Sentenza n. 14305/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della nota ASL RM 5 Prot. 14252 del 03.04.2023 (doc. 1), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 2), avente ad oggetto “Determina Regionale G 02725 del 28.02.2023 – Produzione anno 2021 Richiesta nota di credito Specialistica Ambulatoriale”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento alla specialistica ambulatoriale, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 47.047,24; (ii) della nota ASL RM 5 Prot. 16573 del 18.04.2023 (doc. 3), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 4), avente ad oggetto “Determina Regionale G 03384 del 13.03.2023 – Produzione anno 2021 Richiesta nota di credito Riabilitazione post-acuzie e Day Hospital”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza ospedaliera - lungodegenza, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 3.053.773,20; (iii) della nota ASL RM 5 Prot. 16571 del 18.04.2023 (doc. 5), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 6), avente ad oggetto “Determina Regionale G 03384 del 13.03.2023 – Produzione anno 2021 Richiesta nota di credito Riabilitazione post-acuzie e Day Hospital”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital con riferimento all'assistenza ospedaliera - riabilitazione, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 3.672.361,24; (iv) della nota ASL RM 5 Prot. 22193 del 26.05.2023 (doc. 7), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 8), avente ad oggetto “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell'art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito Hospice Residenziale 2, Rettifica e sostituisce prot. 21889/2023”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza territoriale - Hospice Residenziale 2, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 50.451,48; (v) della nota ASL RM 5 Prot. 22194 del 26.05.2023 (doc. 9), trasmessa a mezzo pec in data 29.05.2023 (doc. 10), avente ad oggetto “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell'art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito Hospice Residenziale 1”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza territoriale - Hospice Residenziale 1, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 25.244,20; (vi) della nota ASL RM 5 Prot. 21897 del 25.05.2023 (doc. 11), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 12), avente ad oggetto “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell'art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito RSA Mantenimento Alto”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza territoriale - RSA Mantenimento alto, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 579.765,16; (vii) della nota ASL RM 5 Prot. 21901 del 25.05.2023 (doc. 13), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 14), avente ad oggetto “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell'art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito RSA Mantenimento Basso”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza territoriale - RSA Mantenimento basso, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 425.361,68; (viii) della nota ASL RM 5 Prot. 21905 del 25.05.2023 (doc. 15), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 16), avente ad oggetto “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell'art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito ex art. 26 L. 883/78”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza territoriale - ex art. 26 L. 883/78, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 186.147,61; (ix) della nota ASL RM 5 Prot. 21908 del 25.05.2023 (doc. 17), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 18), avente ad oggetto “Produzione territoriale anno 2021 – ai sensi dell'art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30/12/2020. Richiesta nota di credito ex art. 26 L. 883/78 Residenziale e Semiresidenziale”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital, con riferimento all'assistenza territoriale - ex art. 26 L. 883/78 Residenziale e Semiresidenziale, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 127.690,37; (x) nonché l'annullamento anche degli atti amministrativi connessi, presupposti e successivi, come, in particolare, della Determina Regione Lazio G 02725 del 28.02.2023 dell'Area Remunerazione Budget e Contratti, avente per oggetto: “Definizione del valore della produzione anno 2021 spettante alle strutture sanitarie accreditate con il SSR che erogano prestazione di specialistica ambulatoriale (laboratorio analisi, altra specialistica, APA, RMN e OBI)” e del relativo Allegato 1 (doc. 19); della Determina Regione Lazio G 03384 del 13.03.2023 dell'Area Remunerazione Budget e Contratti, avente per oggetto: “Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID-Anno 2021” e del relativo Allegato 1 (doc. 20); nonché, per quanto occorrer possa, delle email della Regione Lazio del 09.08.2022 e 