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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-83/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 maggio 2022. — BPC Lux 2 Sàrl e a. contro Banco de Portugal e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Articoli 36, 73 e 74 – Tutela degli azionisti e dei creditori – Attuazione parziale prima della scadenza del termine per il recepimento – Recepimento in fasi – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 17, paragrafo 1 – Diritto di proprietà. — Causa C-83/20

Giurisprudenza europea62020CJ0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la disciplina portoghese della risoluzione del BES e la sua compatibilità con la Carta e con la direttiva 2014/59, in una fase in cui il termine di recepimento della direttiva non era ancora scaduto. Ha escluso l’invocabilità diretta degli articoli 36, 73 e 74 della direttiva, ma ha ritenuto applicabile l’articolo 17 della Carta perché la normativa nazionale attuava il diritto dell’Unione. Sul merito, ha ritenuto compatibile con il diritto di proprietà una disciplina che realizzi la neutralità economica della risoluzione e persegua finalità di stabilità finanziaria. Infine, ha chiarito che il recepimento parziale anticipato di una direttiva, se corretto, non compromette di per sé il risultato da essa perseguito.

Risoluzione bancaria e tutela di azionisti e creditori: applicabilità della direttiva 2014/59 prima della scadenza del termine di recepimento e compatibilità della normativa portoghese con il diritto di proprietà

La questione giuridica

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e gli articoli 36, 73 e 74 della direttiva 2014/59 ostino a una normativa nazionale di risoluzione bancaria che, nel periodo di trasposizione della direttiva, non preveda una valutazione preventiva equa, prudente e realistica, un corrispettivo conseguente, il principio di tutela degli azionisti e creditori rispetto alla liquidazione ordinaria e una valutazione autonoma della differenza di trattamento; e se il recepimento parziale anticipato di alcune disposizioni della direttiva possa, in applicazione della giurisprudenza Inter-Environnement Wallonie, compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, prima della scadenza del termine di recepimento, gli articoli 36, 73 e 74 della direttiva 2014/59 non sono invocabili nel procedimento principale; tuttavia l'articolo 17, paragrafo 1, della Carta si applica alla normativa portoghese, in quanto attuazione del diritto dell'Unione. Tale articolo non osta a una disciplina di risoluzione che, in un'operazione di banca-ponte e separazione delle attività, non preveda espressamente una valutazione preventiva, un corrispettivo specifico, il principio no creditor worse off per gli azionisti e una valutazione autonoma della differenza di trattamento, purché la misura sia prevista dalla legge, non incida sulla sostanza del diritto di proprietà, persegua obiettivi di interesse generale come la stabilità finanziaria e, in linea di principio, garantisca la neutralità economica dell'operazione. Inoltre, il recepimento soltanto parziale di talune disposizioni della direttiva 2014/59 prima della scadenza del termine di trasposizione non è, di per sé, idoneo a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 36 della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 73 della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 74 della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 130 della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 131 della direttiva 2014/59/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 17
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 51
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 52
  • Regolamento (UE) n. 407/2010

Risoluzione bancaria e tutela di azionisti e creditori: applicabilità della direttiva 2014/59 e dell'articolo 17 della Carta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo portoghese nell'ambito della contestazione della risoluzione del Banco Espírito Santo (BES), decisa il 3 agosto 2014 con creazione del Novo Banco come banca-ponte. Il caso solleva profili di diritto dell'Unione in materia di risoluzione bancaria, tutela del diritto di proprietà e recepimento anticipato e parziale della direttiva 2014/59/UE.

Fatti e procedimento principale

Il BES, uno dei principali enti creditizi portoghesi, fu sottoposto a risoluzione a causa della sua situazione finanziaria e del rischio serio e grave di inadempimento delle obbligazioni. L’azione di risoluzione comportò la cessione di talune attività e passività al Novo Banco. I ricorrenti nel procedimento principale, titolari di obbligazioni subordinate o portatori di partecipazioni nel BES, contestarono la legittimità della misura davanti ai giudici nazionali, sostenendo che essa violasse il diritto dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2014/59/UE, soprattutto gli articoli 36, 73, 74, 130 e 131;
  • l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  • l’articolo 51 della Carta, per l’ambito di applicazione;
  • l’articolo 52 della Carta, per le limitazioni ai diritti fondamentali;
  • il regolamento (UE) n. 407/2010, quale base del memorandum d’intesa richiamato dal governo portoghese;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la normativa portoghese di risoluzione, applicata prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/59, fosse incompatibile con gli articoli 36, 73 e 74 della direttiva e con l’articolo 17 della Carta;
  • se il recepimento parziale anticipato di alcune disposizioni della direttiva potesse compromettere seriamente il risultato da essa prescritto, alla luce della giurisprudenza Inter-Environnement Wallonie.

