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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-410/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022. — Banco Santander, SA contro J.A.C. e M.C.P.R. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de La Coruña. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Principi generali – Articolo 34, paragrafo 1 – Bail-in – Effetti – Articolo 53, paragrafi 1 e 3 – Svalutazione degli strumenti di capitale – Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c) – Articoli da 73 a 75 – Protezione dei diritti degli azionisti e dei creditori – Direttiva 2003/71/CE – Prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari – Articolo 6 – Informazione inesatta fornita dal prospetto – Azione di responsabilità proposta successivamente ad una decisione di risoluzione – Azione intesa alla declaratoria di nullità del contratto di acquisto di azioni proposta contro il successore universale dell’ente creditizio sottoposto ad una decisione di risoluzione. — Causa C-410/20

Giurisprudenza europea62020CJ0410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dato prevalenza al regime speciale di risoluzione bancaria rispetto alle azioni civili degli investitori basate su prospetto inesatto o vizio del consenso. Dopo l’azzeramento delle azioni nell’ambito del bail-in, non è possibile ottenere contro la banca risolta o il suo successore il risarcimento o la restituzione integrale del prezzo di sottoscrizione. La tutela degli azionisti e dei creditori resta affidata al solo meccanismo di confronto con la liquidazione ordinaria previsto dagli articoli 73-75 della direttiva 2014/59.

Risoluzione bancaria e azioni degli investitori: se, dopo il bail-in e l’azzeramento delle azioni, siano ancora proponibili azioni di responsabilità per prospetto inesatto o azioni di nullità del contratto di sottoscrizione contro la banca risolta o il suo successore universale.

La questione giuridica

Se gli articoli 34, paragrafo 1, lettera a), 53, paragrafi 1 e 3, e 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 ostino, dopo la svalutazione totale delle azioni di una banca sottoposta a risoluzione, a che i sottoscrittori anteriori alla risoluzione propongano: 1) un’azione di responsabilità per informazioni inesatte nel prospetto ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2003/71; 2) un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione, con effetti restitutori ex tunc, contro la banca risolta o il suo successore.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che, una volta adottata e attuata una decisione di risoluzione con svalutazione totale delle azioni, gli articoli 34, 53 e 60 della direttiva 2014/59 impediscono ai sottoscrittori precedenti alla risoluzione di agire successivamente contro l’ente risolto o il suo successore sia per ottenere il risarcimento fondato su informazioni inesatte del prospetto ex articolo 6 della direttiva 2003/71, sia per ottenere la nullità del contratto di sottoscrizione con restituzione del capitale investito e interessi. Tali pretese, se maturate dopo la risoluzione o comunque azionate dopo di essa, sono incompatibili con il principio per cui le perdite devono gravare anzitutto sugli azionisti e con l’effetto vincolante e assorbente del bail-in; resta salvo solo il meccanismo di tutela ex post di cui agli articoli 73-75 della direttiva 2014/59, nei limiti dell’eventuale differenza rispetto alla liquidazione ordinaria.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 34, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 53, paragrafi 1 e 3, direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), direttiva 2014/59/UE
  • Articoli da 73 a 75, direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2003/71/CE
  • Articolo 6, direttiva 2003/71/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 17, 47 e 52
  • Articolo 54, secondo comma, TFUE

Risoluzione bancaria e azioni degli investitori dopo il bail-in

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de A Coruña in una controversia tra Banco Santander SA, quale successore del Banco Popular Español SA, e due investitori che avevano acquistato azioni del Banco Popular in un aumento di capitale con offerta pubblica di sottoscrizione. La questione centrale è se, dopo la risoluzione dell’ente e l’azzeramento delle azioni, possano ancora essere proposte azioni civili fondate su un prospetto ritenuto inesatto o su nullità del contratto di sottoscrizione.

Fatti e procedimento principale

Nel giugno 2016 J.A.C. e M.C.P.R. avevano sottoscritto azioni del Banco Popular. Il 7 giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico ha adottato la decisione SRB/EES/2017/08, attuata in Spagna dal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, che ha ridotto a zero il valore nominale del capitale e svalutato integralmente le azioni senza indennizzo. Nel 2018 il Banco Santander ha acquisito il Banco Popular mediante fusione per incorporazione, divenendone successore universale. Gli investitori hanno poi agito per la nullità del contratto di sottoscrizione, deducendo errore e dolo per informazioni contabili e patrimoniali incomplete o inesatte nel prospetto.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se la direttiva 2014/59 impedisca, dopo la procedura di risoluzione:

  • un’azione di responsabilità per informazioni inesatte contenute nel prospetto, proposta ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2003/71;
  • un’azione di nullità del contratto di sottoscrizione, con conseguente restituzione del capitale investito e degli interessi, proposta contro l’ente emittente o il suo successore.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59, secondo cui gli azionisti sopportano per primi le perdite. Rilevano inoltre l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, che attribuisce effetto immediatamente vincolante alle misure di svalutazione/conversione e considera assolti i crediti non maturati svalutati a zero, e l’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), che esclude obblighi residui e compensazioni per gli strumenti di capitale svalutati, salvo eccezioni limitate.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva 2014/59 istituisce un regime eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie regole di insolvenza, volto a preservare la stabilità finanziaria e a far gravare le perdite anzitutto sugli azionisti. In tale quadro, le azioni fondate sul prospetto o sul vizio del consenso, se proposte dopo la risoluzione, inciderebbero sulla valutazione su cui si basa la decisione di risoluzione e finirebbero per neutralizzare gli effetti del bail-in.

La Corte qualifica l’azione di responsabilità per prospetto inesatto come una pretesa riconducibile ai crediti o obbligazioni che, se non maturati al momento della risoluzione, si considerano assolti e non opponibili all’ente risolto o al suo successore. Lo stesso vale per l’azione di nullità del contratto di sottoscrizione, poiché essa condurrebbe a ottenere il rimborso integrale dell’investimento nonostante l’azzeramento delle azioni, rimettendo in discussione la distribuzione delle perdite imposta dal regime di risoluzione.

La Corte respinge il richiamo alla sentenza Hirmann, evidenziando che quella giurisprudenza riguardava il coordinamento tra direttive societarie, mentre nel caso di specie prevale il regime speciale di risoluzione bancaria, giustificato da un interesse pubblico superiore. Richiama inoltre che la tutela degli azionisti e creditori è assicurata dai meccanismi degli articoli 73-75 della direttiva 2014/59: una valutazione ex post del trattamento ricevuto rispetto alla liquidazione ordinaria e, se del caso, il diritto alla differenza.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che le disposizioni combinate degli articoli 34, paragrafo 1, lettera a), 53, paragrafi 1 e 3, e 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59 ostano, dopo la svalutazione totale delle azioni nell’ambito di una risoluzione, a che i sottoscrittori anteriori alla risoluzione propongano contro l’ente emittente o il suo successore un’azione di responsabilità per prospetto inesatto oppure un’azione di nullità del contratto con effetti restitutori e interessi.

Principi affermati

Il principio affermato è che il bail-in e l’azzeramento del capitale sociale, una volta disposti nell’ambito della risoluzione bancaria, precludono azioni civili individuali che mirino a reintegrare il valore dell’investimento o a spostare sulle entità risolte le perdite già assorbite dagli azionisti. La tutela residua degli investitori resta confinata al meccanismo comparativo con la liquidazione ordinaria previsto dalla direttiva 2014/59.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariabail-inprospetto finanziarioresponsabilità dell'emittentetutela degli investitori

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