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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-405/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 maggio 2022. — EB e a. contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Protocollo (n. 33) – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Direttiva 2006/54/CE - Articolo 5, lettera c), e articolo 12 – Divieto di discriminazione indiretta fondata sul sesso – Regime professionale di previdenza sociale applicabile successivamente alla data prevista da dette disposizioni – Pensioni di vecchiaia dei funzionari – Normativa nazionale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia – Adeguamento decrescente in funzione dell’importanza dell’importo della pensione di vecchiaia accompagnato da una completa esclusione di adeguamento oltre una certa soglia – Giustificazioni. — Causa C-405/20

Giurisprudenza europea62020CJ0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Verwaltungsgerichtshof austriaco, ha chiarito che le limitazioni temporali introdotte dal protocollo n. 33 e dall’articolo 12 della direttiva 2006/54 riguardano i diritti pensionistici riferiti a periodi di occupazione anteriori alla data di riferimento, non l’adeguamento annuale di prestazioni già maturate dopo tale data. Ha poi ritenuto compatibile con il diritto UE un meccanismo di indicizzazione regressiva delle pensioni pubbliche, se giustificato da obiettivi sociali legittimi e applicato in modo coerente, sistematico e proporzionato. La verifica della discriminazione indiretta e della giustificazione concreta resta, in parte, al giudice nazionale.

Rinvio pregiudiziale su adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia dei funzionari austriaci e possibile discriminazione indiretta fondata sul sesso.

La questione giuridica

Se la limitazione temporale del principio di parità di trattamento derivante dal protocollo n. 33 e dall’articolo 12 della direttiva 2006/54 si applichi anche a un adeguamento annuale delle pensioni professionali disposto dopo la data di riferimento; e, in caso di applicabilità dell’articolo 157 TFUE e dell’articolo 5 della direttiva 2006/54, se un sistema di adeguamento decrescente e azzerato oltre una certa soglia, che incide in misura maggiore sugli uomini, costituisca discriminazione indiretta giustificata da obiettivi sociali e di sostenibilità finanziaria.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la limitazione temporale prevista dal protocollo n. 33 e dall’articolo 12 della direttiva 2006/54 non si applica a una disciplina nazionale che regola solo l’adeguamento annuale di pensioni professionali maturate dopo la data di riferimento, poiché tale adeguamento non rimette in discussione diritti o prestazioni anteriori. Ha inoltre affermato che l’articolo 157 TFUE e l’articolo 5, lettera c), della direttiva 2006/54 non ostano a un sistema di rivalutazione progressivamente decrescente e azzerato oltre una certa soglia, anche se incide in misura maggiore sui beneficiari uomini, quando la misura persegue in modo coerente e sistematico obiettivi legittimi di politica sociale, quali la tutela del potere d’acquisto delle pensioni più basse, il contenimento del divario tra pensioni e la sostenibilità del finanziamento, e non va oltre quanto necessario per realizzarli.

Norme richiamate

  • Articolo 157 TFUE
  • Protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE
  • Direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e f), della direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 12 della direttiva 2006/54/CE
  • Articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3, paragrafo 3, TUE

Adeguamento annuale delle pensioni dei funzionari e parità di trattamento

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Austria) in tre controversie promosse da ex funzionari federali contro la BVAEB in merito all’adeguamento annuale delle loro pensioni di vecchiaia per il 2018. I ricorrenti contestavano un sistema che prevedeva aumenti decrescenti in funzione dell’importo della pensione, fino all’esclusione totale oltre una certa soglia, deducendo una discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Fatti e quadro normativo nazionale

