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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-451/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 maggio 2022. — Subdelegación del Gobierno en Toledo contro XU e QP. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione europea – Cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione – Domanda di carta di soggiorno di un suo familiare, cittadino di un paese terzo – Rigetto – Obbligo, per il cittadino dell’Unione, di disporre di risorse sufficienti – Obbligo di convivenza dei coniugi – Figlio minorenne, cittadino dell’Unione – Legislazione e prassi nazionali – Godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti ai cittadini dell’Unione – Privazione. — Cause riunite C-451/19 e C-532/19

Giurisprudenza europea62019CJ0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunendo due rinvii della giurisdizione amministrativa spagnola, ha chiarito i limiti dell’articolo 20 TFUE in materia di soggiorno dei familiari cittadini di paesi terzi di cittadini spagnoli che non hanno mai esercitato la libera circolazione. Ha escluso che il solo difetto di risorse economiche del cittadino dell’Unione possa giustificare automaticamente il rigetto, senza una verifica concreta della dipendenza familiare. Ha inoltre precisato che l’obbligo di convivenza tra coniugi non è, da solo, sufficiente a fondare un diritto di soggiorno derivato, mentre per i minori occorre una valutazione complessiva dell’interesse superiore del minore e delle circostanze del caso.

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 20 TFUE: condizioni per il diritto di soggiorno derivato del familiare cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la libera circolazione, in relazione ai requisiti di risorse sufficienti e alla dipendenza familiare.

La questione giuridica

Se l’articolo 20 TFUE osti a una prassi nazionale che respinge automaticamente la domanda di soggiorno del familiare cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la libera circolazione, per il solo motivo dell’insufficienza di risorse economiche del cittadino dell’Unione, senza verificare se esista un rapporto di dipendenza tale da costringere, in caso di diniego, il cittadino dell’Unione a lasciare il territorio dell’Unione. In particolare: se l’obbligo di convivenza tra coniugi imposto dal diritto nazionale basti a integrare tale dipendenza e, nella causa relativa al figlio minorenne, se la dipendenza possa derivare dal rapporto tra il minore cittadino di paese terzo e il genitore cittadino dell’Unione o dall’effetto indiretto sul figlio cittadino dell’Unione nato dalla coppia.

Principio di diritto

L’articolo 20 TFUE osta a che uno Stato membro neghi, senza esame individuale della dipendenza familiare, il soggiorno al familiare cittadino di paese terzo di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la libera circolazione, solo perché il cittadino dell’Unione non dispone di risorse sufficienti; il diniego è incompatibile quando, per effetto del rifiuto, il cittadino dell’Unione sarebbe di fatto costretto a lasciare l’Unione e privato del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti connessi alla cittadinanza. La mera obbligazione di convivenza tra coniugi non basta, di per sé, a dimostrare la dipendenza; se il cittadino dell’Unione è minorenne, la dipendenza va valutata in concreto secondo l’interesse superiore del minore, con una presunzione relativa quando il genitore cittadino di paese terzo convive stabilmente con l’altro genitore cittadino dell’Unione. Nel caso di figlio minorenne cittadino di paese terzo, il diritto di soggiorno derivato può essere riconosciuto se il suo allontanamento costringerebbe, di fatto, anche il figlio cittadino dell’Unione nato dalla coppia a lasciare l’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7 e 24
  • Protocollo n. 4 alla CEDU, articolo 3

Rinvio pregiudiziale sull’articolo 20 TFUE e sul soggiorno dei familiari cittadini di paesi terzi

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, riuniti dalla Corte, in materia di carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione che hanno la cittadinanza spagnola ma non hanno mai esercitato la libera circolazione. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 20 TFUE in presenza di prassi amministrative spagnole che subordinano il soggiorno del familiare a requisiti economici e, secondo i giudici nazionali, non valorizzano adeguatamente le situazioni familiari concrete.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-451/19, XU, cittadino venezuelano, è figlio di una cittadina venezuelana residente in Spagna e titolare dell’affidamento esclusivo. La madre aveva sposato un cittadino spagnolo che non aveva mai esercitato la libera circolazione; dal matrimonio era nato un figlio spagnolo. La domanda di carta di soggiorno per XU fu respinta perché il coniuge spagnolo non aveva dimostrato risorse sufficienti ai sensi dell’articolo 7 del regio decreto 240/2007.

Nella causa C-532/19, QP, cittadino peruviano, aveva sposato una cittadina spagnola anch’essa mai mobilitata nell’Unione; dalla loro unione era nata una figlia spagnola. Anche qui la domanda di carta di soggiorno fu respinta per insufficienza di mezzi economici della moglie e, inoltre, per i precedenti penali di QP.

Normativa richiamata

La Corte richiama anzitutto l’articolo 20 TFUE, base del diritto di soggiorno derivato in situazioni eccezionali in cui il diniego comporterebbe la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione. È inoltre citata la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, in particolare gli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1, lettera c), che proteggono il ricongiungimento del soggiornante con i figli minorenni. Sul piano dei diritti fondamentali vengono richiamati gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte menziona anche l’articolo 267 TFUE, il Protocollo n. 4 alla CEDU e la disciplina spagnola rilevante.

Ragionamento della Corte: insufficienza di risorse e controllo individuale

La Corte ribadisce che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non si applica alle domande di ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi con cittadini di uno Stato membro che non hanno mai esercitato la libertà di circolazione. Tuttavia, in situazioni eccezionali, l’articolo 20 TFUE impone il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato quando, altrimenti, il cittadino dell’Unione sarebbe costretto di fatto ad abbandonare l’Unione nel suo complesso.

