Corte di giustizia, Sentenza C-265/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 maggio 2022. — FN contro Universiteit Antwerpen e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo parziale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Personale accademico a tempo parziale – Nomina in ruolo automatica riservata ai membri del personale accademico che svolgono un incarico di insegnamento a tempo pieno – Calcolo della percentuale di un incarico di lavoro a tempo pieno alla quale corrisponde un incarico di lavoro a tempo parziale – Insussistenza dei requisiti. — Causa C-265/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato irricevibili due profili della domanda pregiudiziale, ma ha esaminato nel merito le questioni relative alla discriminazione tra personale accademico a tempo pieno e a tempo parziale. Ha affermato che la diversa disciplina dell’accesso alla nomina in ruolo integra una disparità di trattamento vietata, salvo giustificazione oggettiva, che nel caso di specie non risultava. Ha invece escluso che il diritto UE disciplini il metodo di calcolo della percentuale di incarico part-time rispetto al tempo pieno.
Lavoro a tempo parziale in ambito universitario: compatibilità con il principio di non discriminazione della nomina in ruolo automatica riservata ai docenti a tempo pieno e assenza di criteri UE sul calcolo della percentuale di incarico part-time.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostino a una normativa/prassi nazionale che: consente di impiegare per lunghi periodi un professore part-time con contratti successivi e senza limiti alle proroghe; riserva la nomina in ruolo automatica ai docenti a tempo pieno; non prevede criteri oggettivi per decidere se un docente part-time, anche sopra una certa soglia, debba essere nominato in ruolo o restare temporaneo; e se il diritto UE imponga criteri oggettivi per calcolare la percentuale di un incarico part-time rispetto a un incarico full-time.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osta a una normativa e a una prassi nazionali che riservano la nomina in ruolo automatica ai docenti universitari a tempo pieno e lasciano invece ai docenti a tempo parziale la sola possibilità di essere nominati in ruolo o assunti temporaneamente, quando tale differenza di trattamento non è giustificata da ragioni oggettive diverse dal solo fatto di lavorare a tempo pieno. Viceversa, l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non impone al datore di lavoro alcun metodo o criterio UE per calcolare la percentuale di un incarico part-time rispetto a un incarico full-time comparabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 97/81/CE
- Direttiva 98/23/CE
- Direttiva 1999/70/CE
- Clausola 3, punto 1, accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
- Clausola 4, punti 1-4, accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
- Clausola 4, punti 1-2, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 5, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Lavoro a tempo parziale in ambito universitario: nomina in ruolo e calcolo della percentuale dell’incarico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del giudice belga in una controversia tra un docente universitario e l’Universiteit Antwerpen, relativa al regime di impiego del personale accademico autonomo a tempo parziale. La Corte è stata chiamata a interpretare l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE e, in via parallela, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Contesto normativo nazionale e fatti essenziali
Il decreto fiammingo sulle università attribuiva alle autorità universitarie il potere di qualificare gli incarichi del personale accademico come a tempo pieno o a tempo parziale. L’articolo 91 prevedeva che il personale accademico autonomo con incarico a tempo pieno fosse nominato in ruolo, mentre quello a tempo parziale potesse essere nominato in ruolo oppure designato temporaneamente per periodi rinnovabili fino a sei anni. Lo Statuto ZAP dell’Università di Anversa aggiungeva che un carico didattico di almeno il 50% di un incarico full-time dava la possibilità di ottenere la nomina in ruolo.
FN aveva svolto per circa vent’anni una serie di incarichi successivi, sempre a tempo determinato e a tempo parziale, con percentuali variabili tra il 10% e il 75% di un tempo pieno. Al momento dell’ultimo rinnovo, l’assegnazione proposta si era ulteriormente ridotta. Egli contestava, tra l’altro, il carattere discriminatorio e abusivo del sistema, anche perché alcuni colleghi in posizioni analoghe erano stati nominati in ruolo a tempo pieno.
Questioni pregiudiziali e ricevibilità
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se le clausole 4 dei due accordi quadro ostassero a:
- un sistema che consente lunghissime successioni di contratti e designazioni temporanee per un docente part-time, mentre i docenti full-time sono nominati in ruolo;
- una disciplina interna che si limita a fissare una soglia del 50% per la considerazione della nomina in ruolo senza criteri ulteriori;
- una prassi che attribuisce le percentuali di incarico part-time sulla base di un potere discrezionale non vincolato da criteri oggettivi;
- la perdita di tutela UE per il fatto che il lavoratore avrebbe “accettato” le condizioni eseguendo il lavoro.
La Corte ha dichiarato irricevibili i profili sub a) e d), perché la decisione di rinvio non forniva un quadro fattuale e giuridico sufficiente né chiariva il nesso tra tali profili e l’oggetto del procedimento principale. Ha invece ritenuto ricevibili i profili sub b) e c).
Ragionamento della Corte sulla discriminazione tra part-time e full-time
Quanto al profilo sub b), la Corte ha riformulato la questione come relativa alla compatibilità con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale di una normativa che attribuisce automaticamente la nomina in ruolo ai docenti full-time e consente ai docenti part-time solo una nomina facoltativa o un impiego temporaneo.
La Corte ha ricordato che:
- la clausola 4, punto 1, esprime un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione e non può essere interpretata restrittivamente;
- il concetto di “condizioni di impiego” comprende anche le regole sull’accesso alla nomina in ruolo;
- il divieto di discriminazione vieta un trattamento meno favorevole dei lavoratori part-time solo perché lavorano a tempo parziale, salvo ragioni oggettive.
Nel caso concreto, la normativa nazionale e lo statuto universitario determinavano una differenza di trattamento basata sul solo fatto che il docente lavorava a tempo parziale: il personale full-time accedeva automaticamente alla nomina in ruolo, mentre il personale part-time non godeva di tale automatismo. La Corte ha aggiunto che non risultava alcuna giustificazione oggettiva fondata su elementi precisi e concreti, né nella normativa né nel fascicolo.
Ragionamento sul metodo di calcolo della percentuale dell’incarico part-time
Sul profilo sub c), la Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non disciplina il metodo di calcolo della percentuale che un incarico part-time rappresenta rispetto a un incarico full-time comparabile. La clausola 3, punto 1, definisce il lavoratore a tempo parziale come colui il cui orario normale è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile, ma nessuna disposizione dell’accordo quadro impone criteri per convertire ore di lezione o carichi didattici in percentuali standardizzate.
Di conseguenza, il metodo di calcolo della percentuale dell’incarico part-time resta nella disponibilità del diritto nazionale e della prassi del datore di lavoro, purché non violi altri obblighi UE eventualmente applicabili.
Dispositivo
La Corte ha statuito che:
- la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale osta a una normativa e a una prassi nazionali che riservano la nomina in ruolo automatica ai docenti a tempo pieno e lasciano i docenti part-time a una scelta tra nomina in ruolo e impiego temporaneo, in assenza di ragioni obiettive;
- l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non prevede alcun requisito, a carico del datore di lavoro, relativo al metodo di calcolo della percentuale di un incarico part-time rispetto a un incarico full-time comparabile.
Portata pratica della pronuncia
La decisione è rilevante per i datori di lavoro pubblici e universitari che gestiscono personale a tempo parziale: la differenza di trattamento nell’accesso alla stabilizzazione o alla nomina in ruolo non può dipendere dal solo status part-time senza una giustificazione obiettiva. Al tempo stesso, la Corte non armonizza i criteri di quantificazione del part-time, lasciando agli ordinamenti nazionali la definizione delle modalità tecniche di calcolo.
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