I ricorrenti, tutti uomini nati prima del 1955 e collocati a riposo in anni diversi, percepivano pensioni di importo elevato o medio-elevato. La normativa austriaca applicabile rinviava, per l’adeguamento delle pensioni dei funzionari, alle regole dell’ASVG, che per il 2018 prevedevano una rivalutazione piena solo per le pensioni più basse, una rivalutazione via via ridotta per importi maggiori e nessun adeguamento oltre EUR 4980 mensili.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se il protocollo n. 33 e l’articolo 12 della direttiva 2006/54 impedissero ai pensionati di invocare la parità di trattamento per un adeguamento annuale delle pensioni applicato dopo la data di riferimento (1° gennaio 1994 per l’Austria);
  • se l’articolo 157 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2006/54 ostassero a un meccanismo di adeguamento regressivo delle pensioni, potenzialmente svantaggioso soprattutto per gli uomini, e se tale regime fosse giustificato da finalità sociali, di bilancio e di sostenibilità.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha ricordato che l’articolo 157 TFUE e la direttiva 2006/54 si applicano ai regimi professionali di sicurezza sociale e che le pensioni dei funzionari austriaci rientrano sia nella nozione di "retribuzione" sia in quella di "regime professionale di sicurezza sociale". Ha però precisato che il protocollo n. 33 e l’articolo 12 della direttiva 2006/54, letti alla luce della giurisprudenza Barber e Ten Oever, riguardano la tutela di diritti maturati in relazione a periodi di lavoro precedenti la data di riferimento, per ragioni di certezza del diritto e di salvaguardia dell’equilibrio finanziario dei regimi pensionistici.

La Corte ha quindi escluso che tali disposizioni possano essere invocate per sottrarre all’esame di compatibilità con il diritto UE un mero meccanismo di adeguamento annuale, che non rimette in discussione l’apertura del diritto alla pensione né la sua quantificazione originaria. L’adeguamento del 2018, essendo successivo alla data di riferimento e non essendo collegato a periodi di occupazione anteriori, non rientra nella limitazione temporale invocata.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al merito della possibile discriminazione indiretta, la Corte ha osservato che il regime contestato è formalmente neutro, perché fondato sull’importo della pensione e non sul sesso. Tuttavia, può integrare una discriminazione indiretta se, sulla base di dati statistici affidabili, colpisce in proporzione significativamente maggiore un sesso rispetto all’altro.

Spetta al giudice nazionale verificare la solidità delle statistiche e l’effettiva sussistenza di un particolare svantaggio per gli uomini o per le donne. Se tale svantaggio emerge, la misura è compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2006/54 solo se giustificata da fattori obiettivi estranei al sesso, perseguendo un obiettivo legittimo di politica sociale e risultando idonea, necessaria e coerente.

La Corte ha ritenuto che obiettivi quali:

  • la tutela del potere d’acquisto delle pensioni più basse;
  • la riduzione del divario tra i livelli pensionistici;
  • il finanziamento duraturo del sistema pensionistico; costituiscono finalità legittime di politica sociale. Ha inoltre considerato che una rivalutazione progressiva, con maggiore beneficio per le pensioni basse e nessun adeguamento per quelle più alte, può essere appropriata e non eccedente rispetto a tali obiettivi, purché applicata in modo coerente e sistematico.

La Corte ha respinto gli argomenti secondo cui la presenza di altri strumenti sociali, l’assenza di analoghe misure per i lavoratori in attività o per i regimi privati, o il fatto che le pensioni dei funzionari siano finanziate direttamente dallo Stato anziché da un ente assicurativo, renderebbero di per sé incoerente o sproporzionato il regime. Ha tuttavia lasciato al giudice nazionale la verifica finale dei fatti e delle condizioni concrete.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • il protocollo n. 33 e l’articolo 12 della direttiva 2006/54 non si applicano a una normativa nazionale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia erogate da un regime professionale di sicurezza sociale, quando tale normativa opera dopo la data di riferimento;
  • l’articolo 157 TFUE e l’articolo 5, lettera c), della direttiva 2006/54 non ostano a un adeguamento annuale decrescente delle pensioni dei funzionari, con azzeramento oltre una certa soglia, se la misura incide in modo significativamente più sfavorevole sui beneficiari di sesso maschile ma persegue coerentemente obiettivi legittimi di politica sociale e non va oltre quanto necessario.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che la clausola di salvaguardia temporale nata con Barber non può essere estesa ai meri meccanismi di indicizzazione successivi, se non incidono su diritti o periodi di lavoro anteriori. Conferma inoltre che le misure di politica pensionistica che favoriscono le pensioni basse possono integrare un’obiettiva giustificazione di una disparità indiretta, purché siano coerenti, sistematiche e proporzionate, restando centrale l’accertamento del giudice nazionale sulla prova statistica e sulla concreta attuazione della misura.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento tra uomini e donneprevidenza sociale professionalepensioni dei dipendenti pubblicidiscriminazione indirettapolitica sociale

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