Cassazione Civile, Ordinanza n. 02437/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una società operante presso l'Interporto di Nola ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto pienamente legittimo l'avviso di pagamento TARI 2015 emesso dal Comune per i locali operativi detenuti dalla società. Nel merito della lite tributaria, la CTR aveva escluso che potessero rilevare il giudicato formatosi in altri giudizi relativi ad annualità diverse, un precedente accordo transattivo tra Comune e operatori dell'Interporto riferito alla Tarsu per gli anni 2006-2009 e la scelta della società di avvalersi di ditte private per lo smaltimento dei rifiuti, valorizzando invece la prova del regolare svolgimento del servizio comunale di raccolta. In cassazione la società aveva proposto due motivi articolati, ma il Comune ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, poiché la sentenza impugnata, non notificata, era stata pubblicata il 5 ottobre 2017 e il ricorso era stato spedito solo il 9 aprile 2018, oltre il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione; nel caso concreto il termine era già scaduto prima della spedizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
È richiamata come legge che ha modificato l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il ricorso per cassazione deve essere depositato o comunque spedito entro il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.; la proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, rileva la data di spedizione dell'atto tramite il servizio postale quando il ricorso sia notificato a mezzo posta.
- L'accertata tardività del ricorso assorbe ogni esame dei motivi di merito e determina la condanna del ricorrente alle spese, oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla normativa speciale.
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