Da ciò discende che uno Stato membro non può respingere automaticamente una domanda solo perché il cittadino dell’Unione non dispone di risorse sufficienti. Occorre verificare se, nel caso concreto, esista un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione e il familiare cittadino di paese terzo tale che il rifiuto di soggiorno per quest’ultimo costringerebbe il primo a lasciare l’Unione. Il requisito economico, quindi, non può operare come causa assoluta di diniego quando la sua applicazione porti alla sostanziale vanificazione dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

Coniugi maggiorenni e obbligo di convivenza

Quanto alla questione se l’obbligo di convivenza imposto dal diritto nazionale tra coniugi basti a integrare un rapporto di dipendenza, la Corte esclude tale possibilità. Un adulto è, in linea di principio, capace di condurre una vita indipendente; il rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 20 TFUE esiste solo in casi eccezionali. La mera esigenza, derivante dal diritto nazionale, che i coniugi convivano non basta a dimostrare che il cittadino dell’Unione sia costretto a seguire il coniuge cittadino di paese terzo fuori dall’Unione. La Corte osserva inoltre che il diritto di un cittadino di uno Stato membro di entrare e soggiornare nel proprio Stato non può essere compresso da un obbligo giuridico interno di lasciare il territorio nazionale per rispettare doveri matrimoniali.

Minori cittadini dell’Unione: valutazione concreta dell’interesse superiore del minore

Nel caso in cui sia coinvolto un cittadino dell’Unione minorenne, la valutazione è diversa e deve essere condotta considerando l’insieme delle circostanze pertinenti, alla luce dell’interesse superiore del minore. Sono rilevanti, tra l’altro, l’affidamento effettivo, la ripartizione dell’onere giuridico, finanziario ed affettivo, l’età del minore, il suo sviluppo, l’intensità dei legami familiari e il rischio che la separazione comprometta il suo equilibrio.

La convivenza stabile del genitore cittadino di paese terzo con il figlio cittadino dell’Unione costituisce un indice importante, ma non una condizione indispensabile. Se entrambi i genitori condividono quotidianamente la cura del minore, vi è una presunzione relativa di dipendenza tra il minore cittadino dell’Unione e il genitore cittadino di paese terzo.

Causa C-451/19: il caso di XU

Per XU, la Corte osserva anzitutto che la sua eventuale maggiore età sopravvenuta non esclude l’interesse della questione per il periodo in cui era minorenne. Inoltre, richiama la necessità di verificare se XU potesse beneficiare della direttiva 2003/86/CE in quanto figlio minorenne del soggiornante cittadino di paese terzo. La sola circostanza che la madre avesse poi sposato un cittadino spagnolo e avesse avuto un altro figlio spagnolo non escludeva, di per sé, l’applicabilità della direttiva.

Quanto all’articolo 20 TFUE, la Corte esclude che l’obbligo di convivenza della madre con il coniuge spagnolo basti a fondare un rapporto di dipendenza. Tuttavia, poiché la madre era anche genitore di un minore cittadino dell’Unione, il giudice nazionale doveva verificare se l’allontanamento di XU avrebbe costretto di fatto la madre a lasciare l’Unione e, di riflesso, avrebbe costretto anche il figlio spagnolo a seguirla. In tale ipotesi, un diritto di soggiorno derivato per XU sarebbe stato necessario per evitare la privazione del contenuto essenziale dei diritti del minore cittadino dell’Unione.

Causa C-532/19: il caso di QP

Nel caso di QP, la Corte ribadisce che l’obbligo di convivenza tra i coniugi, imposto dal diritto spagnolo, non integra di per sé un rapporto di dipendenza ai fini dell’articolo 20 TFUE. La mera esistenza di un vincolo matrimoniale o familiare non basta. Tuttavia, poiché la coppia aveva una figlia cittadina dell’Unione minorenne, il giudice del rinvio doveva valutare concretamente se il diniego del soggiorno a QP avrebbe costretto la madre, cittadina dell’Unione, a lasciare l’Unione e, a sua volta, se ciò avrebbe costretto la figlia a seguirla.

La Corte ricorda anche che, nel valutare il diniego fondato su precedenti penali, non è sufficiente richiamare le condanne in astratto: l’autorità nazionale deve compiere una valutazione concreta e proporzionata di tutte le circostanze, tenendo conto, se del caso, dell’interesse superiore del minore.

Dispositivo

La Corte dichiara, in sintesi, che:

  • l’articolo 20 TFUE osta al rigetto automatico della domanda di soggiorno del familiare cittadino di paese terzo per il solo difetto di risorse del cittadino dell’Unione, se non è stata esaminata la dipendenza concreta;
  • l’obbligo di convivenza tra coniugi non basta, di per sé, a fondare un rapporto di dipendenza;
  • quando il cittadino dell’Unione è minorenne, la dipendenza va valutata in concreto secondo l’interesse superiore del minore, e la coabitazione stabile con entrambi i genitori fa presumere, in via relativa, tale dipendenza;
  • nel caso di un figlio minorenne cittadino di paese terzo, può sorgere un diritto di soggiorno derivato se il suo allontanamento costringerebbe di fatto anche il figlio cittadino dell’Unione, nato dalla coppia, a lasciare l’Unione.

Utilità pratica della pronuncia

La sentenza è rilevante per le autorità e per i professionisti che assistono famiglie binazionali in cui il cittadino dell’Unione è “statico”, cioè non mobile, e il familiare extracomunitario chiede un titolo di soggiorno. La Corte impone un esame individualizzato delle condizioni familiari e limita fortemente l’uso automatico del requisito delle risorse economiche, specie quando siano coinvolti minori cittadini dell’Unione e situazioni di effettiva dipendenza familiare.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unionediritto di soggiorno derivatoricongiungimento familiarediritto degli stranieritutela del minore

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