del ricorrente nell’ambito personale dello statuto e dall’origine della controversia nel rapporto di impiego, non dalla previa dimostrazione del merito della pretesa.
  • Il danno morale dei familiari di un funzionario deceduto può essere risarcibile anche se indiretto o mediato, se il nesso causale e la sofferenza sono adeguatamente accertati.
  • Il controllo in impugnazione sull’obbligo di motivazione distingue nettamente tra sufficienza della motivazione e correttezza nel merito del ragionamento.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europearesponsabilità extracontrattuale dell’unione europealegittimazione ad agiredanno moraleobbligo di motivazione

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