Cassazione Penale, Sentenza n. 45467/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma del Tribunale di Vicenza, aveva riconosciuto la responsabilita' per accesso abusivo al sistema informatico (Agenzia delle Entrate, banca dati 'Serpico') e aveva rideterminato la pena in 10 mesi di reclusione dopo aver concesso le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso in Cassazione si fondava su due censure principali: (1) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, con la critica che la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente il programma di trattamento e avrebbe dato eccessivo rilievo ai precedenti penali e al mancato risarcimento; (2) violazione di legge e art. 7 CEDU per mancata prevedibilita' della configurazione del reato ai sensi dell'art. 615 ter cod. pen., in ragione della condotta di accesso al sistema da parte di soggetto autorizzato che utilizza l'accesso per finalita' estranee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato l'orientamento per cui il giudice puo' rigettare la messa alla prova per impossibilita' di formulare una prognosi favorevole senza essere obbligato a valutare il programma di trattamento quando la personalita' dell'imputato e i precedenti rendono negativa la prognosi; sul secondo, ha ritenuto che l'interpretazione dell'art. 615 ter che punisce anche l'accesso o il mantenersi nel sistema da parte di soggetto abilitato ma che agisce per scopi ontologicamente estranei era gia' delineata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Casani 2011) e poi specificata (Savarese 2017), per cui non si e' verificato un overruling imprevedibile in contrasto con l'art. 7 CEDU. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 615 ter cod. pen.
La norma puo' integrare il reato anche quando il soggetto e' abilitato all'accesso ma accede o si mantiene nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per cui l'accesso gli e' attribuito; scopi soggettivi dell'agente non escludono il reato se violati i limiti di accesso.
art. 7 Convenzione EDU (CEDU)
Il principio di legalita' penale e la prevedibilita' non vengono violati se, al momento del fatto, l'interpretazione giurisprudenziale della norma era ragionevolmente prevedibile; non si configura l'irretroattivita' sfavorevole se non c'e' un improvviso e imprevedibile ribaltamento di un quadro giurisprudenziale consolidato.
art. 464 quater cod. proc. pen. (e artt. 464 bis e ss.)
La legge pone come requisiti cumulativi l'idoneita' del programma di trattamento e la prognosi di non recidivanza; tuttavia il giudice puo' valutare negativamente la prognosi sulla base della personalita' e dei precedenti dell'imputato anche a prescindere dall'esame del programma proposto.
Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011 (Casani)
"integra il delitto previsto dall'art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso"
Pronuncia delle Sezioni Unite che ha delineato il perimetro della fattispecie, affermando che l'accesso di soggetto abilitato puo' integrare il reato qualora si violino i limiti imposti dal titolare del sistema.
Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017 (Savarese)
Ulteriore specificazione giurisprudenziale che ha affermato la punibilita' del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, pur abilitato e senza violare prescrizioni formali, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per cui la facolta' gli e' attribuita.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Determinano il termine ordinario di prescrizione; nel caso concreto il termine ordinario di 10 anni e' stato calcolato e aumentato per i giorni derivanti dal rinvio d'udienza dovuto all'astensione degli avvocati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La messa alla prova puo' essere rigettata se il giudice, sulla base della personalita' dell'imputato e dei precedenti, non puo' formulare una prognosi favorevole; in questo caso non e' obbligatorio valutare il programma di trattamento.
- L'accesso abusivo ai sistemi informatici puo' essere integrato anche quando l'autore sia formalmente abilitato se l'accesso o il mantenimento nel sistema avvengono per finalita' estranee rispetto a quelle autorizzate (interpretazione consolidata dalla giurisprudenza di legittimita').
- Un mutamento giurisprudenziale sfavorevole e' irretroattivo solo se ha rappresentato un 'overruling' imprevedibile rispetto a un quadro giurisprudenziale precedentemente consolidato; l'interpretazione restrittiva o estensiva e' valutata in base alla prevedibilita' al tempo del fatto.
- Nelle valutazioni del giudice penale la presenza di precedenti, e in particolare di precedenti specifici, costituisce elemento rilevante e legittimo per esprimere prognosi negativa di non recidiva.
- Il risarcimento del danno e la stima monetaria dello stesso sono distinti dalla valutazione dell'idoneita' del programma di trattamento; la mera proposta di un programma non equivale automaticamente al risarcimento, che resta conseguenza e quantificazione del danno del reato.
- Nella determinazione della prescrizione e' necessario tenere conto dei rinvii d'udienza e di eventuali sospensioni legittime (es. astensione degli avvocati), che aumentano i termini computati.
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