13.09.2022 (citate nelle note impugnate del 25/26.05.2023, ma il cui contenuto non è conosciuto dalla scrivente), della nota Regione Lazio prot. U 0357854 del 30.03.2023 dell'Area Remunerazione Budget e Contratti e Area Risorse Finanziarie del SSR (citata nelle note impugnate del 25/26.05.2023, ma il cui contenuto non è conosciuto dalla scrivente); nonché, per quanto occorrer possa, della Deliberazione di Giunta regionale n. 1041/2020 (doc. 45), recante l'assegnazione di contributi regionali per il ripiano delle perdite delle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio, oltre che di ogni altro atto o provvedimento - comunque denominato ed ancorché non cognito, se e in quanto illegittimo e lesivo - che a qualsiasi titolo risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO che la complessiva somma di € 8.167.842,18, richiesta a Nomentana Hospital S.r.l. dalla ASL RM 5 a titolo di differenza tra produzione riconoscibile e fatturato per l'anno 2021, non è dovuta, anche in ragione della richiesta di condanna della ASL RM5 e/o della Regione Lazio ad indennizzare Nomentana Hospital S.r.l. dello stesso importo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nomentana Hospital S.r.l. il 12/4/2024: (i) della nota ASL RM 5 Prot. 7100 del 13.02.2024 (doc. 61), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 62), avente ad oggetto “Produzione riconoscibile anno 2022 di cui alla Determina della Regione Lazio n. G16366 del 06/12/2023 delle prestazioni di Riabilitazione post-acuzie, Day Hospital e Lungodegenza”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all'assistenza ospedaliera - lungodegenza, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e la somma incassata, per un importo pari a € 611.841,80; (ii) della nota ASL RM 5 Prot. 7103 del 13.02.2024 (doc. 63), trasmessa a mezzo pec in pari data (doc. 64), avente ad oggetto “Produzione riconoscibile anno 2022 di cui alla Determina della Regione Lazio n. G16366 del 06/12/2023 delle prestazioni di Riabilitazione post-acuzie, Day Hospital e Lungodegenza”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all'assistenza ospedaliera – riabilitazione post-acuzie, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e la somma incassata, per un importo pari a € 757.801,72; (iii) nonché l'annullamento anche degli atti amministrativi connessi, presupposti e successivi, come, in particolare, della Determina Regione Lazio n. G16366 del 06.12.2023, oltre che di ogni altro atto o provvedimento - comunque denominato ed ancorché non cognito, se e in quanto illegittimo e lesivo - che a qualsiasi titolo risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO che l'ulteriore somma di € 1.369.643,52, richiesta a Nomentana Hospital S.r.l. dalla ASL RM 5 a titolo di differenza tra produzione riconoscibile e somma incassata per l'anno 2022 con riferimento alle prestazioni di lungodegenza e riabilitazione, non è dovuta, anche in ragione della richiesta di condanna della ASL RM5 e/o della Regione Lazio ad indennizzare Nomentana Hospital S.r.l. di una somma di parti importo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. il 23\7\2024: (i) della nota ASL RM 5 Prot. 23962 del 05.06.2024 (doc. 67), trasmessa a mezzo pec in data 07.06.2024 (doc. 68), avente ad oggetto “Produzione Territoriale 1° trimestre 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020. Richiesta nota di credito Hospice Domiciliare 2”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all’assistenza territoriale - Hospice Domiciliare 2, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 380,26; (ii) della nota ASL RM 5 Prot. 23963 del 05.06.2024 (doc. 69), trasmessa a mezzo pec in data 07.06.2024 (doc. 70), avente ad oggetto “Produzione Territoriale anno 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020. Richiesta nota di credito RSA Mantenimento Basso”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all’assistenza territoriale - RSA Mantenimento Basso, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 102.804,27; (iii) della nota ASL RM 5 Prot. 23964 del 05.06.2024 (doc. 71), trasmessa a mezzo pec in data 07.06.2024 (doc. 72), avente ad oggetto “Produzione Territoriale 1° trimestre 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020. Richiesta nota di credito RSA Mantenimento Alto”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all’assistenza territoriale - RSA Mantenimento Alto, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 146.474,99; (iv) della nota ASL RM 5 Prot. 23965 del 05.06.2024 (doc. 73), trasmessa a mezzo pec in data 07.06.2024 (doc. 74), avente ad oggetto “Produzione Territoriale anno 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020. Richiesta nota di credito Ex art. 26 L. 883/78 Residenziale e Semiresidenziale”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all’assistenza territoriale - ex art. 26 L. 883/78 Residenziale e Semiresidenziale, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 