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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-525/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 maggio 2022. — Association France Nature Environnement contro Premier ministre e Ministre de la Transition écologique et solidaire. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l’azione dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Obbligo degli Stati membri di non autorizzare un programma o un progetto che può provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale – Nozione di «deterioramento» dello stato di un corpo idrico superficiale – Articolo 4, paragrafi 6 e 7 – Deroghe al divieto di deterioramento – Presupposti – Programma o progetto che ha impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato di un corpo idrico superficiale. — Causa C-525/20

Giurisprudenza europea62020CJ0525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso rigoroso l’obbligo di prevenire il deterioramento dello stato delle acque superficiali imposto dalla direttiva quadro acque. Un impatto temporaneo di breve durata non può essere automaticamente escluso dalla valutazione: ciò è possibile solo quando sia manifesto che non vi sarà alcun deterioramento rilevante. In presenza di un possibile deterioramento, anche transitorio, il progetto o programma può essere autorizzato soltanto se ricorrono le condizioni di deroga dell’articolo 4, paragrafo 7.

Direttiva quadro acque: un progetto o programma può essere autorizzato senza considerare gli impatti temporanei solo se è manifesto che non vi è deterioramento; se invece un deterioramento sussiste, anche temporaneo, si applicano le deroghe dell’articolo 4, paragrafo 7.

La questione giuridica

Se l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE consenta agli Stati membri, nel valutare la compatibilità di un programma o progetto con l’obbligo di prevenire il deterioramento delle acque superficiali, di non prendere in considerazione impatti temporanei, di breve durata e senza conseguenze a lungo termine; in caso affermativo, quali condizioni debbano ricorrere, in particolare alla luce delle deroghe di cui ai paragrafi 6 e 7.

Principio di diritto

L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE osta a che uno Stato membro escluda, in via generale, dal controllo di compatibilità di un programma o progetto gli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine: tali impatti possono essere ignorati solo se è evidente che, per loro natura, hanno una scarsa incidenza sullo stato del corpo idrico e non possono costituire un "deterioramento" ai sensi della direttiva. Se invece il progetto può provocare un deterioramento, anche temporaneo, esso può essere autorizzato solo nel rispetto delle condizioni cumulative dell’articolo 4, paragrafo 7.

Norme richiamate

  • Direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4 della direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2000/60/CE
  • Allegato V della direttiva 2000/60/CE
  • Allegato VII della direttiva 2000/60/CE

Deterioramento temporaneo delle acque superficiali e direttiva 2000/60/CE

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese nell’ambito di un ricorso proposto da Association France Nature Environnement contro atti normativi francesi in materia di pianificazione e gestione delle acque. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, con particolare riferimento agli impatti temporanei, di breve durata e senza conseguenze a lungo termine sullo stato dei corpi idrici superficiali.

Fatti e procedimento principale

L’associazione ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto n. 2018-847, nella parte in cui inserisce nel codice dell’ambiente una regola secondo cui, per valutare la compatibilità di programmi e decisioni amministrative in materia di acque con l’obiettivo di evitare il deterioramento della qualità delle acque, non si tiene conto degli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine. Secondo la ricorrente, tale esclusione sarebbe incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, che imporrebbe di evitare qualunque deterioramento, anche temporaneo.

Il giudice del rinvio osserva che la precedente sentenza Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C-461/13) ha già affermato che gli Stati membri devono negare l’autorizzazione a un progetto idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale, salvo applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 4.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2000/60/CE, che indica lo scopo di impedire un ulteriore deterioramento delle acque;
  • l’articolo 2, con le definizioni di corpo idrico superficiale, stato delle acque superficiali e buono stato;
  • l’articolo 4, paragrafi 1, 6, 7 e 8, sugli obiettivi ambientali e sulle deroghe;
  • gli articoli 5, 8, 11 e 13, relativi ad analisi, monitoraggio, programmi di misure e piani di gestione dei bacini idrografici;
  • l’allegato V, punto 1.3.4, sulla frequenza del monitoraggio;
  • l’allegato VII, parte A, punto 5, sul contenuto dei piani di gestione.

Vengono inoltre richiamate le disposizioni del diritto francese, in particolare gli articoli L. 212-1, R. 212-13 e R. 212-16 del codice dell’ambiente.

Questioni sottoposte alla Corte

Il Conseil d’État chiede, in sostanza, se:

  • l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE consenta di non considerare gli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine;
  • in caso affermativo, quali condizioni debbano essere soddisfatte, con riferimento soprattutto alle deroghe di cui ai paragrafi 6 e 7.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva non contiene mere indicazioni programmatiche, ma impone obblighi vincolanti applicabili anche ai progetti specifici. Le autorità competenti devono quindi verificare, prima di autorizzare un progetto, se esso possa determinare effetti negativi contrari all’obbligo di impedire il deterioramento.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che sussiste deterioramento quando almeno uno degli elementi di qualità del corpo idrico scende di una classe, oppure, se l’elemento è già nella classe più bassa, quando si verifica qualsiasi ulteriore peggioramento. Da ciò deriva che anche un deterioramento temporaneo rientra, in linea di principio, nell’ambito del divieto.

La Corte respinge l’interpretazione secondo cui gli impatti di breve durata e senza conseguenze a lungo termine potrebbero essere esclusi in blocco dalla valutazione. Tale lettura non discende dalla direttiva e contrasta con la sua struttura complessiva e con i suoi obiettivi di prevenzione e protezione dell’ambiente. La previsione dell’articolo 4, paragrafo 6, relativa al deterioramento temporaneo per circostanze eccezionali o di forza maggiore, conferma anzi che il deterioramento temporaneo è, di regola, vietato e richiede una specifica giustificazione derogatoria.

La Corte osserva anche che le frequenze del monitoraggio previste dall’allegato V non possono fungere da criterio per escludere il deterioramento nella fase di autorizzazione: esse servono al controllo periodico, ma non eliminano l’obbligo di valutazione ex ante. Al tempo stesso, la Corte precisa che impatti temporanei possono essere ignorati solo quando sia manifesto che, per loro natura, hanno scarsa incidenza sullo stato del corpo idrico e non sono idonei a integrare un deterioramento ai sensi dell’articolo 4.

Infine, la Corte chiarisce che, se un programma o progetto può provocare un deterioramento, anche temporaneo, esso può essere autorizzato soltanto se ricorrono le condizioni cumulative dell’articolo 4, paragrafo 7, incluse quelle relative all’interesse pubblico prevalente, all’assenza di alternative migliori sul piano ambientale e alla motivazione nel piano di gestione del bacino idrografico.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE non consente agli Stati membri di escludere automaticamente, nella valutazione di un programma o progetto, gli impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine. Tale esclusione è ammissibile solo se è evidente che quegli impatti non possono costituire un deterioramento. Se invece il progetto può causare un deterioramento, anche temporaneo, l’autorizzazione è possibile solo nel rispetto delle deroghe dell’articolo 4, paragrafo 7.

Come è indicizzato

Materieambienteacquevalutazione di programmi e progettideroghe agli obiettivi ambientalidiritto amministrativo francese

Testo integrale

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