Ragionamento della Corte: inapplicabilità della direttiva nel caso concreto

La Corte osserva che la direttiva 2014/59 era entrata in vigore il 2 luglio 2014, ma il termine per il recepimento sarebbe scaduto solo il 31 dicembre 2014. Poiché l’azione di risoluzione era stata adottata il 3 agosto 2014, gli articoli 36, 73 e 74 della direttiva non erano ancora invocabili dalle parti nel procedimento principale.

Applicabilità della Carta dei diritti fondamentali

La Corte invece riconosce che l’articolo 17 della Carta si applica, poiché la normativa portoghese rilevante costituiva attuazione del diritto dell’Unione: da un lato, il decreto-legge n. 31-A/2012 attuava impegni assunti nel memorandum d’intesa collegato al regolamento n. 407/2010; dall’altro, il decreto-legge n. 114-A/2014 costituiva recepimento parziale della direttiva 2014/59. Ne deriva che la misura nazionale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Diritto di proprietà e natura della misura di risoluzione

La Corte qualifica le azioni e obbligazioni negoziabili come beni patrimoniali tutelati dall’articolo 17 della Carta. Tuttavia, l’operazione di risoluzione non è considerata una privazione della proprietà, perché non comporta uno spossessamento formale né una espropriazione di fatto: la perdita di valore deriva dallo stato di dissesto o rischio di dissesto della banca, non dalla misura in sé.

La Corte ritiene invece che la risoluzione costituisca una regolamentazione dell’uso dei beni, consentita dalla Carta nei limiti imposti dall’interesse generale. Tale regolamentazione è compatibile con l’articolo 17, purché rispetti il contenuto essenziale del diritto, sia prevista dalla legge e persegua obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione, come la stabilità del sistema finanziario e la prevenzione del rischio sistemico.

Valutazione di proporzionalità e tutela degli investitori

Nel valutare la proporzionalità, la Corte valorizza il margine discrezionale degli Stati membri in materia economica e la necessità di preservare la stabilità finanziaria. Sottolinea inoltre che la normativa portoghese conteneva meccanismi di salvaguardia sufficienti:

  • per i creditori i cui crediti non erano stati trasferiti, il diritto a non ricevere meno di quanto avrebbero ottenuto in liquidazione ordinaria;
  • per gli azionisti, il principio che le perdite siano sopportate in via prioritaria dagli stessi, in linea con la logica della risoluzione;
  • la regola secondo cui l’eventuale eccedenza del ricavato della vendita del patrimonio della banca-ponte, dopo il rimborso dei fondi pubblici o di garanzia, torna all’ente originario o alla massa fallimentare.

In tale contesto, la Corte conclude che l’articolo 17, paragrafo 1, terza frase, della Carta non impone necessariamente una disposizione espressa sul principio "no creditor worse off" per gli azionisti, né la previsione formale di tutte le garanzie richiamate dagli articoli 36, 73 e 74 della direttiva, quando la disciplina nazionale garantisce in linea di principio la neutralità economica della risoluzione.

Recezione parziale della direttiva prima del termine

Quanto alla seconda questione, la Corte richiama la giurisprudenza Inter-Environnement Wallonie: durante il periodo di recepimento gli Stati membri devono astenersi dall’adottare misure idonee a compromettere seriamente il risultato della direttiva. Tuttavia precisa che il recepimento, anche solo parziale, di talune disposizioni di una direttiva, se corretto, non è di per sé idoneo a produrre un simile effetto negativo, perché avvicina comunque il diritto nazionale agli obiettivi della direttiva. Spetta comunque al giudice nazionale la valutazione globale delle misure interne, ma in astratto un recepimento parziale anticipato non compromette seriamente il risultato prescritto.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non osta alla normativa nazionale descritta, nei limiti sopra indicati;
  • il recepimento parziale, prima della scadenza del termine di trasposizione, di talune disposizioni della direttiva 2014/59 non è, a priori, tale da compromettere seriamente il risultato prescritto da tale direttiva.

Principio affermato

La risoluzione bancaria con banca-ponte e separazione delle attività, adottata in un contesto di dissesto o rischio di dissesto, non viola l’articolo 17 della Carta se la disciplina nazionale è prevista dalla legge, persegue la stabilità finanziaria e conserva la neutralità economica dell’operazione; inoltre, il recepimento parziale anticipato di una direttiva bancaria non è, di per sé, incompatibile con l’obbligo di astensione dello Stato membro durante il periodo di trasposizione.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariadiritto di proprietàtutela degli azionisti e dei creditorirecepimento delle direttive

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