356.875,26 ; (v) della nota ASL RM 5 Prot. 23966 del 05.06.2024 (doc. 75), trasmessa a mezzo pec in data 07.06.2024 (doc. 76), avente ad oggetto “Produzione Territoriale anno 2022 – ai sensi dell’art. 1, comma n. 45, Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020. Richiesta nota di credito Ex art. 26 L. 883/78”, a mezzo della quale è stato richiesto a Nomentana Hospital S.r.l., con riferimento all’assistenza territoriale - ex art. 26 L. 883/78, di emettere, a saldo, nota di credito compensativa, per la differenza fra produzione riconoscibile e fatturato, per un importo pari a € 169.025,07 . (vi) nonché l’annullamento anche di tutti gli atti amministrativi connessi, presupposti e successivi, come, a mero titolo esemplificativo, delle email della Regione Lazio del 09.08.2022 e 13.09.2022 (citate nelle note impugnate del 05/07.06.2024, ma il cui contenuto non è conosciuto dalla scrivente), della nota Regione Lazio prot. U 0357854 del 30.03.2023 dell’Area Remunerazione Budget e Contratti e Area Risorse Finanziarie del SSR (citata nelle note impugnate 05/07.06.2024, ma il cui contenuto non è conosciuto dalla scrivente), oltre che di ogni altro atto o provvedimento - comunque denominato ed ancorché non cognito, se e in quanto illegittimo e lesivo - che a qualsiasi titolo risulti essere presupposto, connesso e/o conseguente a quelli gravati; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO che l’ulteriore somma complessiva di € 1.739.485,85 (di cui € 369.842,33 oggetto degli atti in questa sede gravati ed € 1.369.643,52 di quelli impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti) richiesta a Nomentana Hospital S.r.l. dalla ASL RM 5 a titolo di differenza tra produzione riconoscibile e fatturato per l’anno 2022 non è dovuta, anche in ragione della richiesta di condanna della ASL RM5 e/o della Regione Lazio ad indennizzare Nomentana Hospital S.r.l. di una somma di parti importo. Con ogni ulteriore conseguenza ed effetto di legge, anche in ordine alla soccombenza nelle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste dell'ASL Roma 5 di emissione di note di credito compensative per la differenza tra produzione sanitaria riconoscibile e fatturato, relative agli anni 2021 e 2022, nonché i relativi atti regionali presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato le richieste dell'ASL Roma 5 relative alla restituzione, mediante emissione di note di credito, delle differenze tra la produzione sanitaria riconoscibile e quella fatturata o incassata per varie prestazioni di assistenza ambulatoriale, ospedaliera e territoriale negli anni 2021 e 2022. Aveva inoltre chiesto l'annullamento delle determinazioni regionali di definizione della produzione riconoscibile e l'accertamento della non debenza delle somme richieste, con domanda di indennizzo nei confronti dell'ASL e/o della Regione. Nel corso del giudizio, dopo il conferimento dell'azienda sanitaria a un'altra entità giuridica, divenuto efficace il 1° febbraio 2026, e la successiva cessione integrale del capitale sociale, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. L'ASL Roma 5 ha preso atto della rinuncia, contestando tuttavia che l'avvicendamento societario determinasse di per sé il venir meno dell'interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di rinuncia, ritenendola conforme ai requisiti formali previsti dall'art. 84, commi 1 e 2, c.p.a. e qualificandola come rinuncia agli atti del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo del processo amministrativo, secondo cui la parte può disporre dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. In assenza di una giurisdizione oggettiva sull'illegittimità degli atti, il giudice non può proseguire d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia. Le spese sono state compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio, se conforme ai requisiti formali previsti dal codice, determina la definizione del processo secondo il principio dispositivo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia agli atti comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.
art. 13-quater disp. att. c.p.a.
Richiamato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può disporre dell'azione e rinunciare agli atti sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, purché la dichiarazione rispetti i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a.
- Quando la rinuncia agli atti è validamente proposta, il giudice amministrativo deve prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza poter proseguire d'ufficio l'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati.
- Il processo amministrativo non è, di regola, una giurisdizione oggettiva: in assenza di uno specifico interesse di parte alla decisione, il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire né mantenere d'ufficio il giudizio.
Come è indicizzato
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